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La gestione delle co.co.co sportive con pluralità di committenti

3 Maggio, 2024

La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro sportivo, prevedendo la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) anche nel settore sportivo dilettantistico. Una delle questioni più dibattute riguarda la gestione delle co.co.co. sportive in caso di pluralità di committenti, ovvero quando il collaboratore presta la propria attività a favore di più associazioni o società sportive dilettantistiche. Vediamo nel dettaglio quali sono le regole da seguire e le criticità da affrontare in queste situazioni.

La presunzione di autonomia del rapporto di lavoro

L’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce una presunzione relativa di autonomia del rapporto di lavoro sportivo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Tale presunzione opera con riferimento al singolo rapporto di lavoro instaurato con ciascun committente. Pertanto, in caso di pluralità di committenti, il collaboratore potrà legittimamente sottoscrivere più contratti di co.co.co., purché per ognuno di essi siano rispettati i requisiti sopra indicati.

Adempimenti contributivi e fiscali

La gestione degli adempimenti contributivi e fiscali in caso di co.co.co. sportive con pluralità di committenti presenta alcune criticità, legate in particolare al superamento delle soglie di esenzione.

Infatti, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione sportiva sono:

  • esenti da contribuzione previdenziale fino a 5.000 euro annui;
  • esenti da imposizione fiscale fino a 15.000 euro annui.

Tali soglie si intendono riferite alla totalità dei compensi percepiti dal collaboratore nel corso dell’anno, anche in caso di pluralità di committenti.

Pertanto, se il collaboratore stipula più contratti di co.co.co. sportiva e supera complessivamente le soglie di esenzione, scatteranno gli obblighi contributivi e fiscali, ma sorge il problema di individuare in capo a quale committente gravino tali obblighi.

L’autodichiarazione del collaboratore sportivo

A tal proposito, il Decreto Correttivo (D.Lgs. 163/2022) ha introdotto un obbligo di comunicazione a carico del collaboratore, il quale deve rilasciare a ciascun committente un’autodichiarazione in merito alla retribuzione complessiva percepita per le attività di lavoro sportivo.

Il collaboratore sportivo che opera con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) deve rilasciare un’autodichiarazione al committente riguardo ai compensi percepiti, al fine di determinare correttamente il trattamento fiscale e contributivo applicabile.

In particolare, il collaboratore deve dichiarare:

  1. I compensi percepiti nel periodo di imposta corrente da altri organismi sportivi, sempre a titolo di collaborazione sportiva. Ciò è necessario per determinare il superamento delle nuove soglie di esenzione fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) introdotte dalla Riforma dello Sport.
  2. L’eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria (gestione commercianti, artigiani, casse professionali, lavoro dipendente presso altro datore) o il possesso di un trattamento pensionistico. Tali condizioni incidono sull’aliquota contributiva applicabile.
  3. L’impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato.

L’autodichiarazione è fondamentale per consentire al committente di operare correttamente le ritenute fiscali e previdenziali sui compensi erogati al collaboratore. In mancanza di tale dichiarazione, il committente non è responsabile per l’omesso versamento di contributi e imposte, che rimarranno a carico del collaboratore.

In questo modo, i committenti saranno in grado di verificare il superamento delle soglie di esenzione e di applicare correttamente il regime contributivo e fiscale.

In mancanza di tale comunicazione da parte del collaboratore, i committenti non saranno responsabili per l’omesso versamento di contributi e imposte.

Esempio pratico

Mario Rossi è un istruttore di fitness che collabora con tre diverse associazioni sportive dilettantistiche: ASD Fit&Fun, SSD Training Lab e ASD Wellness Club.

Con ciascuna associazione Mario ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per un impegno settimanale di 10 ore con ASD Fit&Fun, 12 ore con SSD Training Lab e 8 ore con ASD Wellness Club.

