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L’apprendistato nel settore sportivo: una nuova opportunità per i giovani atleti

28 Aprile, 2024

Il Decreto Legislativo 36/2021 ha introdotto importanti novità nel mondo dello sport, tra cui spicca il contratto di apprendistato sportivo. Questo istituto, la cui utilizzazione è ancora poco diffusa a causa della mancata emanazione di alcuni decreti attuativi e delle non irrilevanti difficoltà interpretative, mira a valorizzare la formazione degli atleti, garantendo loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa. L’articolo esplora in dettaglio la natura del contratto, le regole applicabili, le condizioni per la stipulazione, le modalità di recesso e le tipologie di apprendistato attivabili, evidenziando le differenze rispetto al contratto di apprendistato ordinario e le peculiarità del settore sportivo. In questo articolo approfondiremo le novità introdotte dalla riforma, analizzando le diverse forme di apprendistato applicabili al settore sportivo e fornendo esempi pratici per una migliore comprensione.

L’apprendistato nel settore sportivo

L’art. 30 del D.Lgs. n. 36/2021 introduce la possibilità per le società o associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato con giovani atleti. Questa novità si inserisce nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, che mira a valorizzare la formazione dei giovani atleti sia dal punto di vista sportivo che professionale.Le società o associazioni sportive possono ricorrere a diverse tipologie di apprendistato:

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015)
  2. Apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015)
  3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45, D.Lgs. n. 81/2015)

Queste forme di apprendistato consentono di adattare il percorso formativo alle esigenze specifiche dell’atleta e della società sportiva, garantendo una formazione mirata e di qualità.Il D.Lgs. n. 163/2022 ha introdotto un‘ulteriore novità, prevedendo che per l’apprendistato di primo livello (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015) il limite minimo di età sia fissato a 14 anni, assolvendo così l‘obbligo di istruzione. Questo permette ai giovanissimi atleti di intraprendere un percorso formativo che coniughi passione, talento e lavoro.

Deroghe alla disciplina generale dell’apprendistato

L’apprendistato sportivo presenta alcune deroghe rispetto alla disciplina generale prevista dal D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, non si applicano:

  • Il comma 3 dell’art. 42, relativo alla tutela dei licenziamenti
  • Il comma 4 dell’art. 42, riguardante il recesso dal contratto
  • Il comma 7 dell’art. 42, che disciplina il numero massimo di apprendisti assumibili

Queste deroghe sono state introdotte per adattare l’istituto dell‘apprendistato alle peculiarità del settore sportivo, tenendo conto delle esigenze specifiche delle società e degli atleti.Inoltre, diversamente da quanto previsto per la generalità dei settori, il contratto di apprendistato sportivo può essere stipulato anche a tempo determinato. Al termine del periodo di apprendistato, il contratto si risolve automaticamente.

La natura del contratto di apprendistato sportivo

L’apprendistato sportivo, pur essendo formalmente un contratto a tempo indeterminato come previsto dall‘articolo 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015, opera nella sostanza come un contratto a tempo determinato. Infatti, al termine del periodo di apprendistato fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente, senza necessità di recesso da parte del datore di lavoro o del lavoratore. Questa peculiarità lo distingue nettamente dall‘apprendistato ordinario, in cui è prevista la possibilità per entrambe le parti di recedere al termine del periodo formativo, con il solo vincolo del preavviso. La risoluzione automatica del contratto di apprendistato sportivo è una caratteristica che lo avvicina di più ad un rapporto a termine, pur mantenendo formalmente la natura di contratto a tempo indeterminato.

Il recesso dal contratto di apprendistato sportivo

Il legislatore non ha qualificato esplicitamente l‘apprendistato sportivo come contratto a tempo determinato, creando dubbi interpretativi di non facile soluzione sulla disciplina applicabile in caso di recesso. Non trovano infatti applicazione né l’articolo 2119 del Codice Civile, che consente il recesso ante tempus solo per giusta causa, né l’articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, relativo alla normativa sul licenziamento illegittimo. Si applica invece la regolamentazione speciale del lavoro sportivo, che consente alle associazioni e società sportive di recedere ad nutum dai contratti a tempo indeterminato prima della fine del periodo formativo, in base all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 36/2021, richiamato dall‘articolo 30, comma 5 per gli apprendisti. Ciò conferma ulteriormente la natura ibrida dell‘apprendistato sportivo, a metà strada tra tempo determinato e indeterminato.

