Nel complesso panorama fiscale italiano, la tassazione dei premi agli sportivi dilettanti rappresenta un ambito di particolare interesse e complessità. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio il regime fiscale applicabile a tali compensi, con particolare attenzione alle recenti modifiche normative e alle situazioni in cui il premio viene erogato da enti internazionali. Vedremo come, in determinate circostanze, questi premi possano perdere il beneficio del trattamento agevolato, ricadendo invece nel regime di tassazione ordinaria.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti ha subito significative evoluzioni negli ultimi anni. Fino al 30 giugno 2023, il punto di riferimento era l’articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma prevedeva un trattamento fiscale agevolato per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021, il quadro normativo è cambiato. L’articolo 36, comma 6-quater di questo decreto ha introdotto nuove disposizioni per il settore sportivo dilettantistico, abrogando di fatto la precedente normativa contenuta nel TUIR.
I requisiti per l’applicazione del regime agevolato
L’applicazione del regime fiscale agevolato non è automatica, ma è subordinata al rispetto di precisi requisiti. In particolare, assume rilevanza fondamentale la natura del soggetto erogante il premio.
Secondo la normativa vigente, possono beneficiare del trattamento fiscale di favore solo i compensi erogati da:
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- Federazioni sportive nazionali;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro.
È importante sottolineare che questa lista è tassativa. Ciò significa che se il premio viene erogato da un soggetto non rientrante in queste categorie, non potrà essere applicato il regime agevolato.
Il caso dei premi erogati da enti internazionali
Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente che i premi corrisposti da enti internazionali non rientrano nell’ambito di applicazione del regime agevolato. Questa esclusione non è casuale, ma riflette una precisa scelta del legislatore.
È interessante notare come la precedente Legge 80/1986, che regolava il trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, includesse esplicitamente gli organismi internazionali tra i soggetti eroganti ammessi al regime agevolato. Le successive formulazioni normative hanno invece omesso questo riferimento, restringendo di fatto l’ambito di applicazione del trattamento di favore.
Conseguenze fiscali per i premi erogati da enti esteri
Quando un premio viene erogato da un ente estero non rientrante nelle categorie sopra elencate, si applica il regime di tassazione ordinaria. Ciò comporta che tali somme dovranno essere qualificate fiscalmente in base alla natura del rapporto sottostante.In linea generale, possiamo distinguere due scenari principali:
- Se l’attività sportiva è svolta in modo professionale, il premio potrebbe configurarsi come reddito di lavoro dipendente o autonomo, a seconda delle caratteristiche del rapporto;
- Se l’attività è svolta in modo dilettantistico, ma al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, il premio potrebbe essere qualificato come reddito derivante da attività di lavoro autonomo occasionale (art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR) o, se manca il requisito dell’occasionalità, come reddito di lavoro autonomo abituale.
Implicazioni pratiche per gli sportivi dilettanti
Questa distinzione ha importanti implicazioni pratiche per gli sportivi dilettanti che ricevono premi da enti internazionali. In particolare:
- Non potranno beneficiare di alcuna ‘esenzione fiscale;
- Dovranno dichiarare integralmente le somme percepite nella propria dichiarazione dei redditi;
- Potrebbero essere soggetti a ritenute fiscali diverse rispetto a quelle applicate ai compensi erogati da enti nazionali;
- Potrebbero dover considerare questi redditi ai fini del calcolo della propria posizione previdenziale.
Il caso dei premi percepiti all’estero
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i premi percepiti all’estero da atleti dilettanti fiscalmente residenti in Italia. Come chiarito dalla Direzione Regionale delle Entrate della Valle d’Aosta nella consulenza giuridica n. 902-2/2014, questi compensi devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi italiana, qualificandoli come redditi di lavoro autonomo (occasionale o abituale).
Questa interpretazione conferma il principio della tassazione su base mondiale dei redditi per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, indipendentemente dal luogo in cui tali redditi sono stati prodotti.
Il caso dei premi per le medaglie alle Olimpiadi
Nel contesto dei premi sportivi, meritano una menzione speciale quelli assegnati in occasione delle Olimpiadi. I premi olimpici erogati dal CONI agli atleti italiani medagliati godono di un trattamento fiscale particolare. Secondo la normativa vigente, questi premi sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, in base all’art. 36-quater del D.Lgs. 36/2021 e all’art. 30 del D.P.R. 600/73. Questo regime si applica indipendentemente dall’importo del premio, che per le Olimpiadi 2024 è stato fissato in:
- 180.000 euro lordi per l’oro (ritenuta 20% pari a 36.000 euro, premio netto euro 144.000 euro);
- 90.000 per l’argento (ritenuta 20% pari a 18.000 euro, premio netto euro 72.000 euro);
- 45.000 per il bronzo (ritenuta 20% pari a 9.000 euro, premio netto euro 36.000 euro).
È importante sottolineare che tale trattamento fiscale agevolato si applica specificamente ai premi erogati dal CONI, in quanto ente nazionale riconosciuto. Diverso sarebbe il caso di eventuali premi aggiuntivi erogati da sponsor o enti internazionali, che ricadrebbero invece nel regime di tassazione ordinaria precedentemente descritto. Questa distinzione evidenzia ulteriormente l’importanza di considerare attentamente la natura dell’ente erogante nel determinare il corretto trattamento fiscale dei premi sportivi.
Gli atleti che ricevono premi olimpici dal CONI devono porre in essere una serie di adempimenti fiscali e amministrativi. Innanzitutto, è fondamentale verificare che il CONI abbia correttamente applicato la ritenuta del 20% sull’intero importo del premio, controllando che l’importo netto ricevuto corrisponda effettivamente all’80% del premio lordo stabilito. Sebbene questi premi non debbano essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, essendo già stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, gli atleti devono comunque includerli nel Quadro FC4 della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE. È consigliabile conservare accuratamente tutta la documentazione relativa al premio ricevuto, compresa la certificazione della ritenuta applicata, in caso di futuri controlli o per dimostrare la provenienza di determinate somme.
Gli sportivi dovrebbero anche valutare se il percepimento del premio possa avere impatti su altre agevolazioni o prestazioni legate a requisiti reddituali, nonostante questi non concorrano alla formazione del reddito complessivo. Nel caso in cui l’atleta sia iscritto a una gestione previdenziale, potrebbe essere necessario comunicare il percepimento del premio, anche se questo non ha rilevanza ai fini contributivi. Infine, qualora l’atleta riceva premi aggiuntivi da sponsor o enti internazionali, dovrà considerare che questi potrebbero essere soggetti a un trattamento fiscale diverso, richiedendo quindi adempimenti specifici in termini di dichiarazione e tassazione.
Conclusioni
Il trattamento fiscale dei premi agli sportivi dilettanti si rivela un tema complesso e articolato, che richiede un’attenta analisi caso per caso. Se da un lato il legislatore ha previsto un regime agevolato per incentivare e sostenere l’attività sportiva dilettantistica, dall’altro ha posto precisi limiti alla sua applicazione.