Complessivamente, quindi, Mario presta 30 ore di attività a settimana, ma poiché tale monte ore è ripartito tra diversi committenti e per ciascun rapporto di lavoro è rispettato il limite delle 24 ore settimanali, trova applicazione la presunzione di autonomia nella forma della co.co.co. sportiva.Sul piano fiscale e contributivo, ipotizziamo che i compensi annui di Mario siano così ripartiti:

  • 8.000 euro da ASD Fit&Fun
  • 10.000 euro da SSD Training Lab
  • 6.000 euro da ASD Wellness Club

In totale, Mario percepisce 24.000 euro annui, superando sia la soglia di esenzione contributiva (5.000 euro) che quella fiscale (15.000 euro).

Mario dovrà quindi rilasciare a ciascun committente un’autodichiarazione attestante il superamento delle soglie.I committenti, sulla base di tale autodichiarazione, applicheranno le ritenute previdenziali e fiscali nel seguente modo:

  • ASD Fit&Fun e SSD Training Lab assoggetteranno a contribuzione l’intero compenso erogato, avendo superato i 5.000 euro;
  • ASD Wellness Club assoggetterà a contribuzione solo la parte di compenso eccedente i 5.000 euro, quindi 1.000 euro;
  • Tutte le ASD/SSD assoggetteranno a tassazione IRPEF la parte di compenso eccedente i 15.000 euro complessivi, quindi 9.000 euro, ripartiti proporzionalmente tra i committenti.

Conclusioni

La Riforma dello Sport ha aperto la possibilità di instaurare co.co.co. sportive anche in caso di pluralità di committenti, a condizione che per ciascun rapporto di lavoro siano rispettati i requisiti di durata massima (24 ore settimanali) e coordinamento tecnico-sportivo.

Tuttavia, la gestione degli aspetti fiscali e contributivi risulta piuttosto complessa, richiedendo un adempimento specifico di comunicazione e autodichiarazione da parte del collaboratore.

Per evitare contestazioni, è quindi fondamentale che i collaboratori monitorino costantemente il proprio monte compensi complessivo e informino tempestivamente i committenti dell’eventuale superamento delle soglie di esenzione.

Allo stesso modo, le ASD/SSD dovranno porre particolare attenzione nella gestione dei compensi dei collaboratori con pluricommittenza, richiedendo sempre l’autodichiarazione e applicando correttamente il regime fiscale e contributivo.


Domande e risposte

D: Il limite delle 24 ore settimanali per la presunzione di autonomia del rapporto di co.co.co. sportiva si riferisce al singolo committente o al cumulo delle ore prestate per tutti i committenti?

R: Il limite delle 24 ore opera con riferimento al singolo rapporto di lavoro instaurato con ciascun committente. Quindi il collaboratore potrà prestare la propria attività per più di 24 ore settimanali complessive, a condizione che tale limite sia rispettato per ogni singolo contratto di collaborazione.

D: Cosa succede se il collaboratore non rilascia l’autodichiarazione sul superamento delle soglie di esenzione fiscale e contributiva?

R: In mancanza di autodichiarazione da parte del collaboratore, i committenti non saranno ritenuti responsabili per l’omesso versamento di contributi e imposte. Sarà il collaboratore a dover regolarizzare la propria posizione con gli enti previdenziali e fiscali.

D: Come vengono ripartiti gli obblighi fiscali e contributivi tra i vari committenti in caso di superamento delle soglie di esenzione?

R: Per quanto riguarda i contributi previdenziali, ciascun committente sarà tenuto a versarli sull’intero compenso erogato o sulla parte eccedente i 5.000 euro, a seconda che abbia superato o meno tale soglia. Per le imposte, invece, i committenti dovranno assoggettare a tassazione la parte di compenso eccedente complessivamente i 15.000 euro, ripartita in proporzione al compenso erogato.

D: In caso di pluricommittenza, su quale soggetto ricade l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro?

R: Ciascun committente è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di co.co.co., attraverso il servizio telematico UNILAV, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio della prestazione. L’obbligo riguarda tutti i committenti, indipendentemente dal numero di contratti stipulati dal collaboratore.

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