La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 aprile 2024, relativa alla causa C-68/23, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per qualificare un buono come “monouso” ai fini dell’applicazione dell‘IVA. La pronuncia assume particolare rilevanza in quanto rappresenta la prima interpretazione giurisprudenziale delle nuove norme comunitarie introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE in materia di buoni-corrispettivo.
La nozione di buono-corrispettivo e la distinzione tra buoni monouso e multiuso
L’art. 30-bis della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva 2016/1065/UE, ha introdotto nell‘ordinamento comunitario la definizione di “buono-corrispettivo”, inteso come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione.
I buoni-corrispettivo possono essere di due tipologie: monouso o multiuso. Un buono si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. Al contrario, un buono è multiuso se al momento dell’emissione non è possibile determinare con certezza il trattamento IVA delle operazioni sottostanti.
Questa distinzione ha importanti conseguenze sul piano della tassazione. Infatti, ogni trasferimento di un buono monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Diversamente, i trasferimenti di buoni multiuso che precedono l’accettazione degli stessi come corrispettivo non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia
Nel caso sottoposto all‘esame della Corte, una società tedesca commercializzava nel 2019 carte prepagate che consentivano agli acquirenti di disporre di un determinato valore nominale su un “conto utente” utilizzabile per l’acquisto di contenuti digitali presso un negozio online gestito da una società inglese.
Le carte venivano emesse con il codice Paese “DE” e, secondo le condizioni di utilizzo, erano destinate esclusivamente a clienti residenti in Germania. Tuttavia, le carte prepagate erano oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri prima di giungere ai consumatori finali tedeschi.
Ciò aveva indotto la società emittente a qualificare le carte come buoni multiuso, ritenendo che al momento della loro emissione non fosse determinabile con certezza il luogo della prestazione di servizi. Le autorità fiscali tedesche avevano invece ritenuto che le carte dovessero essere considerate buoni monouso, essendo destinate in base alle condizioni di utilizzo a clienti residenti in Germania.
L’orientamento della Corte di Giustizia
La Corte ha affermato che la qualificazione di un buono come monouso dipende unicamente dalla possibilità di individuare con certezza, al momento dell’emissione, il luogo della prestazione di servizi destinata ai consumatori finali.
La circostanza che il buono sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi di diversi Stati membri non assume alcuna rilevanza a questi fini. Pertanto, nel caso di specie, le carte prepagate dovevano essere qualificate come buoni monouso, in quanto destinate, secondo le condizioni di utilizzo, esclusivamente a consumatori finali residenti in Germania.
La Corte ha inoltre precisato che eventuali pratiche abusive, consistenti nell’utilizzo delle carte da parte di soggetti residenti in altri Stati membri in violazione delle condizioni previste, non possono influire sulla corretta qualificazione dell’operazione ai fini IVA.
Infine, con riferimento ai buoni multiuso, la Corte ha chiarito che la loro rivendita può essere assoggettata ad IVA a condizione che sia qualificata come prestazione di servizi (ad es. di distribuzione o promozione) a favore del soggetto passivo che effettua la consegna dei beni o fornisce i servizi al consumatore finale.
Esempi pratici
- Una catena di negozi di elettronica emette buoni regalo che consentono di acquistare qualsiasi prodotto presso i propri punti vendita situati sul territorio nazionale. In questo caso, i buoni devono essere qualificati come monouso, in quanto al momento dell’emissione è possibile determinare con certezza sia la natura dei beni ceduti che il luogo di effettuazione dell’operazione.
- Una piattaforma online che offre servizi di streaming musicale emette carte prepagate che consentono di sottoscrivere abbonamenti di durata variabile. Le carte possono essere utilizzate per attivare abbonamenti in qualsiasi Paese dell’Unione Europea in cui il servizio è disponibile. In questo caso, le carte devono essere considerate buoni multiuso, poiché al momento dell’emissione non è possibile determinare con certezza il luogo di effettuazione del servizio.
Conclusione
La sentenza della Corte di Giustizia ha fornito un’importante precisazione in merito alle condizioni che consentono di qualificare un buono come monouso ai fini IVA. In particolare, è stato chiarito che tale qualificazione dipende unicamente dalla possibilità di individuare con certezza, al momento dell’emissione, il luogo della prestazione di servizi destinata ai consumatori finali, a prescindere dagli eventuali trasferimenti del buono tra soggetti passivi di diversi Stati membri.
L’orientamento espresso dalla Corte assume particolare rilevanza in quanto rappresenta la prima interpretazione giurisprudenziale delle nuove norme comunitarie in materia di buoni-corrispettivo. Gli operatori dovranno quindi prestare particolare attenzione nell’individuare la corretta qualificazione dei buoni emessi, al fine di applicare correttamente la disciplina IVA prevista per i buoni monouso e multiuso.
Domande e Risposte
D: Qual è la differenza tra buoni monouso e multiuso ai fini IVA?
R: I buoni monouso sono quelli per cui, al momento dell’emissione, è possibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile all’operazione sottostante (cessione di beni o prestazione di servizi). I buoni multiuso, invece, sono quelli per cui al momento dell’emissione non è possibile individuare con certezza il regime IVA delle operazioni cui danno diritto.
D: Qual è la rilevanza della distinzione tra buoni monouso e multiuso sul piano della tassazione?
R: Nel caso di buoni monouso, ogni trasferimento del buono precedente all’effettiva cessione dei beni o prestazione dei servizi costituisce operazione rilevante ai fini IVA. Al contrario, i trasferimenti di buoni multiuso che precedono il loro utilizzo come corrispettivo non assumono rilevanza ai fini IVA.
D: Quali sono le condizioni per qualificare un buono come monouso secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE?
R: Secondo la Corte di Giustizia, un buono può essere qualificato come monouso se al momento della sua emissione è possibile individuare con certezza il luogo della prestazione di servizi destinata ai consumatori finali. Non assumono invece rilevanza gli eventuali trasferimenti del buono tra soggetti passivi di diversi Stati membri.
D: Le pratiche abusive possono influire sulla qualificazione di un buono come monouso o multiuso?
R: No, secondo la Corte eventuali pratiche abusive, come l’utilizzo di un buono monouso da parte di soggetti residenti in Stati diversi da quello previsto, in violazione delle condizioni di utilizzo, non possono influire sulla corretta qualificazione dell’operazione ai fini IVA.