Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) godono di importanti agevolazioni fiscali, sia in ambito delle imposte dirette che indirette. Tuttavia, per poter beneficiare di tali vantaggi, è necessario rispettare alcuni requisiti formali, tra cui la registrazione dell’atto costitutivo. Questo articolo approfondisce le condizioni per accedere al regime fiscale di favore, con particolare focus sull’obbligo di registrazione, analizzando anche le recenti novità normative e gli orientamenti della giurisprudenza.
La registrazione dell’atto costitutivo
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11078/2024, la registrazione dell’atto costitutivo non è un requisito essenziale per l’efficacia della costituzione di una ASD a livello civilistico. Tuttavia, essa è espressamente richiesta dalle norme che regolano le agevolazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e all’IVA per queste associazioni (art. 148 comma 8 del TUIR e art. 4 comma 7 del DPR 633/72).
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, la registrazione dell’atto costitutivo era avvenuta solo nel 2012, alcuni anni dopo la costituzione dell’associazione. Ciò non consentiva di dimostrare, per l’anno 2010 oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la conformità dello statuto alle condizioni per l’applicazione della normativa di favore, mancando un atto di data certa. La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva negato le agevolazioni, non avendo l’ente fornito ulteriori elementi per dimostrare il rispetto dei requisiti.
Esempio pratico: un’ASD costituita nel 2020 che registra il proprio atto costitutivo solo nel 2024, in caso di contestazione non potrà provare la conformità del proprio statuto ai fini delle agevolazioni fiscali per gli anni dal 2020 al 2023. Sarà quindi soggetta alla tassazione ordinaria per tali periodi.
L’imposta di registro e le novità normative
La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto di un’ASD sconta ordinariamente l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. Tuttavia, il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto un’esenzione temporanea per gli atti di modifica statutaria finalizzati ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2024 (termine prorogato dal DL 145/2023).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 3/2024, ha chiarito che l’esenzione riguarda, oltre alle modifiche obbligatorie ex art. 7 del D.Lgs. 36/2021, anche quelle facoltative relative alla possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali (art. 9) e alla ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (art. 11).
Esempio pratico: un’ASD che a maggio 2024 modifichi il proprio statuto sia per adeguarlo alle nuove norme, sia per introdurre la possibilità di svolgere attività strumentali, non dovrà versare l’imposta di registro da 200 euro per la registrazione.
I benefici fiscali e l’iscrizione al Registro nazionale
Per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, tra cui quelle della L. 398/1991, le ASD devono iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport, attivo dal 1° gennaio 2022. L’iscrizione a tale registro è quindi divenuta condizione necessaria per l’accesso al regime tributario di favore, in aggiunta al rispetto dei requisiti statutari.
Esempio pratico: un’ASD con uno statuto conforme ma non iscritta al Registro nazionale non potrà applicare, ad esempio, il regime forfettario della L. 398/1991 con tassazione agevolata sui proventi commerciali.
Conclusioni
In sintesi, la registrazione dell’atto costitutivo, pur non incidendo sulla validità dell’ASD a livello civilistico, è un adempimento imprescindibile per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, unitamente all’iscrizione al Registro nazionale. Le ASD hanno ora l’opportunità di registrare le modifiche statutarie di adeguamento alle nuove norme in esenzione dall’imposta di registro entro il 30 giugno 2024. Si consiglia quindi di verificare la conformità del proprio statuto e di procedere tempestivamente con gli eventuali adeguamenti e la successiva registrazione, al fine di assicurarsi la spettanza dei benefici fiscali.
Domande e Risposte
D: Se un’ASD non registra l’atto costitutivo, può comunque operare come associazione?
R: Sì, la mancata registrazione non inficia la validità dell’ASD sotto il profilo civilistico. Tuttavia, essa non potrà accedere alle agevolazioni fiscali riservate a tali enti.
D: Quali sono i vantaggi della registrazione in termine delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. 36/2021?
R: Le ASD che adeguano il proprio statuto entro il 30 giugno 2024 possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro di 200 euro, ordinariamente dovuta per la registrazione delle modifiche statutarie.
D: L’iscrizione al Registro nazionale è obbligatoria per tutte le ASD?
R: L’iscrizione è obbligatoria per le ASD che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Non è invece richiesta per le ASD che decidono di operare senza avvalersi di tali benefici.