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La transizione ai codici ATECO 2025: una guida operativa per evitare rischi fiscali

6 Marzo, 2025

Si avvicina il 1° aprile 2025, termine a partire dal quale diventerà obbligatorio per imprese e professionisti l’utilizzo della nuova classificazione ATECO 2025. Questa transizione, apparentemente semplice grazie agli strumenti informatici disponibili, nasconde insidie rilevanti a causa della profonda ristrutturazione operata nella codifica delle attività economiche. Un’analisi attenta e ponderata è quindi fondamentale per evitare conseguenze indesiderate in ambito fiscale e dichiarativo.

La nuova classificazione ATECO 2025, evoluzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), è stata pubblicata dall’ISTAT l’11 dicembre 2024 e annunciata ufficialmente in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Mentre l’entrata in vigore formale risale al 1° gennaio 2025, operatori economici e professionisti dovranno adeguarsi necessariamente entro il 1° aprile 2025.

Implicazioni fiscali della riclassificazione attività

L’adozione dei nuovi codici ATECO diventa obbligatoria dal 1° aprile 2025, con implicazioni immediate e concrete.

Un primo aspetto critico riguarda la dichiarazione IVA 2025 (periodo d’imposta 2024) qualora presentata successivamente al 31 marzo 2025. Le istruzioni di compilazione, al rigo VA2, richiedono l’indicazione del codice attività in vigore al momento della presentazione della dichiarazione.

In assenza di specifiche indicazioni su quale data prevalga tra l’invio effettivo e l’assunzione dell’impegno alla trasmissione telematica, è fortemente consigliabile procedere all’invio entro il 31 marzo per chi abbia già predisposto la dichiarazione, evitando così problematiche legate all’indicazione di codici potenzialmente non più esistenti.

La portata del codice attività in ambito fiscale è considerevole: questo identificativo deve essere indicato all’apertura della partita IVA e nei quadri relativi ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Può inoltre influenzare la percentuale del coefficiente di redditività per i contribuenti in regime forfetario. Un aspetto particolarmente rilevante è la correlazione tra codice attività e modello ISA applicabile.

Le modifiche alla struttura ATECO risultano numerose e talvolta significative. Durante la riclassificazione (passaggio dal vecchio al nuovo codice) sarebbe opportuno valutare anche le eventuali conseguenze in termini di applicazione degli ISA.

Attualmente questa valutazione complessiva non è agevole, ma è comunque indispensabile prestare particolare attenzione ai casi in cui si verifichi un cambiamento radicale di classificazione (alcune attività hanno addirittura modificato la macro-sezione di appartenenza), poiché ciò può avere riflessi significativi sotto molteplici aspetti.

Casi critici e possibili conseguenze

Consideriamo un esempio concreto: la causa ostativa prevista per i contribuenti in regime forfetario che detengono partecipazioni in società a responsabilità limitata. In questi casi, la macro-classe di attività rappresenta l’elemento determinante per valutare la riconducibilità delle attività svolte dal forfetario e dalla S.r.l., specialmente in presenza di controllo diretto o indiretto sulla società.

Preoccupazioni analoghe emergono per i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ricordiamo che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024, alla lettera a), prevede come causa di cessazione la modifica dell’attività svolta durante il biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente (2023 per il CPB 2024-2025). Tuttavia, se la nuova attività ricade nel medesimo ISA, non si configura causa di cessazione.

In pratica, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

  1. Una diversa classificazione ATECO a fronte della medesima attività con identico modello ISA. In questo scenario, la validità del concordato non è in discussione.
  2. Una diversa classificazione ATECO per la stessa attività, ma con conseguente cambio di modello ISA. In questa circostanza, viene meno la “protezione” derivante dall’adozione del medesimo ISA, ma sostanzialmente non dovrebbe verificarsi causa di cessazione, poiché l’attività è cambiata solo formalmente, a livello di codifica. Considerando l’introduzione di nuovi codici precedentemente non previsti (ad esempio per la toelettatura di animali domestici), è indispensabile un chiarimento esplicito da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla continuità del CPB in questi casi. Diversamente, il contribuente subirebbe una penalizzazione ingiustificata, rischiando anche sanzioni (si pensi alla compensazione di crediti IVA oltre la soglia di 5.000 euro effettuata senza visto di conformità, confidando nella validità del CPB).

Strumenti e metodologie per gestire la transizione

La quotidianità professionale si avvale di software che automatizzano le procedure ripetitive. Anche il passaggio a ATECO 2025 beneficia di questi supporti tecnologici, ma gli automatismi devono essere gestiti con attenzione consapevole, considerando che le modifiche apportate alla struttura classificatoria sono numerose e talvolta di complessa interpretazione.

Analizzando la nota metodologica pubblicata insieme al nuovo ATECO 2025 (consultabile sul sito dell’ISTAT insieme alle versioni precedenti), emergono dati significativi:

  • La struttura gerarchica a sei livelli è stata mantenuta: Sezione, Divisione, Gruppo, Classe, Categoria, Sottocategoria
  • La nuova classificazione comprende 3.257 codici totali, con un incremento rispetto ad ATECO 2007 e l’introduzione di 22 sezioni (contro le 21 precedenti)
  • Sono stati creati 1.070 nuovi codici
  • Sono stati eliminati 970 codici
  • Sono presenti 2.187 codici comuni tra 2025 e 2007, ma ben 1.428 con titolo modificato

Il rischio maggiore di errore si manifesta proprio nei “codici comuni”, apparentemente i più semplici da gestire, dove al vecchio codice corrisponde un solo nuovo codice. Come esplicitamente indicato nella nota metodologica, non necessariamente il nuovo codice, pur numericamente identico al precedente, ne rispecchia integralmente il contenuto. Alcuni codici sono stati conservati solo per una parte della vecchia descrizione, mentre altre componenti sono state ricodificate. In casi estremi, un nuovo codice potrebbe essere numericamente identico a uno precedente ma con contenuto sostanzialmente diverso.

