La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s) rappresenta una forma societaria pensata per facilitare l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali con costi di costituzione ridotti e capitale minimo simbolico. Tra le particolarità delle S.r.l.s, la disciplina della riserva legale assume un ruolo centrale, con regole più stringenti rispetto alle società ordinarie, finalizzate a garantire un progressivo rafforzamento patrimoniale.
Caratteristiche fondamentali delle S.r.l. semplificate
La S.r.l. semplificata, introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 2463-bis del codice civile, consente di costituire una società di capitali con un investimento minimo di appena 1 euro di capitale sociale, anziché i 10.000 euro previsti per le S.r.l. ordinarie. Questa forma societaria è caratterizzata da:
- Atto costitutivo redatto secondo un modello standard tipizzato dal Ministero della Giustizia (D.M. 138/2012);
- Esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo per l’iscrizione al registro imprese;
- Esenzione da onorari notarili per la costituzione;
- Denominazione sociale che deve contenere l’indicazione “società a responsabilità limitata semplificata” o l’acronimo “S.r.l.s.”;
- Possibilità di versare un capitale sociale simbolico, da un minimo di 1 euro fino a 9.999 euro.
Nelle S.r.l.s sono ammessi esclusivamente conferimenti in denaro, che devono essere integralmente versati nelle mani degli amministratori al momento della costituzione, senza possibilità di versamenti dilazionati o parziali come avviene per le S.r.l. ordinarie.
La disciplina specifica della riserva legale nelle S.r.l.s
Sebbene l’art. 2463-bis non contenga un esplicito riferimento alla disciplina della riserva legale, l’ultimo comma di tale articolo stabilisce che “per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.
Questo rinvio generale implica l’applicazione anche alle S.r.l.s delle disposizioni speciali sulla riserva legale previste dall’art. 2463, comma 5 c.c. per le S.r.l. a capitale ridotto. Tale interpretazione è stata ufficialmente confermata da:
- Comitato Notarile Triveneto, nella massima R.A.6;
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel documento “Società a responsabilità limitata semplificata” del 15 febbraio 2016;
- Diversi pronunciamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Obbligo di accantonamento rafforzato nelle S.r.l.s
Per le S.r.l.s vige quindi un regime speciale di accantonamento a riserva legale, disciplinato dall’art. 2463, comma 5 del codice civile, che stabilisce: “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro“.
In pratica, le S.r.l.s devono accantonare a riserva legale il 20% degli utili netti annuali (anziché il 5% previsto per le S.r.l. ordinarie) fino a quando la somma tra capitale sociale e riserva legale non raggiunga i 10.000 euro.
Esempio pratico di accantonamento per una S.r.l.s
Per comprendere meglio il meccanismo, prendiamo il caso di una S.r.l.s costituita con capitale minimo di 1 euro:
Anno 1:
- Capitale sociale S.r.l.s: 1 euro
- Utile netto: 8.000 euro
- Accantonamento obbligatorio a riserva legale: 1.600 euro (20% di 8.000)
- Situazione post-accantonamento: Capitale 1 euro + Riserva legale 1.600 euro = 1.601 euro
Anno 2:
- Capitale sociale S.r.l.s: 1 euro
- Riserva legale esistente: 1.600 euro
- Utile netto: 12.000 euro
- Accantonamento obbligatorio: 2.400 euro (20% di 12.000)
- Situazione post-accantonamento: Capitale 1 euro + Riserva legale 4.000 euro = 4.001 euro
Anno 3:
- Capitale sociale S.r.l.s: 1 euro
- Riserva legale esistente: 4.000 euro
- Utile netto: 30.000 euro
- Accantonamento necessario: 5.999 euro (per raggiungere 10.000 euro totali)
- Situazione finale: Capitale 1 euro + Riserva legale 9.999 euro = 10.000 euro
Raggiunta la soglia combinata di 10.000 euro, la S.r.l.s passerà al regime ordinario di accantonamento (5% degli utili fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale).
Destinazione vincolata della riserva legale nelle S.r.l.s
La riserva legale così formata nelle S.r.l.s presenta vincoli specifici e può essere utilizzata esclusivamente per due finalità:
- Aumenti di capitale sociale mediante imputazione della riserva a capitale;
- Copertura di eventuali perdite d’esercizio.
La norma è tassativa e preclude qualsiasi altro impiego della riserva legale. In particolare, è vietata la distribuzione ai soci sotto forma di dividendi, anche in caso di liquidazione della società.
Un elemento cruciale della disciplina è l’obbligo di reintegrazione: se per qualsiasi motivo la riserva legale dovesse diminuire (tipicamente per copertura perdite), deve essere obbligatoriamente ricostituita attraverso nuovi accantonamenti di utili fino al raggiungimento della soglia dei 10.000 euro complessivi tra capitale e riserva.
Profili contabili specifici per le S.r.l.s
Dal punto di vista contabile, la riserva legale delle S.r.l.s deve essere distintamente indicata nel patrimonio netto dello stato patrimoniale, alla voce A.IV del passivo secondo lo schema previsto dall’articolo 2424 c.c.
Per le S.r.l.s che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro, è comunque necessario evidenziare nella nota integrativa (o in calce allo stato patrimoniale per le micro-imprese):
- L’importo della riserva legale;
- La natura del vincolo di indisponibilità;
- L’eventuale quota ancora necessaria per raggiungere, insieme al capitale, la soglia dei 10.000 euro.
