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La maxi deduzione del costo del lavoro nel modello Redditi 2025

28 Aprile, 2025

Il modello Redditi 2025 permette a imprese e professionisti di fruire per la prima volta della maxi-deduzione del costo del personale dipendente. Questo beneficio fiscale, pensato per incentivare le assunzioni stabili, consente di dedurre una percentuale aggiuntiva del costo sostenuto per i nuovi dipendenti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente. La misura inizialmente prevista solo per il 2024 è stata estesa fino al 2027, ampliando le opportunità di risparmio fiscale per chi incrementa la propria forza lavoro.

Come funziona l’incentivo alle assunzioni stabili

La maxi-deduzione è stata introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, primo modulo della riforma IRPEF-IRES, con disposizioni attuative definite dal decreto MEF del 25 giugno 2024. La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 399 e 400, legge n. 207/2024) ne ha esteso l’applicazione ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Il meccanismo premia chi assume nuovo personale a tempo indeterminato. Per il 2024, l’agevolazione consiste in una deduzione aggiuntiva del 20% dei costi riferibili ai nuovi assunti nell’anno. Questa percentuale sale al 30% se i lavoratori assunti appartengono a categorie considerate meritevoli di particolare tutela dal decreto attuativo.

Va sottolineato che la deduzione extra è limitata all’incremento complessivo del costo del personale nel 2024 rispetto al 2023. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 1/E/2025, mentre ulteriori approfondimenti sono disponibili nella circolare Assonime n. 3 del 2025.

Requisiti e calcolo del beneficio fiscale

L’accesso al beneficio richiede due condizioni. Innanzitutto deve esistere un incremento occupazionale complessivo: il numero dei dipendenti nell’esercizio deve superare la media dell’anno precedente. È inoltre necessario un aumento specifico nei lavoratori a tempo indeterminato rispetto alla media dell’anno prima.

Nel calcolo non vanno considerati i passaggi di personale tra soggetti collegati tra loro, mentre rileva solo il personale impiegato nel territorio nazionale. Sull’incremento del costo del lavoro 2024 rispetto al 2023, riferito alle assunzioni a tempo indeterminato, si applica l’extra deduzione del 20% (o 30% per lavoratori tutelati). Questa extra deduzione va rapportata al maggior costo sostenuto complessivamente per il personale se inferiore.

Un esempio pratico aiuta a capire meglio:

  • Costo del lavoro 2023: 80.000 euro
  • Costo del lavoro 2024: 100.000 euro
  • Costo effettivo per nuovi assunti a tempo indeterminato nel 2024: 30.000 euro

Se i requisiti sono rispettati, la base di calcolo per la maxi-deduzione sarà 20.000 euro (il minore tra l’incremento complessivo del costo del lavoro e il costo dei nuovi assunti). Su questo importo si applicherà il 20% o il 30% a seconda della categoria dei lavoratori. In caso di compresenza di diverse categorie, il calcolo va ripartito proporzionalmente ai costi effettivi di ciascuna.

Compilazione nei modelli dichiarativi

Dopo aver determinato l’ammontare della maxi-deduzione spettante, occorre esporla correttamente in dichiarazione. Si tratta di una variazione in diminuzione che riguarda solo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, senza impatti sul bilancio né sull’IRAP.

I modelli dichiarativi prevedono campi specifici per l’indicazione del beneficio, distinguendo tra deduzione al 20% e al 30%:

Per i professionisti (quadro RE):

  • Al rigo RE11 colonna 3 va indicato il costo complessivo dei dipendenti, comprensivo delle extra deduzioni
  • In colonna 1 dello stesso rigo va esposta la maggiorazione al 20%
  • In colonna 2 la maggiorazione al 30%

Per le imprese in contabilità ordinaria (quadro RF):

  • La maxi-deduzione va nelle “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55
  • Codice 66 per la maggiorazione al 20%
  • Codice 67 per la maggiorazione al 30%

Per le imprese in contabilità semplificata (quadro RG):

  • Il beneficio va esposto al rigo RG22 “Altri componenti negativi”
  • Codice 53 per maggiorazione al 20%
  • Codice 54 per maggiorazione al 30%

Questa agevolazione non è fruibile dai contribuenti nel regime forfetario, essendo una variazione in diminuzione del reddito determinato analiticamente.

Interazione con il concordato preventivo biennale

I soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 devono considerare quale reddito quello concordato, eventualmente rettificato delle sole variabili non concordabili previste dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024. Tra queste variabili non rientra la maxi-deduzione.

Di conseguenza, anche se indicata nel dichiarativo, l’extra deduzione non modifica il reddito tassabile di chi ha aderito al concordato, che resta fissato secondo le risultanze del quadro CP.

La situazione cambia in caso di cessazione degli effetti del concordato: in questo caso rileva il reddito effettivo, comprensivo dell’eventuale maxi-deduzione.

Diverso ancora il caso della decadenza dal CPB, dove a contare è il maggiore tra il reddito effettivo e quello concordato. Ad esempio, con un reddito effettivo di 100.000 euro e una maxi-deduzione di 5.000 euro:

  • Se il reddito concordato è 120.000 euro, le imposte saranno calcolate su quest’ultimo importo, perdendo di fatto il beneficio;
  • Se il reddito concordato è 90.000 euro, il reddito tassabile sarà 95.000 euro (reddito effettivo al netto della maxi-deduzione).

Effetti su ISA e acconti d’imposta

La maxi-deduzione non influisce sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Le istruzioni di compilazione dei modelli ISA specificano infatti che nell’indicazione del costo del lavoro (quadri F e H) non va incluso l’importo relativo alla maggiorazione del costo ammessa in deduzione per nuove assunzioni.

Di conseguenza, il beneficio non ha impatto nemmeno sulla proposta di concordato per il biennio 2025-2026 rivolta ai soggetti ISA che non hanno già aderito per il 2024-2025.

Per quanto riguarda gli acconti, la norma prevede espressamente che la maxi-deduzione non vada considerata nella loro determinazione. Questo vale sia per il calcolo con metodo storico che previsionale, vista la natura stessa della misura che può essere valutata solo a fine esercizio.

Nel modello Redditi PF, al rigo RN61, occorre quindi barrare la casella 1 e indicare in colonna 2 il reddito complessivo ricalcolato senza la maxi-deduzione applicata al reddito d’impresa o lavoro autonomo. In base a questo, vanno ricalcolate l’imposta netta (colonna 3) e la differenza (colonna 4) per la determinazione dell’acconto dovuto.

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