Con l’approvazione del Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, conosciuto come il “Decreto Sport”, è stata introdotta una significativa novità riguardante il regime dei rimborsi spese per i volontari sportivi. Questa nuova disposizione prevede la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili, a determinate condizioni e nel rispetto di una serie di adempimenti. Questo cambiamento rappresenta una svolta rispetto all’impianto precedente, basato su una netta distinzione tra volontariato e lavoro retribuito.
In questo articolo approfondito, esamineremo nel dettaglio tutti gli aspetti della nuova normativa, fornendo una guida completa e dettagliata per comprendere appieno le implicazioni e i requisiti per l’applicazione del rimborso forfettario. Verranno trattati argomenti come l’ambito di applicazione, le condizioni per l’erogazione, gli adempimenti richiesti, le implicazioni fiscali e previdenziali, nonché esempi pratici per chiarire ulteriormente la comprensione della nuova disciplina.
Definizione di volontario sportivo
Il volontario sportivo è colui che svolge attività sportiva dilettantistica in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti. È importante sottolineare che la prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.
Il rimborso forfettario e il limite di 400 euro mensili
Fino all’entrata in vigore del Decreto-Sport, le prestazioni dei volontari sportivi non potevano essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ora, invece, è possibile riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute durante le attività svolte, anche nel proprio comune di residenza.
Il decreto legge stabilisce che, nonostante le prestazioni del volontario non possano essere retribuite in alcun modo, è possibile riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, fino a un limite complessivo di 400 euro mensili.
Questi rimborsi differiscono radicalmente dai rimborsi spese tradizionali, poiché non richiedono la documentazione analitica delle spese effettivamente sostenute. Inoltre, superano la limitazione legata al concetto di “trasferta”, potendo essere riconosciuti anche per attività prestate all’interno del comune di residenza o di dimora abituale del volontario.
È importante sottolineare che, sebbene la disposizione faccia riferimento alle “spese sostenute”, non si tratta di un rimborso legato alle effettive spese del volontario, ma di un importo forfettario prestabilito e non documentato. Questo aspetto solleva alcune incertezze applicative, soprattutto quando il volontario opera all’interno del proprio comune senza sostenere effettivamente spese di trasferta.
Per evitare il rischio di una riqualificazione del rapporto come lavorativo retribuito, è fondamentale che il rimborso forfettario non venga interpretato come un corrispettivo per l’attività prestata, ma mantenga la sua natura di emolumento non remunerativo e non corrispettivo. In caso contrario, si potrebbe configurare un comportamento elusivo della normativa lavoristica.
Esempio pratico: Un volontario che opera per un’associazione sportiva nella sua città di residenza potrebbe ricevere un rimborso forfettario mensile di 300 euro, pur non avendo sostenuto spese di trasferta documentabili. Tuttavia, l’associazione dovrà dimostrare che questo importo non rappresenta di fatto un corrispettivo per l’attività svolta, ma un rimborso forfettario non remunerativo.
L’abolizione del rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili
A partire dal 1° giugno 2024, viene abolita la possibilità di rimborsare ai volontari le spese sostenute mediante semplice autocertificazione, fino a un limite di 150 euro mensili. Questo metodo semplificato, introdotto a settembre 2023, sarà valido solo fino al 31 maggio 2024.
Il rimborso tramite autocertificazione rappresentava un’agevolazione contabile, esentando dall’obbligo di documentare analiticamente le spese effettive. Tuttavia, rimaneva legato al concetto di spese di trasferta fuori dal comune di residenza e poteva essere riconosciuto anche per attività non legate a eventi o manifestazioni sportive.
Trattandosi di un rimborso spese analitico, sebbene semplificato, non costituiva reddito imponibile e non veniva considerato ai fini del raggiungimento delle soglie di franchigia per i compensi sportivi. Pertanto, gli importi percepiti durante il periodo di validità e nel rispetto dei criteri stabiliti non erano rilevanti fiscalmente e non si sommavano ad altri compensi sportivi ai fini della determinazione della non imponibilità.
Manifestazioni ed eventi riconosciuti
Il rimborso forfettario non è applicabile a qualsiasi prestazione di volontariato, ma è circoscritto alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle seguenti autorità:
- Federazioni sportive nazionali
- Discipline sportive associate
- Enti di promozione sportiva, anche paralimpici
- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
- CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
- Società Sport e salute S.p.a.