Le condizioni per la stipulazione del contratto di apprendistato sportivo

Per stipulare validamente un contratto di apprendistato sportivo, è necessario rispettare alcune condizioni specifiche, oltre a quelle generali previste per l’apprendistato ordinario. In primis, la forma scritta ai fini della prova, l’inclusione di un piano formativo individuale dettagliato e la nomina di un tutor che segua l’apprendista. Tuttavia, l’emanazione di uno o più D.P.C.M. è fondamentale per fissare gli standard professionali e formativi dei percorsi di istruzione e formazione, in mancanza dei quali il contratto risulta difficilmente utilizzabile, specie per l’apprendistato del primo tipo. Non si applicano invece i limiti quantitativi previsti per l’apprendistato ordinario dall’articolo 42, comma 7, D.Lgs. 81/2015, ovvero il tetto al numero complessivo di apprendisti che un ente sportivo può assumere in proporzione ai lavoratori qualificati. Questa deroga amplia notevolmente le possibilità di utilizzo dell’istituto nel settore sportivo.

Le tipologie di apprendistato sportivo attivabili

L’articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 prevede la possibilità per le società e associazioni sportive di attivare contratti di apprendistato sportivo del primo e del terzo tipo, ovvero per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di istruzione secondaria superiore, di certificati di specializzazione tecnica superiore, nonché di titoli di alta formazione e ricerca. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con specifiche classi di laurea come Scienze Motorie (L-22), Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport (LM-47), Scienze delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68). Inoltre, con la Legge di Bilancio 2022, è stata estesa al settore sportivo anche la possibilità di ricorrere all’apprendistato professionalizzante del secondo tipo, volto al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Queste diverse tipologie consentono di adattare il percorso formativo alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani atleti.

Limiti di età e durata del contratto di apprendistato sportivo

Per quanto riguarda i limiti di età, il D.Lgs. 36/2021 ha fissato a 14 anni quello minimo per l‘apprendistato sportivo del primo tipo, in deroga alla disciplina generale, mentre il limite massimo resta a 25 anni. Per l’apprendistato del terzo tipo, i limiti di età sono quelli ordinari, ovvero 18 e 29 anni. Infine, per l’apprendistato professionalizzante introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, il limite massimo è stato abbassato a 23 anni, sempre in deroga alle regole generali. Quanto alla durata del contratto, in assenza di specifiche previsioni, si applicano quelle previste dal D.Lgs. 81/2015 per le diverse tipologie, che vanno da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 3 o 4 anni a seconda dei casi. La durata effettiva andrà calibrata in base al titolo di studio o alla qualifica da conseguire

Altre regole applicabili al contratto di apprendistato sportivo

Al rapporto di apprendistato sportivo si applicano, per espressa previsione dell’articolo 30, comma 5, D.Lgs. 36/2021, le stesse regole valide per gli altri rapporti di lavoro subordinato in ambito sportivo, come quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza, all‘assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché al trattamento pensionistico. Non sono invece previste disposizioni specifiche in tema di retribuzione, per cui vale il rinvio alla contrattazione collettiva operato dall‘articolo 42, comma 5, D.Lgs. 81/2015, che consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori e introduce soluzioni migliorative rispetto al mancato pagamento delle ore di formazione esterna e alla riduzione del 10% per quelle di formazione interna. Un ruolo chiave è quindi affidato ai contratti collettivi di settore.

