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L’accertamento fiscale sui costi indeducibili nelle società a ristretta base sociale

4 Aprile, 2024

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società a ristretta base societaria, è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, sia nel caso in cui il maggior reddito accertato sia conseguenza del riscontro di ulteriori ricavi non dichiarati, sia nel caso di disconoscimento di costi dedotti. Questo principio si basa sul fatto che i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, pertanto quando essi sono fittizi o indeducibili, si presume che il reddito effettivo sia maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio.

Il caso specifico

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito in capo a una società a ristretta base societaria e applicato la presunzione di distribuzione pro-quota ai soci del maggior reddito societario. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva accolto l’appello della società contribuente, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo che non potesse trovare applicazione la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, in quanto il maggior reddito della società era stato determinato mediante il disconoscimento di parte delle spese dedotte.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’art. 39, lett. d), del DPR 600/73, sostenendo che la CTR avesse errato a non applicare la presunzione di distribuzione del maggior reddito delle società a ristretta base sociale al disconoscimento della variazione in diminuzione di cui all’art. 83 TUIR.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo il principio consolidato secondo cui l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. I soci accertati hanno comunque la facoltà di fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti dalla società stessa. La Corte ha sottolineato che è indifferente che il maggior reddito accertato sia conseguenza del riscontro di ulteriori redditi non dichiarati o del disconoscimento di costi dedotti.

Le conseguenze dei costi indeducibili

Quando una società contabilizza costi oggettivamente inesistenti e quindi fiscalmente indeducibili, o deduce indebitamente costi effettivamente sostenuti, si presume che il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell’esercizio sia maggiore rispetto a quello dichiarato. Tale reddito maggiorato si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci della società a ristretta partecipazione.

Esempio pratico

Si ipotizzi che una società a responsabilità limitata con tre soci, ciascuno con una quota di partecipazione del 33,33%, abbia dichiarato un reddito di 100.000 euro. A seguito di un accertamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate riscontra costi indeducibili per 30.000 euro. In questo caso, il reddito effettivo della società sarà di 130.000 euro, e si presumerà che i 30.000 euro di utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, ovvero 10.000 euro ciascuno.

Conclusione

La sentenza della Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui, in caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società a ristretta base societaria, è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, indipendentemente dal fatto che il maggior reddito derivi da ricavi non dichiarati o dal disconoscimento di costi dedotti. Questo principio mira a contrastare l’evasione fiscale e a garantire una corretta determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dei soci.


Domande e risposte

D: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito in capo a una società a ristretta base societaria?

R: In caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società a ristretta base societaria, si presume che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. Questa presunzione si applica sia quando il maggior reddito accertato deriva dal riscontro di ulteriori ricavi non dichiarati, sia quando è conseguenza del disconoscimento di costi dedotti. I soci accertati hanno comunque la facoltà di fornire prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti dalla società stessa.

D: Qual è la differenza tra il riscontro di ulteriori redditi non dichiarati e il disconoscimento di costi dedotti ai fini della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili?

R: Non c’è differenza tra il riscontro di ulteriori redditi non dichiarati e il disconoscimento di costi dedotti ai fini della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La presunzione si applica in entrambi i casi, poiché sia i ricavi non dichiarati che i costi indeducibili determinano un maggior reddito effettivo rispetto a quello dichiarato. Questo principio si basa sul fatto che i costi costituiscono un elemento rilevante per la determinazione del reddito d’impresa, pertanto quando essi sono fittizi o indeducibili, si presume che il reddito effettivo sia maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio.

D: Cosa succede quando una società contabilizza costi oggettivamente inesistenti o deduce indebitamente costi effettivamente sostenuti?

R: Quando una società contabilizza costi oggettivamente inesistenti e quindi fiscalmente indeducibili, o deduce indebitamente costi effettivamente sostenuti, si presume che il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell’esercizio sia maggiore rispetto a quello dichiarato. Tale reddito maggiorato si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci della società a ristretta partecipazione. Ciò significa che il reddito effettivo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, e la differenza si presume sia stata distribuita ai soci.

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