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La patente a crediti e il DURF: un ostacolo per le imprese edili negli appalti

27 Settembre, 2024

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese che intendono partecipare agli appalti pubblici dovranno ottenere la patente a crediti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Tra i requisiti necessari per il rilascio di questa patente, è stato introdotto anche il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Tuttavia, questa novità potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per molte imprese del settore edile, a causa dei criteri stringenti previsti per l’ottenimento del DURF. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le problematiche legate al DURF e le possibili conseguenze per le imprese edili, evidenziando le criticità della normativa attuale e suggerendo possibili soluzioni.

I requisiti per ottenere la patente a crediti e il ruolo del DURF

L’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 29, comma 19 del decreto PNRR 4 (D.L. n. 19/2024), prevede che le imprese debbano possedere diversi requisiti per ottenere la patente a crediti, tra cui il possesso del DURF. Questo documento può essere attestato mediante autocertificazione, come previsto dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132.

Il DURF è stato introdotto come modalità alternativa alla presentazione dei modelli di versamento F24 per dimostrare l’avvenuto pagamento delle ritenute dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di presentare il DURF o i modelli F24 riguarda gli appalti di ammontare annuo superiore a 200.000 euro per singola impresa. In caso di inottemperanza, l’impresa appaltatrice sarà soggetta a sanzioni pari a quelle dovute dall’impresa appaltante per le violazioni commesse riguardanti la corretta determinazione della ritenuta e del conseguente obbligo di versamento.

I requisiti stringenti per ottenere il DURF

L’articolo 17-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede i seguenti requisiti per il rilascio del DURF:

a) essere in attività da almeno tre anni;
b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
c) aver effettuato versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
d) non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 50.000 euro, escludendo le somme oggetto di piani di rateazione non decaduti.

Mentre i requisiti b) e d) non destano particolari problemi applicativi, i requisiti a) e c) possono rappresentare un motivo di esclusione ingiustificato per molte imprese edili.

Le criticità per le imprese edili

Le imprese edili spesso hanno versamenti in conto fiscale molto bassi, nulli o possono maturare ingenti crediti d’imposta, a causa di:

  • applicazione dello “split payment” per appalti con la PA;
  • applicazione del “reverse charge” per le imprese in sub-appalto;
  • aliquota IVA sugli acquisti di materiali superiore a quella applicata sulle prestazioni di servizi;
  • ritenuta dell’11% sui bonifici relativi a prestazioni edili per cui è concessa una detrazione fiscale.

In questi casi, il versamento delle imposte è anticipato da soggetti diversi dall’impresa edile, come i clienti o gli istituti di credito. Ciò potrebbe portare all’esclusione di molte imprese edili dalla possibilità di partecipare agli appalti, nonostante la loro piena regolarità fiscale.

La periodicità del DURF e gli adempimenti delle imprese

Un’altra questione riguarda la periodicità del DURF. Secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, il DURF deve essere rinnovato ogni 4 mesi, se l’appalto supera tale termine. Tuttavia, per la patente a crediti, è sufficiente che il DURF sia rilasciato prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

Questo implica che, dopo quattro mesi, le imprese si trovano di fronte a due scelte: rinnovare il DURF o presentare le deleghe di versamento delle ritenute dei dipendenti, insieme alla comunicazione del loro codice fiscale e del reddito erogato riferibile all’esecuzione dell’appalto. Ciò comporta un ulteriore aggravio degli adempimenti burocratici per le imprese edili.

Esempio pratico

Immaginiamo il caso di un’impresa edile, la “Costruzioni Rossi S.r.l.”, che opera nel settore da oltre 10 anni e che ha sempre dimostrato la propria regolarità fiscale. Tuttavia, a causa delle particolari dinamiche del settore edile, l’azienda potrebbe trovarsi in difficoltà nel soddisfare i requisiti previsti per ottenere il DURF.

La società “Costruzioni Rossi S.r.l.” ha presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni:

  • Anno 1: ricavi dichiarati 1.000.000 euro
  • Anno 2: ricavi dichiarati 1.200.000 euro
  • Anno 3: ricavi dichiarati 1.500.000 euro

Il totale dei ricavi dichiarati nel triennio è di 3.700.000 euro. Per soddisfare il requisito, la società “Costruzioni Rossi S.r.l.” dovrebbe aver effettuato versamenti registrati nel conto fiscale per almeno il 10% di tale importo, ovvero 370.000 euro nel corso del triennio.

Tuttavia, supponiamo che la “Costruzioni Rossi S.r.l.” abbia realizzato negli ultimi tre anni diversi appalti con la Pubblica Amministrazione, per i quali è stato applicato il meccanismo dello “split payment”. Inoltre, l’impresa ha operato spesso come subappaltatore, con l’applicazione del “reverse charge”. In entrambi i casi, il versamento dell’IVA è stato effettuato direttamente dai committenti o dalle imprese appaltatrici principali, riducendo così i versamenti in conto fiscale della “Costruzioni Rossi S.r.l.”.

Inoltre, l’aliquota IVA applicata sugli acquisti di materiali è spesso superiore a quella applicata sulle prestazioni di servizi realizzate dall’impresa. Questo, unito alla ritenuta sui bonifici relativi a prestazioni edili per cui è concessa una detrazione fiscale, ha ulteriormente ridotto i versamenti diretti dell’azienda. Alla luce di ciò, la società ha effettuato versamenti diretti nel conto fiscale per soli 200.000 euro nel triennio.

Di conseguenza, nonostante la “Costruzioni Rossi S.r.l.” sia pienamente in regola con gli obblighi fiscali, potrebbe non soddisfare il requisito di aver effettuato versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. Questo comporta l’esclusione dell’impresa dalla possibilità di ottenere il DURF e, di conseguenza, di partecipare agli appalti.

Conclusioni

La disciplina del DURF, introdotta come requisito per ottenere la patente a crediti, rischia di escludere molte imprese edili dagli appalti pubblici a causa dei criteri stringenti previsti per il suo rilascio. Questi criteri, mai emersi in modo evidente in precedenza poiché il DURF era visto come un adempimento residuale e alternativo, potrebbero ora rappresentare un ostacolo significativo per la partecipazione delle imprese edili agli appalti. Sarebbe auspicabile una revisione della normativa, al fine di evitare ingiustificate esclusioni e garantire una maggiore partecipazione delle imprese del settore edile agli appalti pubblici.

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