info@studiopizzano.it

La responsabilità del Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica in caso di verifica e accertamento fiscale

5 Maggio, 2024

Il Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) riveste un ruolo cruciale nella gestione dell’ente, non solo dal punto di vista organizzativo e sportivo, ma anche sotto il profilo fiscale. In caso di verifica o accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il Presidente è il soggetto che risponde in prima persona delle eventuali irregolarità riscontrate, con il rischio di esporre il proprio patrimonio personale al pagamento di imposte, sanzioni e interessi.

La responsabilità solidale del Presidente

Secondo l’articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell‘ente. Delle stesse obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell‘associazione.

Ciò significa che il Presidente, insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo che hanno deliberato l‘atto o l’impegno, è responsabile con il suo patrimonio personale dei debiti contratti dall’ASD, qualora il fondo comune dell’associazione non sia sufficiente a coprirli. 

Si tratta di una responsabilità solidale, cioè il creditore (in questo caso l’Erario) può rivalersi indistintamente sul patrimonio dell‘ASD o su quello del Presidente fino al soddisfacimento del suo credito.

La ratio di questa norma è quella di tutelare l’affidamento dei terzi, che possono così confidare sulla solvibilità di chi ha agito in nome dell’ente, senza dover verificare la consistenza patrimoniale del fondo comune. In altre parole, chi contratta con un’ASD sa di poter contare, oltre che sul patrimonio dell‘associazione, anche su quello personale dei suoi rappresentanti legali.

L’effettiva gestione dell’Associazione sportiva

La responsabilità personale e solidale del Presidente non è però automatica e non deriva dalla semplice titolarità della carica. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, infatti, occorre verificare l’effettiva attività gestoria svolta dal Presidente e la sua concreta partecipazione all‘amministrazione dell‘ente.

In altre parole, il Presidente risponde dei debiti tributari dell’ASD solo se era effettivamente a conoscenza delle operazioni che hanno generato tali debiti e se ha partecipato attivamente alla gestione nel periodo in cui si sono verificate le violazioni fiscali. Non basta quindi la mera carica formale di legale rappresentante, ma serve un concreto coinvolgimento nell‘attività dell‘associazione.

Questo principio vale a circoscrivere la responsabilità personale del Presidente ai soli atti di gestione a cui abbia effettivamente preso parte, escludendo quelli a cui sia rimasto estraneo. Così, ad esempio, la Cassazione ha escluso la responsabilità di consiglieri che, pur avendo svolto un ruolo attivo in seno al direttivo, non avevano però agito all’esterno spendendo il nome dell’associazione.

L’onere della prova

In caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, spetta al Presidente dimostrare la sua estraneità alla gestione dell‘ASD nel periodo in cui si sono verificate le violazioni fiscali. L‘amministrazione finanziaria, infatti, non deve provare l’ingerenza del Presidente, ma è quest’ultimo a dover fornire elementi che attestino il contrario.

Questo principio è stato ribadito anche dalla Cassazione, secondo cui il Presidente subentrante in corso d’anno è responsabile pure per la gestione precedente al suo insediamento, a meno che non provi di non aver svolto alcuna attività gestoria in quel periodo. L’onere probatorio, quindi, grava sempre sul Presidente, che deve dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati per andare esente da responsabilità.

A tal fine, non basta la semplice dichiarazione del Presidente di non essere in possesso della documentazione contabile, magari perché passata al suo successore. Occorrono, invece, elementi concreti che attestino la mancanza di un suo coinvolgimento effettivo nella gestione, come ad esempio verbali di assemblea o di consiglio direttivo che documentino il passaggio di consegne e l‘assenza di ingerenza.

L’accertamento fiscale

Sulla base delle risultanze della verifica, l’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento con il quale rettifica i redditi dichiarati dall’ASD e irroga le sanzioni per le violazioni commesse. L’accertamento viene notificato al Presidente dell’associazione, che è coobbligato in solido al pagamento delle imposte e delle sanzioni.