Tabelle di raccordo e strumenti di supporto

Per facilitare la transizione tra vecchi e nuovi codici, l’ISTAT ha reso disponibili diversi strumenti di supporto sul proprio sito web. Particolarmente utili risultano:

  • La struttura ATECO 2025 e relativa nota metodologica;
  • La nota esplicativa metodologica della tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022;
  • La tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 in formato elettronico.

Questi documenti permettono di comprendere l’esatta attività associata a ciascuna nuova codifica e di orientarsi nel raccordo tra le classificazioni.

Va sottolineato che la ricodifica può rivelarsi un’operazione complessa, considerando che le tipologie di corrispondenza tra ATECO 2025 e ATECO 2022 possono essere estremamente variegate:

  • Correlazione univoca semplice: un singolo identificativo ATECO 2022 trova rispondenza in un unico codice ATECO 2025, fermo restando che quest’ultimo potrebbe rappresentare un perimetro di attività sostanzialmente modificato rispetto all’originale.
  • Correlazione univoca multipla: la classificazione originaria (ATECO 2022) si frammenta, dando origine a plurime codifiche nel nuovo sistema ATECO 2025, con conseguente necessità di individuazione puntuale dell’attività effettivamente esercitata.
  • Correlazione plurima convergente: molteplici codifiche preesistenti nel sistema ATECO 2022 subiscono un processo di aggregazione in un’unica categoria nella nuova tassonomia ATECO 2025.
  • Correlazione complessa reticolare: configurazione caratterizzata da interconnessioni articolate tra numerosi codici di entrambi i sistemi classificatori, con relazioni di corrispondenza che si intersecano in modo non lineare.

Nei casi di relazioni semplici (uno a uno o molti a uno) è possibile utilizzare software per una riclassificazione automatica, pur con l’attenzione già evidenziata alle potenziali variazioni descrittive. Nelle relazioni complesse (uno a molti o molti a molti) diventa necessario un intervento manuale ponderato.

Considerazioni conclusive

La transizione a ATECO 2025 presenta complessità significative e avviene, per certi aspetti, “navigando a vista”, particolarmente riguardo alle possibili conseguenze sul concordato preventivo biennale.

Secondo la documentazione ISTAT, solo il 67,5% delle procedure di ricodifica può essere automatizzato. Considerando che anche nei casi di corrispondenza diretta è comunque raccomandata una verifica, è opportuno pianificare attentamente questa incombenza, tenendo presente la scadenza improrogabile del 1° aprile 2025 per l’utilizzo delle nuove codifiche.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la principale novità della classificazione ATECO 2025? La nuova classificazione ATECO 2025, pubblicata dall’ISTAT l’11 dicembre 2024 e ufficializzata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024, sostituisce la precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022). È entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2025, ma gli operatori economici dovranno adeguarsi obbligatoriamente entro il 1° aprile 2025.


Quali sono le implicazioni fiscali della nuova classificazione? Il codice ATECO deve essere aggiornato nei documenti fiscali, compresa la dichiarazione IVA 2025 relativa all’anno d’imposta 2024. Se la dichiarazione viene presentata dopo il 31 marzo 2025, dovrà riportare il codice in vigore al momento dell’invio. Questo codice influisce su aspetti come l’apertura della partita IVA, la determinazione della redditività nel regime forfetario e l’applicazione degli ISA.


Quali sono i casi critici legati al cambio di codifica? Alcuni contribuenti potrebbero subire effetti significativi, come quelli in regime forfetario che detengono partecipazioni in S.r.l. o quelli aderenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Se il nuovo codice modifica il modello ISA di riferimento, potrebbero esserci conseguenze sull’applicabilità del CPB, creando incertezze e potenziali sanzioni per i contribuenti.


Come è strutturata la nuova classificazione ATECO 2025? La struttura gerarchica a sei livelli è stata mantenuta, con un aumento dei codici rispetto al passato: 3.257 codici totali, 1.070 nuovi codici, 970 eliminati e 1.428 modificati nel titolo rispetto ad ATECO 2007. È stata inoltre aggiunta una nuova sezione, portando il totale a 22.


Quali sono i principali rischi nella transizione? Anche i codici apparentemente invariati possono aver subito modifiche nel contenuto, rendendo necessario un attento controllo. Le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici possono essere di vario tipo: uno a uno, uno a molti, molti a uno o molti a molti, richiedendo in alcuni casi una valutazione manuale.


Quali strumenti di supporto sono disponibili per l’adeguamento? L’ISTAT ha messo a disposizione tabelle di raccordo e note metodologiche per facilitare la transizione. Sono disponibili strumenti elettronici per confrontare le codifiche ATECO 2025 con quelle precedenti, ma in situazioni complesse potrebbe essere necessario un intervento manuale per garantire una corretta riclassificazione.

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