Aspetti previdenziali e contributivi

Gli apprendisti sportivi devono essere iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e non al nuovo Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Sono coperti per:

  • Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
  • Assegno per il nucleo familiare (ANF)
  • Maternità
  • Malattia
  • Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)

Dal punto di vista contributivo, è prevista un‘aliquota ridotta per i primi anni di apprendistato:

  • 1,50% + 1,61% per il primo anno
  • 3% + 1,61% per il secondo anno
  • 10% + 1,61% per gli anni successivi

L’aliquota a carico dell’apprendista è sempre pari al 5,84%.

Esempi pratici

  • Una società di calcio professionistica decide di assumere un giovane atleta di 17 anni con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il percorso formativo prevede l’acquisizione di competenze tecniche e tattiche specifiche del ruolo, oltre a una formazione di base in ambito amministrativo e gestionale. Al termine del periodo di apprendistato, l’atleta conseguirà una qualifica professionale riconosciuta.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica di pallavolo stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con un’atleta di 20 anni. Il piano formativo individuale prevede l’acquisizione di competenze tecniche avanzate, nonché lo sviluppo di capacità di leadership e di gestione del gruppo. Al termine del periodo di apprendistato, l’atleta sarà in grado di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno della squadra.
  • Una federazione sportiva nazionale offre a un giovane atleta di 23 anni un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il percorso formativo prevede la frequenza di un master universitario in scienze motorie e la partecipazione a un progetto di ricerca sulla biomeccanica applicata allo sport. Questa esperienza consentirà all’atleta di acquisire competenze avanzate e di alto livello, spendibili sia nel mondo sportivo che in ambito accademico.
  • Una società di calcio professionistica stipula un contratto di apprendistato sportivo del primo tipo con un giovane atleta di 16 anni, per consentirgli di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore mentre si allena e compete per la squadra. Il piano formativo prevede un percorso di studi personalizzato e compatibile con gli impegni agonistici.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica di pallavolo offre a una promettente atleta di 20 anni un contratto di apprendistato sportivo del terzo tipo, per permetterle di frequentare un corso di laurea triennale in Scienze Motorie mentre continua a giocare per la squadra. L’accordo include un piano formativo che integra lo studio teorico con l’esperienza pratica sul campo.
  • Una federazione sportiva nazionale decide di promuovere l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante tra le società affiliate, per favorire l’acquisizione di qualifiche professionali specifiche del settore sportivo da parte dei giovani atleti under 23. Vengono predisposti appositi profili formativi in collaborazione con gli enti bilaterali.

Premio di formazione tecnica

Se al termine del periodo di apprendistato l‘atleta stipula un nuovo contratto, senza soluzione di continuità, con una diversa società o associazione sportiva, quest’ultima è tenuta a corrispondere un premio di formazione tecnica alla precedente società o associazione presso la quale l’atleta ha svolto l’attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

Il premio di formazione tecnica è proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche o professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto l’attività.

Conclusione

Il contratto di apprendistato sportivo rappresenta un’importante novità introdotta dalla riforma dello sport, che mira a valorizzare la formazione dei giovani atleti e a garantire loro una crescita completa, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale ed educativo. Nonostante le difficoltà interpretative dovute alla natura ibrida del contratto e alla mancanza di alcuni decreti attuativi, questo istituto offre nuove e interessanti opportunità per i ragazzi che desiderano intraprendere una carriera sportiva, consentendo loro di acquisire titoli di studio e qualifiche professionali mentre si allenano e competono.

Sarà però necessario un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle federazioni e delle società sportive per rendere pienamente operativo questo strumento e per promuoverne l’utilizzo in modo diffuso e consapevole. Occorrerà in particolare emanare tempestivamente i decreti attuativi mancanti, chiarire i dubbi interpretativi, adattare i piani formativi alle esigenze delle diverse discipline e monitorare l‘applicazione concreta dell’istituto. Solo così l’apprendistato sportivo potrà davvero diventare un volano per la formazione dei campioni di domani e per la loro realizzazione dentro e fuori dal campo.


