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La nuova disciplina fiscale dei premi sportivi dopo la Riforma dello Sport

2 Maggio, 2024

La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità riguardanti il trattamento fiscale dei premi erogati agli atleti e ai tecnici che operano nell’ambito del dilettantismo sportivo. Questa riforma mira a regolamentare in modo più chiaro ed equo la tassazione di tali premi, tenendo conto delle peculiarità del settore sportivo dilettantistico. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le nuove disposizioni, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più frequenti.

Cosa si intende per “premio sportivo”

Per “premio sportivo” si intendono le somme di denaro o i beni in natura che vengono corrisposti agli atleti e ai tecnici dilettanti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive o per la partecipazione a raduni delle squadre nazionali.

Alcuni esempi di premi sportivi possono essere:

  • Premio in denaro per la vittoria di un campionato o di una coppa: ad esempio, un atleta che vince il campionato italiano di atletica leggera nella sua categoria potrebbe ricevere un premio di 5.000 euro dalla propria Federazione.
  • Premio in denaro per il piazzamento in una gara internazionale: ad esempio, un tennista che si classifica al terzo posto in un torneo internazionale potrebbe ricevere un premio di 10.000 euro dal CONI.
  • Premio in natura per la vittoria di una competizione: ad esempio, una squadra di pallavolo che vince il titolo regionale potrebbe ricevere come premio un buono viaggio del valore di 2.000 euro da parte del proprio Ente di Promozione Sportiva.
  • Premio in denaro per la partecipazione a un raduno della nazionale: ad esempio, un giovane calciatore convocato per uno stage della nazionale Under 21 potrebbe ricevere un premio di 1.000 euro dalla FIGC.
  • Borsa di studio per meriti sportivi: ad esempio, un’atleta particolarmente talentuosa potrebbe ricevere una borsa di studio annuale di 8.000 euro dal CONI per sostenere la propria attività sportiva e la propria formazione scolastica.

In tutti questi casi, e come si dirà meglio nel prosieguo, i premi erogati saranno soggetti alla ritenuta alla fonte del 20% prevista dall’articolo 30, comma 2, del DPR n. 600/1973, come confermato dalla Riforma dello Sport.

I soggetti coinvolti

La nuova disciplina fiscale dei premi sportivi riguarda una platea ben definita di soggetti, sia dal lato di chi eroga i premi sia dal lato di chi li riceve. I premi possono essere erogati da:

  • CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
  • CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
  • Federazioni Sportive Nazionali
  • Discipline Sportive Associate
  • Enti di Promozione Sportiva
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche

I destinatari dei premi sono i tesserati di questi enti, purché rientrino nelle categorie di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo.

La nuova tassazione dei premi

Il fulcro della riforma risiede nel nuovo regime di tassazione dei premi sportivi. L’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che le somme versate a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, siano inquadrate come premi ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del DPR n. 600/1973.

Ciò significa che tali premi sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%. In pratica, chi eroga il premio dovrà trattenere il 20% dell’importo e versarlo all’Erario, mentre il percipiente riceverà l’80% del premio netto.

Esempio pratico. Supponiamo che un atleta dilettante vinca un premio di 1.000 euro in una competizione nazionale organizzata dalla propria Federazione. La Federazione, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà trattenere 200 euro (il 20% di 1.000) e versarli all’Erario, mentre l’atleta riceverà un premio netto di 800 euro.

Premi in natura

La riforma disciplina anche il caso in cui i premi siano costituiti da beni in natura. In tal caso, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.

Esempio pratico.Se un atleta vince come premio una bicicletta del valore di 1.000 euro, potrà scegliere di ricevere un premio alternativo di valore inferiore, ad esempio un buono acquisto di 800 euro, evitando così l’applicazione della ritenuta del 20% sul valore della bicicletta.

Il trattamento fiscale dei premi per i Co.Co.Co. sportivi

Quando un premio viene erogato a un collaboratore coordinato e continuativo, si pone il problema di coordinare il regime fiscale del premio con quello del compenso percepito in base al contratto di collaborazione.In linea generale, i compensi dei Co.Co.Co. sportivi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF fino alla soglia di 15.000 euro annui. Sulla parte eccedente tale soglia, invece, si applica la tassazione ordinaria.I premi, invece, sono sempre soggetti alla ritenuta del 20%, indipendentemente dal loro ammontare e dal fatto che il percipiente abbia o meno superato la soglia di esenzione per i compensi da collaborazione.

Esempio pratico. Supponiamo che un istruttore sportivo abbia un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una società sportiva dilettantistica, in base al quale percepisce un compenso annuo di 12.000 euro. Nel corso dell’anno, vince anche un premio di 1.000 euro per i risultati ottenuti in una competizione nazionale. In questo caso, il compenso da collaborazione di 12.000 euro sarà interamente esente da IRPEF, in quanto inferiore alla soglia di 15.000 euro. Sul premio di 1.000 euro, invece, la società dovrà operare la ritenuta del 20%, versando all’istruttore un importo netto di 800 euro.

