Con l‘entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 209/2023, l‘Italia ha intrapreso un percorso di riforma della disciplina della residenza fiscale che rappresenta un cambiamento epocale nel panorama fiscale nazionale. Questa riforma, illustrata dalla Circolare n. 20 del 4 novembre 2024 dell‘Agenzia delle Entrate, mira a portare il sistema tributario italiano in linea con le convenzioni internazionali e le best practices globali, riducendo al contempo i contenziosi fiscali. La nuova disciplina, che riguarda sia le persone fisiche che le società ed enti, introduce criteri più stringenti per stabilire la residenza fiscale, basandosi principalmente sulla presenza fisica in Italia e sulla sede di direzione effettiva e gestione ordinaria.
Le novità introdotte dalla riforma
La riforma della residenza fiscale, richiesta dalla Legge n. 111/2023, introduce un insieme di regole che mirano a chiarire e semplificare la normativa italiana, adeguandola alle convenzioni internazionali e alle best practices globali. Tra le modifiche più rilevanti vi è l’adozione del criterio della presenza fisica come una delle modalità per stabilire la residenza fiscale di una persona fisica in Italia. Questo cambiamento è particolarmente significativo, poiché modifica il modo in cui gli individui e le società sono tassati in Italia, portando maggiore certezza giuridica e contribuendo a un ambiente fiscale più trasparente e prevedibile.
L’impatto del nuovo criterio della presenza fisica
Il Decreto Legislativo n. 209/2023 introduce un criterio oggettivo per la determinazione della residenza fiscale, basato sulla permanenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d‘imposta, ossia l’anno solare. Questo significa che chi trascorre più di 183 giorni in Italia, anche se per motivi di lavoro o studio temporanei, senza necessariamente avere l’intenzione di stabilirsi lì permanentemente, potrebbe essere considerato residente fiscale italiano.
Per illustrare meglio questo concetto, consideriamo il caso di un professionista tedesco che lavori in Italia per 6 mesi, anche se vive altrove: potrebbe essere considerato residente fiscale in Italia per quell’anno. Questo criterio considera anche le frazioni di giorno, rendendo ancora più rigorosa l’applicazione della norma.
La condizione dei lavoratori frontalieri
Particolare attenzione è stata dedicata ai lavoratori frontalieri, quei cittadini che vivono in uno Stato confinante con l’Italia ma lavorano nel nostro territorio. Questi lavoratori, spesso presenti in Italia per la maggior parte dei giorni lavorativi, potrebbero incorrere nel rischio di essere considerati residenti fiscali italiani. Tuttavia, la Circolare dell‘Agenzia delle Entrate specifica che, in caso di conflitto di residenza, si applicheranno le “tie breaker rules” previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per risolvere eventuali conflitti di residenza.
Il ruolo del domicilio e delle relazioni personali
La riforma ha anche modificato il concetto di domicilio, mettendo maggiormente in risalto le relazioni personali e familiari. Questo significa che la valutazione della residenza fiscale non si basa solo sulla presenza fisica ma anche sulle forti legami personali e familiari che una persona può avere con il territorio italiano.
Nuovi criteri di collegamento per le società ed enti
Per le società ed enti, la riforma introduce due nuovi criteri di collegamento per stabilire la residenza fiscale: la sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria in via principale. La sede di direzione effettiva si riferisce al luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche che guidano l’attività dell‘ente, mentre la sede di gestione ordinaria riguarda il luogo in cui si svolge il continuo compimento degli atti di gestione corrente.
Ad esempio, una società con sede legale in Svizzera ma con un amministratore che prende decisioni strategiche da Roma potrebbe essere considerata residente fiscale italiana se tali decisioni avvengono in modo continuo e coordinato in Italia. Questo esempio sottolinea l’importanza del criterio della direzione effettiva nell’ambito della residenza fiscale delle società.