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La previdenza dello sport dilettantistico dopo la riforma: fondi pensione, aliquote e franchigie

3 Marzo, 2024

La recente riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha modificato in modo significativo il sistema di tutele previdenziali per i lavoratori dilettanti e pertanto la previdenza dello sport dilettantistico, con l’obiettivo di colmare il divario rispetto alla disciplina prevista per gli sportivi professionisti. Analizziamo in dettaglio le novità.

L’iscrizione dei lavoratori subordinati dilettanti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi

I lavoratori subordinati operanti nell’ambito dilettantistico vengono ora iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che ha assunto la nuova denominazione di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS), alla stregua di quanto già avviene per i colleghi professionisti. Viene così eliminata la precedente distinzione tra fondi pensionistici diversi per dilettanti e professionisti. Il FPLS garantisce la copertura pensionistica obbligatoria in base al sistema contributivo.

L’inquadramento dei lavoratori autonomi dilettanti nella Gestione Separata INPS

I lavoratori autonomi del settore dilettantistico, siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure professionisti iscritti alla gestione separata INPS con partita IVA individuale, verranno obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Anche per loro quindi la copertura pensionistica sarà garantita dalla stessa cassa che tutela i lavoratori autonomi professionisti. Dovranno essere versati i contributi previdenziali secondo le regole vigenti.

Le aliquote contributive pensionistiche applicabili

Per i soggetti dilettanti iscritti alla Gestione Separata INPS sono previste aliquote contributive pensionistiche differenziate: se il soggetto non risulta coperto da altra forma pensionistica obbligatoria, si applica un’aliquota del 25%. Mentre se già versa contributi presso una differente cassa pensioni, si applica un’aliquota ridotta al 24%. Queste aliquote risultano sostanzialmente allineate a quelle vigenti per i lavoratori autonomi professionisti.

La franchigia di esenzione contributiva sui compensi annui

La riforma ha però introdotto una franchigia di esenzione: i contributi pensionistici per i dilettanti iscritti alla Gestione Separata INPS si applicheranno solo sulla parte di compensi sportivi eccedente i primi 5.000 euro percepiti nell’anno da ciascun singolo committente. Una soglia calcolata in base al principio di cassa e con riferimento a compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Il coordinamento della franchigia contributiva con la soglia fiscale di 15.000 euro

La soglia di esenzione contributiva si coordina con difficoltà con quella fiscale di 15.000 euro, specie per i titolari di partita IVA. Per questi ultimi, il quadro RR del modello Redditi 2024 prevede un calcolo ad hoc dell’imponibile previdenziale, dato dalla differenza tra i compensi complessivi e la franchigia, ulteriormente ridotto del 50%.

Le altre tutele assistenziali coperte con l’iscrizione alla Gestione Separata

Oltre ai contributi pensionistici, per i dilettanti autonomi privi di altra tutela obbligatoria sono dovute aliquote aggiuntive per il finanziamento di prestazioni di maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Si raggiunge così una tutela complessiva analoga a quella dei professionisti, colmando il divario con il passato.


Domande e Risposte

D: Qual è l’obiettivo della riforma per i dilettanti?

R: Equiparare le tutele previdenziali a quelle dei lavoratori sportivi professionisti.

D: Dal 1° luglio 2023 i dilettanti come vengono iscritti?

R: Subordinati al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (ex FPSP). Autonomi alla Gestione Separata INPS.

D: Quali aliquote contributive si applicano?

R: 24-25% per la parte pensionistica. Fino al 27,03% per co.co.co senza altra tutela.

D: Esiste una franchigia sui compensi?

R: Sì, contributi dovuti solo sopra i primi 5.000 euro annui da ciascun committente.

D: Come si coordina con la soglia fiscale di 15.000 euro?

R: Per le P.IVA prevista modale specifica in dichiarazione redditi per calcolo imponibile.

 

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