Il Presidente può impugnare l’accertamento davanti alla Commissione Tributaria, contestando nel merito la pretesa erariale. Può inoltre eccepire la sua carenza di legittimazione passiva, cioè la sua estraneità alle contestazioni, fornendo elementi che dimostrino la mancanza di un suo coinvolgimento effettivo nella gestione dell’ASD.

Se invece l’accertamento diventa definitivo, il Presidente è chiamato a pagare quanto dovuto con il patrimonio dell’associazione e, in caso di incapienza di quest’ultimo, con i suoi beni personali. Le somme richieste possono essere molto elevate, comprendendo imposte, interessi e sanzioni che possono arrivare fino al 240% dell’imposta accertata.

Alcuni esempi possono chiarire la portata delle conseguenze fiscali per il Presidente:

  • Se l’ASD non ha presentato la dichiarazione dei redditi e viene accertato un imponibile di 50.000 euro, il Presidente può essere chiamato a pagare IRES per 12.000 euro (aliquota del 24%), sanzioni per 14.400 euro (dal 120% al 240% dell’imposta) e interessi, per un totale di oltre 26.000 euro.
  • Se l’ASD non ha versato l’IVA dovuta per 10.000 euro, il Presidente può subire sanzioni dal 120% al 240%, cioè da 12.000 a 24.000 euro, oltre agli interessi.
  • Se l’ASD non ha operato e versato le ritenute sui compensi di 20.000 euro corrisposti a collaboratori, il Presidente è responsabile per 5.000 euro di ritenute (aliquota media del 25%), sanzioni da 6.000 a 12.000 euro e interessi.

Conclusioni

In conclusione, il Presidente di un’ASD riveste un ruolo delicato e gravoso, che comporta rilevanti responsabilità anche sul piano fiscale. In caso di verifica e accertamento, egli risponde in prima persona delle eventuali violazioni commesse dall’associazione, con il rischio di esporre il suo patrimonio personale al pagamento di ingenti somme a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Per tutelarsi, il Presidente deve porre la massima attenzione nella gestione dell’ASD, assicurandosi che siano rispettati tutti gli adempimenti fiscali e documentali previsti dalla normativa. Deve inoltre esercitare un controllo effettivo sull’operato dell’associazione, partecipando attivamente alle decisioni e vigilando sulla loro corretta esecuzione.

Solo un’amministrazione oculata e trasparente può mettere al riparo il Presidente e l’ASD da spiacevoli conseguenze in caso di verifiche fiscali. Un aiuto può venire anche da professionisti esperti che affianchino l’associazione nella gestione contabile e fiscale, così da prevenire errori e irregolarità che possono costare cari al Presidente e all’intera compagine associativa.


Domande e Risposte

D: Il Presidente di un’ASD risponde sempre dei debiti dell’associazione?

R: No, la responsabilità del Presidente non è automatica, ma occorre verificare la sua effettiva partecipazione alla gestione dell’ASD. Se il Presidente dimostra di essere stato estraneo all’attività che ha generato i debiti, può andare esente da responsabilità.

D: Cosa rischia il Presidente in caso di accertamento fiscale a carico dell’ASD?

R: In caso di accertamento, il Presidente è coobbligato in solido con l’ASD al pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni irrogate. Se il patrimonio dell’associazione è incapiente, l’Erario può rivalersi direttamente sui beni personali del Presidente.

D: Come si svolge una verifica fiscale presso un’ASD?

R: La verifica fiscale avviene di solito presso la sede dell’ASD, con l’esame della documentazione contabile e amministrativa dell’ente. Il Presidente deve essere presente e fornire tutti i chiarimenti richiesti. Al termine della verifica, se ci sono contestazioni, viene redatto un processo verbale di constatazione.

D: Il Presidente di un’ASD può tutelarsi in caso di contestazioni fiscali?

R: Sì, il Presidente può impugnare l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, contestando la pretesa impositiva e fornendo elementi sulla sua estraneità alla gestione. Inoltre, una corretta e trasparente amministrazione dell’ente può prevenire contestazioni future.

Articoli correlati