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La personalità giuridica per una ASD: obblighi contabili e di bilancio

12 Dicembre, 2024

Sono il presidente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e sto valutando la possibilità di far acquisire alla mia associazione la personalità giuridica. Vorrei sapere quali nuove incombenze comporterebbe questa scelta, in particolare per quanto riguarda il bilancio, la contabilità e altri adempimenti che si differenziano dalle procedure attuali.

L’acquisizione della personalità giuridica per un’ASD non comporta sostanziali differenze negli obblighi contabili e di bilancio rispetto a un’ASD non riconosciuta. Gli obblighi contabili continuano a dipendere principalmente dal tipo di attività svolta, dalle dimensioni dell’ente e dalle previsioni statutarie, non dalla personalità giuridica in sé.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio o rendiconto annuale, non esistono specifiche forme obbligatorie, ma l’associazione può scegliere tra un rendiconto per cassa semplificato o un bilancio in forma ordinaria composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nel caso di svolgimento di attività commerciale, permane l’obbligo di tenere una contabilità separata attraverso due sistemi contabili distinti o un sistema contabile unico con piano dei conti separato.

La novità principale riguarda il patrimonio minimo di 10.000 euro che deve essere mantenuto in forma liquida e disponibile. Non sussiste alcun obbligo di deposito del bilancio, a differenza di quanto accade per altri tipi di enti. L’unico momento in cui è necessario presentare il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea è durante l’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica. La documentazione di supporto del rendiconto deve essere conservata per almeno dieci anni secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973.

L’elemento più significativo dell’acquisizione della personalità giuridica non riguarda tanto gli aspetti contabili quanto la separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello degli amministratori, che non risponderanno più personalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni dell’associazione. Rimane comunque l’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art. 20 del Codice Civile.

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