La prestazione del volontario deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara o dell’evento in questione. Sono incluse non solo le prestazioni svolte durante la competizione, ma anche quelle realizzate in stretta prossimità dell’evento, purché connesse alla sua organizzazione (ad esempio, l’allestimento e lo smantellamento delle attrezzature).
La prestazione del volontario può comprendere qualsiasi mansione collegata alla manifestazione, non necessariamente sportiva o funzionale all’attività sportiva stessa, ma correlata alla realizzazione dell’evento. Questo aspetto suggerisce che il legislatore abbia previsto il nuovo rimborso forfettario principalmente per figure come ausiliari, addetti alla logistica, alle attrezzature e alla sicurezza, che spesso operano in modo spontaneo al fine di contribuire alla promozione delle attività sportive.
Esempio pratico: Un volontario che si occupa del montaggio e smontaggio della rete all’interno di un impianto sportivo potrebbe ricevere il rimborso forfettario, poiché la sua prestazione è strettamente legata alla realizzazione dell’evento sportivo.
La delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato
La norma prevede che, come condizione per l’utilizzo del rimborso forfettario, sia necessario deliberare sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso. Tuttavia, la formulazione della disposizione risulta poco chiara e non specifica esplicitamente a chi competa l’adozione di tale delibera.
Una possibile interpretazione è che la delibera debba essere adottata dagli organismi affilianti, come il CONI, il CIP o Sport e Salute, al fine di stabilire criteri uniformi e armonizzati per tutti i sodalizi sportivi affiliati o aderenti all’evento. Questo garantirebbe un’applicazione omogenea della nuova normativa a livello nazionale.
Un’altra interpretazione, per analogia con quanto previsto per il precedente regime di rimborso autocertificato, potrebbe attribuire al singolo sodalizio sportivo l’onere di adottare preventivamente la delibera, individuando i criteri e i parametri di applicazione del rimborso forfettario. Questa soluzione, tuttavia, potrebbe portare a una frammentazione delle pratiche e a possibili disparità di trattamento a livello territoriale.
Il riferimento alla “tipologia di spese” sembra contraddire la nozione di rimborso forfettario, aprendo a difficoltà operative. Tuttavia, l’individuazione delle “attività” potrebbe esplicitare e legittimare una serie di mansioni e prestazioni necessarie o connesse alla realizzazione della manifestazione.
Questo nodo andrà risolto quanto prima, poiché la nuova disposizione, pur essendo in vigore dal 1° giugno, risulta di fatto inapplicabile in assenza della condizione prescritta dalla norma.
La comunicazione tramite RAS
La normativa prevede l’obbligo di comunicare i nominativi dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto, attraverso un’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive (RAS) che verrà istituita.
L’adempimento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. È importante notare che non rileva il momento di erogazione del rimborso, ma il periodo in cui si è svolta la prestazione (quindi, il trimestre in cui si è tenuto l’evento o la manifestazione riconosciuta).
Esempio pratico: L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Giovani” ha corrisposto rimborsi spese forfettari a 10 volontari nel corso del primo trimestre 2024. L’associazione dovrà comunicare i nominativi di questi volontari e gli importi corrisposti entro il 30 aprile 2024, attraverso l’apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
La comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfettari erogati ai volontari sarà resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’INPS e all’INAIL. Questo aspetto conferma la finalità di monitoraggio delle prestazioni volontarie “remunerate” e il controllo da parte dell’INPS sull’ammontare dei rimborsi in relazione alle fasce di esenzione del lavoro sportivo.
È importante sottolineare che la mancata o tardiva comunicazione dei dati tramite il RAS potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative a carico del sodalizio sportivo inadempiente. Pertanto, sarà fondamentale organizzare adeguatamente la gestione di questo nuovo adempimento, prevedendo procedure e controlli interni per garantire la tempestività e la correttezza delle comunicazioni.
Trattamento Fiscale e Previdenziale dei Rimborsi Spese
Un altro aspetto importante delle nuove regole riguarda il trattamento fiscale e previdenziale dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari sportivi. In precedenza, questi rimborsi erano considerati redditi di lavoro autonomo ai fini fiscali. Ora, questa disposizione è stata abrogata, semplificando il quadro normativo.
Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute, fino a un limite di 400 euro mensili. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e sono quindi esenti da tassazione.
Tuttavia, è importante notare che tali rimborsi concorrono al superamento del limite di 5.000 euro annui di non imponibilità previsto per le prestazioni di lavoro sportivo dei dipendenti pubblici. Pertanto, se la somma dei rimborsi e dei compensi supera questo limite, l’eccedenza sarà soggetta a imposizione previdenziale.
Inoltre, i rimborsi concorrono anche al superamento del limite fiscale di esenzione di 15.000 euro annui previsto per le prestazioni di lavoro sportivo dei volontari in generale.
Esempio pratico: Sara è una volontaria presso una società sportiva dilettantistica e, nel corso del 2024, ha ricevuto rimborsi spese forfettari per un totale di 3.000 euro. Questi rimborsi non saranno tassati come reddito. Tuttavia, se Sara ricevesse anche compensi per le sue prestazioni di lavoro sportivo superiori a 2.000 euro, l’eccedenza rispetto al limite di 5.000 euro sarebbe soggetta a imposizione previdenziale.
Esempio pratico
Mario è un volontario sportivo impegnato nell’organizzazione di un evento della Federazione Italiana Pallavolo. Nel mese di luglio 2024, ha sostenuto spese per un totale di 300 euro legate all’evento. L’ente organizzatore, avendo deliberato sulle tipologie di spese ammissibili, può riconoscere a Mario un rimborso forfettario di 300 euro. Questo importo dovrà essere comunicato al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 31 agosto 2024, ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni di Mario.
Conclusione
La nuova normativa sui rimborsi forfettari per i volontari sportivi rappresenta una significativa novità nel panorama legislativo italiano. Sebbene l’intenzione del legislatore sia quella di agevolare e incentivare il volontariato sportivo, la formulazione della disposizione solleva ancora alcuni dubbi interpretativi e potenziali criticità applicative.
Sarà fondamentale attendere i chiarimenti degli organismi competenti, come il CONI, il CIP, Sport e Salute, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, al fine di definire con precisione l’ambito di applicazione, le procedure operative e le implicazioni fiscali e previdenziali.
Nel frattempo, i sodalizi sportivi dovranno adottare un approccio prudente e attento, evitando possibili comportamenti elusivi e garantendo il rispetto della normativa lavoristica. Il rimborso forfettario, infatti, non deve essere interpretato come un corrispettivo per l’attività prestata, ma mantenere la sua natura di emolumento non remunerativo.
Infine, sarà cruciale organizzare adeguatamente la gestione degli adempimenti previsti, come la delibera sulle attività di volontariato e la comunicazione dei dati tramite il RAS, al fine di evitare possibili sanzioni amministrative.
Domande e Risposte
D: Quali sono le condizioni per poter erogare il rimborso forfettario?
R: Per poter erogare il rimborso forfettario ai volontari, è necessario che le prestazioni siano rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva (anche paralimpici), dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Inoltre, è necessario che il sodalizio sportivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.
D: Qual è il limite massimo del rimborso forfettario?
R: Il rimborso forfettario ai volontari sportivi non può superare l’importo complessivo di 400 euro mensili.
D: I rimborsi forfettari sono soggetti a tassazione?
R: È probabile che gli importi percepiti a titolo di rimborso forfettario debbano essere assoggettati a tassazione come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 20%. Tuttavia, si attende un chiarimento definitivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
D: Quali sono gli adempimenti previsti per i sodalizi sportivi?
R: I sodalizi sportivi hanno l’obbligo di comunicare i nominativi dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto, attraverso un’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive (RAS), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. Inoltre, dovranno gestire correttamente gli adempimenti fiscali e previdenziali legati ai rimborsi forfettari.
D: Cosa si intende per “spese sostenute” nel contesto del rimborso forfettario?
R: Sebbene la norma faccia riferimento alle “spese sostenute”, il rimborso forfettario non è legato alle effettive spese del volontario, ma rappresenta un importo prestabilito e non documentato. Questo aspetto solleva alcune incertezze applicative, soprattutto quando il volontario opera all’interno del proprio comune senza sostenere effettivamente spese di trasferta.