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La gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionali negli sport dilettantistici

20 Novembre, 2024

La riforma dello Sport, introdotta dal Decreto Legislativo n. 36 del 2021, ha rivoluzionato la gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionali all’interno degli enti sportivi dilettantistici. Questo articolo si propone di fornire una guida su come affrontare le nuove normative, esplorando i profili contrattuali, la disciplina generale, la copertura assicurativa Inail, la previdenza Inps e gli aspetti fiscali.

Riforma dello Sport e Collaborazioni Amministrativo-Gestionali

La riforma dello Sport ha introdotto una nuova disciplina per le collaborazioni amministrativo-gestionali, rendendo la gestione di tali rapporti più complessa. Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale sono disciplinate dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021.

Queste attività riguardano la segreteria sportiva, che include la gestione delle iscrizioni, la contabilità e altre mansioni amministrative, ma non le attività di direzione o controllo apicali dell’ente sportivo.

Profili Contrattuali

Per qualificarsi come collaborazione coordinata e continuativa, il contratto deve essere redatto con grande attenzione. Deve emergere chiaramente che si tratta di una collaborazione genuina, evitando di ricadere nella presunzione di autonomia valevole per i collaboratori sportivi o nelle discipline dei rapporti di lavoro subordinato. Questo significa che il contratto deve riflettere la natura coordinata e continuativa della collaborazione, distinguendosi dai rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

La redazione del contratto e la gestione del rapporto richiedono un’attenzione particolare per far emergere dai documenti e dai fatti la sussistenza di una vera collaborazione coordinata e continuativa.

Disciplina Generale

Le collaborazioni amministrativo-gestionali seguono le disposizioni generali applicabili a tutte le collaborazioni coordinate e continuative, con alcune deroghe specifiche in materia fiscale e previdenziale. Ad esempio, se i collaboratori lavorano nei luoghi del committente, si applica integralmente il Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Questo implica che il committente deve rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, come la valutazione dei rischi, la formazione e la sorveglianza sanitaria. In caso contrario, o se i compensi non superano i cinquemila euro, si applica solo l’articolo 21 dello stesso decreto, che stabilisce obblighi e facoltà a carico e spese del collaboratore, come la formazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Disciplina Assicurativa (Inail)

A differenza dei collaboratori sportivi, i collaboratori amministrativo-gestionali hanno diritto alla copertura assicurativa Inail. Il committente deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro, inclusa la denuncia dell’attività lavorativa, la comunicazione di infortuni, la gestione delle pratiche assicurative e il pagamento dei premi. Il premio assicurativo è ripartito con un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente.

L’attività è equiparata a quella d’ufficio, con un tasso medio del 5,00‰. La base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti per l’intero anno, se il collaboratore è mono-committente. Se invece ha più committenti, la base imponibile deve essere frazionata o ripartita tra i diversi committenti, a seconda della durata del rapporto di lavoro o del numero di committenti.

Disciplina Previdenziale (Gestione Separata Inps)

I committenti devono versare i contributi alla Gestione Separata Inps per i compensi superiori a 5.000 euro. Anche in questo caso, la ripartizione dei contributi è la stessa dell’assicurazione Inail: un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. L’aliquota contributiva pensionistica varia a seconda che il lavoratore sia già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (24%) o meno (25%).

Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile, con una riduzione equivalente dell’imponibile pensionistico. Questo significa che per i collaboratori amministrativo-gestionali, la base imponibile su cui calcolare i contributi è ridotta del 50%, e di conseguenza anche il valore pensionistico. I collaboratori accedono regolarmente alla Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, che viene calcolata sulla base dei contributi versati.

Fisco

I redditi dei collaboratori amministrativo-gestionali sono equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti ai fini fiscali. Questo significa che i contributi previdenziali e assistenziali versati non concorrono a formare il reddito ai fini tributari. Inoltre, i corrispettivi di questi collaboratori sono considerati come compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, con un’esclusione dalla base imponibile fino a 15.000 euro.

Per quanto riguarda l’Irap, i compensi inferiori a 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile. Questo significa che gli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare di una riduzione della base imponibile per i compensi versati ai collaboratori amministrativo-gestionali, riducendo così l’impatto fiscale.

Conclusione

La gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionali negli sport dilettantistici richiede una profonda conoscenza delle nuove normative introdotte dalla riforma dello Sport. Gli enti sportivi devono prestare particolare attenzione alla redazione dei contratti, alla disciplina applicabile, agli obblighi previdenziali e fiscali per garantire una gestione corretta e conforme alle leggi vigenti. Questo articolo ha cercato di fornire una panoramica dettagliata, ma è sempre consigliabile consultare un professionista del settore per una consulenza specifica e aggiornata.

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