Domande e Risposte

D: Quali tipologie di apprendistato sportivo possono essere attivate e per quali titoli di studio o qualifiche?
R: Possono essere attivati contratti di apprendistato sportivo del primo tipo (per qualifiche e diplomi professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore e certificati di specializzazione tecnica superiore), del terzo tipo (per titoli di alta formazione e ricerca, incluse specifiche classi di laurea) e, dal 2022, anche l’apprendistato professionalizzante del secondo tipo (per qualifiche ai fini contrattuali). Il titolo di studio o la qualifica da conseguire vanno indicati nel piano formativo individuale.

D: Quali sono le principali differenze tra il contratto di apprendistato sportivo e quello ordinario?
R: Le principali differenze riguardano la natura del contratto (a tempo determinato nella sostanza per l’apprendistato sportivo, a tempo indeterminato per quello ordinario), le modalità di recesso (risoluzione automatica al termine del periodo formativo per l’apprendistato sportivo, possibilità di recesso con preavviso per quello ordinario), l‘assenza di limiti quantitativi al numero di apprendisti per gli enti sportivi e la previsione di limiti di età specifici e in parte derogatori.

D: Quali sono le condizioni da rispettare per stipulare validamente un contratto di apprendistato sportivo?
R: È necessaria la forma scritta ai fini della prova, l‘inclusione di un piano formativo individuale, la nomina di un tutor, il rispetto dei limiti di età e di durata previsti. Non si applicano invece i limiti numerici rispetto ai lavoratori qualificati. Per l‘apprendistato del primo e terzo tipo è fondamentale l’emanazione dei decreti attuativi che fissino gli standard formativi.

D: Quali sono le deroghe alla disciplina generale dell’apprendistato previste per il settore sportivo?
R: L‘apprendistato sportivo presenta alcune deroghe rispetto alla disciplina generale prevista dal D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, non si applicano: il comma 3 dell’art. 42, relativo alla tutela dei licenziamenti; il comma 4 dell’art. 42, riguardante il recesso dal contratto; il comma 7 dell’art. 42, che disciplina il numero massimo di apprendisti assumibili.

D: Quali sono i vantaggi dell’apprendistato per i giovani atleti?
R: L’apprendistato offre ai giovani atleti l’opportunità di coniugare la formazione sportiva con quella professionale, acquisendo competenze spendibili sia nel mondo dello sport che nel mercato del lavoro. Inoltre, il percorso formativo può essere adattato alle esigenze specifiche dell’atleta, garantendo una formazione mirata e di qualità.

D: Cosa prevede il premio di formazione tecnica?
R: Se al termine del periodo di apprendistato l’atleta stipula un nuovo contratto, senza soluzione di continuità, con una diversa società o associazione sportiva, quest’ultima è tenuta a corrispondere un premio di formazione tecnica alla precedente società o associazione presso la quale l’atleta ha svolto l’attività dilettantistica, amatoriale o giovanile. Il premio è proporzionalmente suddiviso tra le società sportive dilettantistiche o professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto l’attività, tenendo conto della durata e del contenuto formativo del rapporto.

D: Quali sono gli aspetti previdenziali e contributivi per gli apprendisti sportivi?
R: Gli apprendisti sportivi devono essere iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e sono coperti per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), assegno per il nucleo familiare (ANF), maternità, malattia e assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). È prevista un’aliquota contributiva ridotta per i primi anni di apprendistato: 1,50% + 1,61% per il primo anno, 3% + 1,61% per il secondo anno, 10% + 1,61% per gli anni successivi. L’aliquota a carico dell’apprendista è sempre pari al 5,84%.

D: Quali altre regole lavoristiche si applicano al rapporto di apprendistato sportivo e quali sono invece le maggiori lacune?
R: Si applicano le norme in materia di salute e sicurezza, assicurazione infortuni, previdenza. Non ci sono previsioni ad hoc su inquadramento e retribuzione, per cui vale il rinvio alla contrattazione collettiva, che assume un ruolo chiave. Restano lacune su profili formativi, modalità di recesso, conseguenze della prosecuzione di fatto del rapporto.

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