L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un importante aggiornamento della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024). Questo documento contiene significative novità riguardanti le modalità di rettifica delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con particolare attenzione all’uso di specifici codici “Tipo Documento” e all’indicazione degli importi con segno negativo. La Guida fornisce istruzioni dettagliate per la corretta gestione delle note di variazione in diminuzione e in aumento, nonché per la rettifica di particolari tipologie di documenti, come le autofatture e le fatture per cessioni di beni ammortizzabili.
Rettifiche in diminuzione e in aumento
Quando un soggetto passivo deve emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, è necessario predisporre un file XML con codice TD04 (nota di credito “ordinaria”) o TD08 (nota di credito “semplificata”). Nel file occorre indicare l’imponibile e la relativa imposta o, nei casi in cui l’IVA non sia applicabile, la natura dell’operazione. Analogamente, per effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72, il soggetto passivo deve trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (nota di debito “ordinaria”) o TD09 (nota di debito “semplificata”).
Rettifiche per operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge)
Nel caso di note di credito emesse per rettificare una fattura in cui l’IVA non è indicata poiché l’operazione è soggetta a inversione contabile (reverse charge), il cessionario/committente ha la possibilità di integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta. Per farlo, deve utilizzare la stessa tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) impiegata per integrare la fattura originale, avendo cura di indicare gli importi con segno negativo. In queste circostanze, non è necessario utilizzare il documento TD04.
Rettifiche per altri documenti specifici
La Guida chiarisce che una modalità simile può essere adottata anche per rettificare in diminuzione documenti precedentemente trasmessi con i codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97). In questi casi, il documento trasmesso assumerà il valore di una nota di variazione ai fini IVA. Le stesse considerazioni valgono per le note di debito, per le quali occorre utilizzare lo stesso codice del documento oggetto di modifica e indicare valori positivi.
Esempio pratico di rettifica per cessione di beni ammortizzabili
Si ipotizzi che sia stata emessa una fattura per la cessione di un bene ammortizzabile (codice TD26) per un importo superiore a quello effettivamente pattuito con il cessionario. In questo caso, il cedente ha la possibilità di inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26, indicando con segno negativo gli importi da rettificare.
Rettifiche per fatture differite, “super differite” e autoconsumo
Quando si rende necessario rettificare documenti come la fattura differita (TD24), la fattura “super differita” (TD25) o la fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), è obbligatorio utilizzare i codici TD04 o TD08 per le note di credito, e i codici TD05 o TD09 per le note di debito.
Utilizzo del campo “Dati Fatture Collegate”
Se si rettifica un documento integrato elettronicamente per inversione contabile interna, nel campo “Dati Fatture Collegate” è necessario indicare il numero, la data e l’identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal cedente/prestatore (nel caso in cui la rettifica sia dovuta a una variazione da parte di quest’ultimo) oppure del precedente file TD16 (se la rettifica è causata da un errore nell’integrazione del cessionario/committente).
Rettifiche delle comunicazioni effettuate tramite esterometro
Quando si modificano le comunicazioni inviate tramite esterometro con i codici TD17, TD18 e TD19, si ha un impatto anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA, qualora tali obblighi non siano stati assolti in via cartacea. In questo caso, il documento rettificativo trasmesso assume anche il valore di una nota di variazione ai fini IVA.
Casi di esempio
Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici
Esempio #1: Rettifica di una fattura per cessione di beni ammortizzabili (TD26):
La società Alfa emette una fattura (codice TD26) per la cessione di un macchinario alla società Beta, indicando un imponibile di 10.000 euro e un’IVA di 2.200 euro. Successivamente, Alfa si accorge di aver applicato un prezzo superiore a quello pattuito con Beta. Per rettificare la fattura, Alfa invia al Sistema di Interscambio un nuovo file con codice TD26, indicando gli importi da rettificare con segno negativo: imponibile -1.000 euro e IVA -220 euro.
Esempio #2: Rettifica di un’autofattura per regolarizzazione (TD20):
Il soggetto passivo Gamma riceve una fattura elettronica dal fornitore Delta, ma quest’ultimo ha indicato un’aliquota IVA errata. Gamma emette un’autofattura per regolarizzazione (codice TD20) al fine di correggere l’imposta. Tuttavia, si accorge di aver commesso un errore nel calcolo dell’IVA. Per rettificare l’autofattura, Gamma invia al Sistema di Interscambio un nuovo file con codice TD20, indicando gli importi corretti con segno positivo o negativo, a seconda che si tratti di una variazione in aumento o in diminuzione.
Esempio #3: Rettifica di una fattura soggetta a inversione contabile (TD16):
Il soggetto passivo Epsilon riceve una fattura dal fornitore Zeta per un servizio soggetto a inversione contabile. Epsilon integra la fattura con il documento TD16, ma sbaglia a calcolare l’imposta. Per rettificare l’integrazione, Epsilon invia al Sistema di Interscambio un nuovo file con codice TD16, indicando gli importi corretti con segno negativo.
Conclusioni
L’aggiornamento della Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta un importante punto di riferimento per i soggetti passivi che devono gestire le rettifiche delle fatture elettroniche. Le nuove indicazioni forniscono chiarimenti essenziali sulle modalità di rettifica tramite il Sistema di Interscambio, consentendo di trattare correttamente le variazioni in aumento o in diminuzione, anche per documenti specifici come autofatture, fatture per cessioni di beni ammortizzabili e documenti legati a operazioni soggette a inversione contabile. Seguendo attentamente le istruzioni contenute nella Guida, i soggetti passivi saranno in grado di adempiere in modo completo e accurato agli obblighi di fatturazione elettronica, evitando errori e garantendo la conformità alle norme vigenti.
Domande e risposte
Quali sono i codici da utilizzare per emettere una nota di credito o di debito?
Per emettere una nota di credito, si utilizzano i codici TD04 (nota di credito “ordinaria”) o TD08 (nota di credito “semplificata”). Per emettere una nota di debito, invece, si impiegano i codici TD05 (nota di debito “ordinaria”) o TD09 (nota di debito “semplificata”).
Come si procede per rettificare una fattura soggetta a inversione contabile (reverse charge)?
Per rettificare una fattura soggetta a inversione contabile, il cessionario/committente può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando lo stesso codice documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) impiegato per integrare la fattura originale. È importante indicare gli importi con segno negativo.
È possibile rettificare documenti come autofatture, fatture per cessioni di beni ammortizzabili o documenti estratti da depositi IVA?
Sì, è possibile rettificare questi documenti inviando al Sistema di Interscambio un file con lo stesso codice documento utilizzato per il documento originale (ad esempio, TD20 per autofattura di regolarizzazione, TD26 per cessione di beni ammortizzabili, TD22 o TD23 per estrazione beni da deposito IVA). Gli importi da rettificare devono essere indicati con segno negativo per le variazioni in diminuzione o con segno positivo per quelle in aumento.
Come ci si comporta nel caso di rettifiche di fatture differite, “super differite” o per autoconsumo?
Quando si devono rettificare documenti come la fattura differita (TD24), la fattura “super differita” (TD25) o la fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), è necessario utilizzare i codici TD04 o TD08 per le note di credito, e i codici TD05 o TD09 per le note di debito.
Quali dati vanno inseriti nel campo “Dati Fatture Collegate” in caso di rettifica di un documento integrato elettronicamente per inversione contabile interna?
Nel campo “Dati Fatture Collegate” occorre indicare il numero, la data e l’identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal cedente/prestatore (se la rettifica è dovuta a una variazione da parte di quest’ultimo) o del precedente file TD16 (se la rettifica è causata da un errore nell’integrazione del cessionario/committente).