Questo livello di trasparenza è particolarmente importante nelle S.r.l.s, dove la sottocapitalizzazione iniziale rende essenziale per i creditori e i terzi comprendere l’effettiva consistenza patrimoniale della società.
Conseguenze per gli amministratori delle S.r.l.s
Gli amministratori di S.r.l.s che violano le disposizioni sulla riserva legale incorrono in responsabilità penali ai sensi dell’articolo 2627 del codice civile, che punisce “l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve” con l’arresto fino a un anno.
Le violazioni più frequenti nelle S.r.l.s riguardano:
- Mancato accantonamento del 20% degli utili a riserva legale;
- Distribuzione ai soci di utili che dovrebbero essere accantonati a riserva;
- Utilizzo della riserva legale per scopi diversi da quelli consentiti;
- Omessa ricostituzione della riserva dopo la sua riduzione per copertura perdite.
Il reato si estingue se, prima dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, gli utili vengono restituiti o le riserve ricostituite. Questa causa di estinzione rappresenta un’opportunità per gli amministratori di S.r.l.s di rimediare alla violazione, evitando le conseguenze penali.
Oltre alle sanzioni penali, gli amministratori di S.r.l.s rispondono anche civilmente dei danni causati alla società, ai soci e ai creditori sociali per la violazione di queste norme. Tale responsabilità può essere fatta valere attraverso l’azione sociale di responsabilità, l’azione di responsabilità dei creditori sociali o l’azione individuale del socio e del terzo.
Particolarità delle S.r.l.s rispetto alle altre S.r.l. a capitale ridotto
Sebbene il regime della riserva legale sia identico a quello delle S.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, le S.r.l.s presentano alcune peculiarità che influenzano indirettamente la gestione della riserva legale:
- Impossibilità di modificare lo statuto standard – La rigidità dell’atto costitutivo standardizzato impedisce di introdurre clausole specifiche sulla distribuzione degli utili o sull’utilizzo delle riserve, limitando l’autonomia decisionale dei soci;
- Composizione della compagine sociale – Fino al 2013, le S.r.l.s potevano avere solo persone fisiche come soci; tale limite è stato rimosso, ma molte S.r.l.s costituite prima di tale data mantengono questa caratteristica;
- Impossibilità di trasformazione progressiva – A differenza delle S.r.l. ordinarie a capitale ridotto, che possono aumentare il capitale gradualmente, le S.r.l.s che vogliono diventare S.r.l. ordinarie devono effettuare una modifica statutaria completa
- Minori costi di costituzione – L’esenzione da diritti di segreteria, imposta di bollo e onorari notarili rende le S.r.l.s ancora più sottocapitalizzate all’avvio, rendendo più rilevante il ruolo della riserva legale come strumento di rafforzamento patrimoniale
Passaggio al regime ordinario e operazioni straordinarie
Una volta che la somma di capitale sociale e riserva legale nella S.r.l.s raggiunge i 10.000 euro, si applica la regola ordinaria prevista dall’articolo 2430 del codice civile: accantonamento a riserva legale di almeno il 5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale.
Questo passaggio solleva alcune questioni operative specifiche per le S.r.l.s:
- Trasformazione in S.r.l. ordinaria – Molte S.r.l.s, una volta raggiunta la soglia dei 10.000 euro tra capitale e riserva, optano per la trasformazione in S.r.l. ordinaria, utilizzando la riserva per aumentare il capitale sociale. Questa operazione richiede un atto notarile e una modifica integrale dello statuto
- Permanenza come S.r.l.s con forte riserva – Altre S.r.l.s preferiscono mantenere la forma semplificata anche dopo aver accumulato significative riserve, beneficiando dei minori costi di gestione
- Operazioni straordinarie – In caso di fusioni, scissioni o trasformazioni che coinvolgono S.r.l.s, la riserva legale mantiene i suoi vincoli di destinazione e deve essere ricostruita nella società risultante dall’operazione
Aspetti fiscali della riserva legale nelle S.r.l.s
Dal punto di vista fiscale, la riserva legale delle S.r.l.s segue il regime ordinario delle riserve di utili:
- Gli accantonamenti a riserva legale non hanno effetti fiscali immediati, essendo semplici destinazioni di utili già tassati
- In caso di utilizzo della riserva legale per aumenti gratuiti di capitale, non si generano materia imponibile né per la società né per i soci
- L’eventuale distribuzione della riserva legale, nei limiti in cui sia consentita dopo il raggiungimento della soglia dei 10.000 euro, segue il regime fiscale previsto per i dividendi
Orientamenti giurisprudenziali e best practices
La giurisprudenza e la prassi notarile hanno consolidato alcuni orientamenti in materia di riserva legale nelle S.r.l.s:
- Il Tribunale di Milano, in diverse pronunce, ha confermato la nullità delle delibere che dispongono la distribuzione di utili senza il preventivo accantonamento del 20% a riserva legale;
- Il Comitato Notarile del Triveneto, oltre alla già citata massima R.A.6, ha precisato che l’obbligo di accantonamento rafforzato persiste anche in caso di trasformazione della società da o in S.r.l.s fino al raggiungimento della soglia dei 10.000 euro;
- L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 11/2005, ha chiarito che l’imputazione della riserva legale a capitale non comporta conseguenze fiscali, trattandosi di una diversa appostazione contabile di somme già tassate.