Adempimenti per le società sportive

Le società e associazioni sportive che erogano premi ai propri collaboratori coordinati e continuativi devono:

  • Operare la ritenuta del 20% sull’importo del premio;
  • Versare la ritenuta all’Erario tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 1040;
  • Certificare l’importo del premio e della ritenuta operata nella Certificazione Unica (CU) da rilasciare al percipiente e da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
  • Indicare l’importo del premio nel modello 770, quadro ST, da presentare annualmente all’Agenzia delle Entrate.

Le società che erogano i premi hanno l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte, con facoltà di rivalsa sul percipiente. Non è previsto il rilascio della Certificazione Unica, ma i premi vanno indicati nel modello 770 nel quadro SH, prospetto G. È importante sottolineare che vanno dichiarati i premi divenuti esigibili nell’anno, anche se non effettivamente corrisposti.

Adempimenti per gli atleti

Gli atleti che percepiscono i premi non devono includerli nella dichiarazione dei redditi, essendo già tassati alla fonte. Tuttavia, tali premi vanno indicati nella DSU ai fini ISEE nel quadro FC4 tra i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

Conclusioni

La Riforma dello Sport ha introdotto una disciplina fiscale più chiara e uniforme per i premi erogati agli sportivi dilettanti, superando la precedente normativa che presentava alcune zone d’ombra. Tuttavia, l’applicazione della ritenuta del 20% potrebbe ridurre l’appeal di questi premi, soprattutto per gli atleti e i tecnici meno abbienti. Sarà interessante valutare l’impatto di questa riforma nel medio-lungo periodo e capire se saranno necessari ulteriori aggiustamenti per trovare un equilibrio tra le esigenze dell’Erario e quelle del mondo sportivo dilettantistico.

Inoltre, la Riforma dello Sport ha introdotto una disciplina fiscale specifica per i premi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi, prevedendo l’applicazione della ritenuta del 20% indipendentemente dalla soglia di esenzione prevista per i compensi da collaborazione. Questa disposizione mira a garantire un trattamento fiscale uniforme per tutti i premi sportivi, evitando disparità tra le diverse tipologie di rapporti contrattuali. Tuttavia, la compresenza di due regimi fiscali distinti (quello per i compensi da collaborazione e quello per i premi) può generare qualche complessità gestionale per le società sportive, che dovranno porre particolare attenzione agli adempimenti dichiarativi e di versamento delle ritenute.


Domande e Risposte

D: La nuova tassazione si applica solo ai premi in denaro?
R: No, la nuova disciplina si applica anche ai premi in natura. In questo caso, il vincitore può optare per un premio alternativo di valore inferiore per evitare l’applicazione della ritenuta del 20% sul valore del premio originario.

D: Chi deve effettuare la ritenuta del 20% sui premi?
R: La ritenuta deve essere operata dal soggetto che eroga il premio, che agisce come sostituto d’imposta. Quindi, saranno le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche a dover trattenere il 20% del premio e versarlo all’Erario.

D: La nuova tassazione si applica anche ai premi vinti dagli atleti professionisti?
R: No, la nuova disciplina riguarda solo i premi erogati agli atleti e ai tecnici che operano nell’ambito del dilettantismo sportivo. Per gli atleti professionisti, continuano ad applicarsi le norme fiscali ordinarie.

D: Il premio netto ricevuto dall’atleta o dal tecnico deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi?
R: No, poiché la ritenuta del 20% è operata a titolo d’imposta, il premio netto ricevuto non deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

D: Il premio erogato al collaboratore coordinato e continuativo concorre al raggiungimento della soglia di esenzione di 15.000 euro prevista per i compensi da collaborazione?
R: No, il premio non concorre al raggiungimento della soglia di esenzione. I premi seguono una disciplina fiscale autonoma e sono sempre soggetti alla ritenuta del 20%, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti in base al contratto di collaborazione.

D: Se il premio viene erogato in natura (ad esempio, un viaggio o un’attrezzatura sportiva), si applica ugualmente la ritenuta del 20%?
R: Sì, anche per i premi in natura deve essere operata la ritenuta del 20%. In questo caso, la società sportiva dovrà quantificare il valore del premio e operare la ritenuta su tale valore. Il percipiente potrà optare per ricevere un premio di valore inferiore, al netto della ritenuta, come previsto dall’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021.

D: La ritenuta operata sul premio deve essere indicata nella Certificazione Unica rilasciata al collaboratore?
R: Sì, la società sportiva deve certificare l’importo del premio e della relativa ritenuta nella Certificazione Unica, indicando tali dati nei punti da 251 a 254 della CU 2024 (da rilasciare entro il 16 marzo 2024 per i premi erogati nel 2023).

D: Il collaboratore coordinato e continuativo deve dichiarare il premio nella propria dichiarazione dei redditi?
R: No, poiché la ritenuta del 20% operata sul premio è a titolo d’imposta, il premio non deve essere dichiarato dal percipiente nella propria dichiarazione dei redditi.

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