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La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi: modalità, obblighi e adempimenti

8 Maggio, 2024

La presentazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia è un adempimento fondamentale per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche. Negli ultimi anni, la modalità di presentazione è diventata esclusivamente telematica, al fine di semplificare e velocizzare il processo. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni, gli obblighi dei contribuenti e degli intermediari abilitati, nonché la documentazione necessaria per una corretta gestione delle pratiche fiscali.

Obbligo di presentazione telematica

In base alle disposizioni del D.P.R. n. 322/98, tutte le dichiarazioni presentate dai soggetti IRES (redditi, IRAP, annuale IVA e sostituti d’imposta) devono essere inviate esclusivamente in forma telematica. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.

I contribuenti possono scegliere di presentare le dichiarazioni telematicamente in due modi: avvalendosi di un intermediario abilitato oppure provvedendo direttamente all‘invio.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che optano per la presentazione telematica diretta possono utilizzare il “Desktop Telematico”, un sistema introdotto dall‘Agenzia delle Entrate nel 2017 che gestisce automaticamente tutti gli aggiornamenti degli applicativi necessari per l’invio delle dichiarazioni. La prova dell’avvenuta presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall‘Agenzia delle Entrate, che può essere richiesta senza limiti di tempo a qualsiasi ufficio dell‘Agenzia.

È importante notare che le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, sono considerate tempestive purché vengano ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dello scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Intermediari abilitati

I contribuenti possono anche scegliere di affidarsi a intermediari abilitati per la presentazione telematica delle dichiarazioni. Tra i soggetti abilitati vi sono: commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili, CAF, studi professionali e società di servizi in possesso di determinati requisiti.

Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni predisposte per conto del contribuente e hanno la facoltà di accettare (e successivamente l’obbligo di inviare) le dichiarazioni già compilate dal contribuente stesso. In quest’ultimo caso, l’intermediario può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

Documentazione rilasciata al contribuente

L’intermediario abilitato è tenuto a consegnare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell‘incarico, l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, specificando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà predisposta dall‘intermediario stesso. Tale documento deve riportare la data di rilascio dell‘impegno e la sottoscrizione dell‘intermediario.

Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica, l‘intermediario deve consegnare al dichiarante l‘originale della dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta dal contribuente e dall’intermediario, insieme a una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento. Questa attestazione costituisce per il dichiarante la prova di presentazione della dichiarazione e deve essere conservata, insieme all‘originale della dichiarazione e alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento.

Documentazione trattenuta dall’intermediario

L’intermediario è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni trasmesse per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione deve essere conservata per i termini previsti dalla legge, ovvero fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno in caso di omessa dichiarazione). La conservazione può avvenire anche in formato elettronico, purché l‘archivio informatico rispetti determinati requisiti, tra cui la leggibilità nel tempo, l’ordinamento cronologico dei dati e la possibilità di estrazione delle informazioni.

Esempi pratici

  1. La società Alfa S.r.l. decide di affidare la presentazione telematica della propria dichiarazione dei redditi al commercialista Mario Rossi. Il commercialista predispone la dichiarazione e, al momento della consegna, rilascia alla società l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. Entro 30 giorni dal termine di presentazione, il commercialista consegna alla società l’originale della dichiarazione trasmessa e la copia della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Il signor Giovanni Bianchi decide di presentare la propria dichiarazione dei redditi direttamente, utilizzando il “Desktop Telematico”. Dopo aver compilato e inviato la dichiarazione, riceve la comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il signor Bianchi conserva l’originale della dichiarazione e la comunicazione di ricevimento fino al termine previsto per l’attività di accertamento.

Conclusione

La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi è un adempimento obbligatorio per tutti i contribuenti, che possono scegliere di provvedere direttamente all‘invio o di affidarsi a intermediari abilitati. È fondamentale rispettare le modalità e i termini previsti dalla legge, nonché conservare adeguatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate, al fine di evitare sanzioni e di essere sempre pronti per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se una dichiarazione viene inviata telematicamente entro i termini previsti, ma viene scartata dal servizio telematico?
R: Se una dichiarazione viene inviata entro i termini previsti, ma viene scartata dal servizio telematico, è considerata comunque tempestiva purché venga ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dello scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

D: Quali sono i requisiti per la conservazione elettronica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati?
R: Per la conservazione elettronica delle dichiarazioni, l’archivio informatico deve rispettare i seguenti requisiti: leggibilità nel tempo, ordinamento cronologico dei dati, nessuna soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta e possibilità di estrazione delle informazioni attraverso funzioni di ricerca.

D: Fino a quando deve essere conservata la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate?
R: La documentazione relativa alle dichiarazioni presentate deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno in caso di omessa dichiarazione).

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