L’art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, come sostituito dal D.Lgs. n. 120/2023, prevede che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) si applica esclusivamente la tutela assicurativa di cui all’art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Quindi, un allenatore o un tecnico con contratto di collaborazione, essendo già assicurato tramite il tesseramento alla propria federazione, non deve essere iscritto anche all’INAIL per la copertura contro gli infortuni sul lavoro. L’assicurazione della federazione sportiva è sufficiente a garantire la tutela prevista dalla legge per i lavoratori sportivi dilettanti.
Prima della modifica, era previsto che tali soggetti dovessero essere iscritti all‘INAIL, nel rispetto delle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. L’esclusione dagli obblighi INAIL non opera, invece, per le collaborazioni amministrativo-gestionali: nell‘art. 37, comma 2, è infatti ancora previsto che a tali soggetti si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL.
Soggetti interessati dall’assicurazione obbligatoria
L’obbligo dell‘assicurazione contro gli infortuni per gli sportivi dilettanti è previsto per i tesserati con:
- le federazioni sportive nazionali
- le discipline sportive associate
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente
Sono obbligati alla stipula dell‘assicurazione per conto e nell‘interesse dei soggetti assicurati le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.
In particolare, fruiscono di tale assicurazione i seguenti soggetti tesserati:
- atleti, che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
- dirigenti;
- tecnici, ovvero maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e analoghe figure preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico.
I soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dell‘ente sportivo di riferimento (federazione, etc.).
Ambito di applicazione
L’assicurazione obbligatoria copre le conseguenze degli infortuni nei quali possono incorrere i soggetti assicurati:
- durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive e degli allenamenti, a condizione che questi ultimi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dall’organizzazione sportiva;
- durante le necessarie azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale;
- in occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita.
L’assicurazione opera:
- a condizione che le attività si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni;
- senza limitazioni di età per gli iscritti e indipendentemente dal luogo di svolgimento, se le stesse, con data certa anteriore all’evento causa dell’infortunio, sono svolte nelle occasioni e circostanze previste dall’organizzazione;
- anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, salvo che non si verifichino infrazioni o inosservanze delle norme che regolano il trasferimento. L’infortunio deve occorrere nel percorso interessato dall’attività sportiva ed in tempi compatibili.
Esclusioni
La copertura assicurativa non è fornita nel caso di infortuni derivanti da:
- abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- assunzione accertata di sostanze dopanti;
- azioni costituenti reato commesse dall’assicurato o dalla partecipazione a risse o tumulti, violazione di divieti posti dall’ordinamento statale o sportivo.
Indennizzi
Possono beneficiare di un indennizzo le lesioni corporali causate esclusivamente e direttamente dall‘infortunio, che provochino il decesso o l’invalidità permanente dell’assicurato entro due anni dall‘infortunio.In caso di invalidità permanente, è erogato un indennizzo nella misura risultante dall’applicazione della “tabella lesioni” allegata al D.P.C.M. 3 novembre 2010.
Scelta dell’assicuratore
I soggetti obbligati sono tenuti a scegliere l‘assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, individuando la misura dei premi assicurativi posti a base di gara.
Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicità nelle forme di legge, devono essere invitati non meno di cinque concorrenti. I soggetti obbligati devono dare comunicazione al CONI dell‘espletamento della gara e del relativo esito.
Obblighi INAIL per co.co.co. amministrativo-gestionali
Ai collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale si applica invece la disciplina dell‘obbligo assicurativo INAIL previsto per i lavoratori parasubordinati, di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri del Decreto 21 novembre 2022.In base a tali commi, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
Retribuzioni e riferimenti tariffari per il premio INAIL
Con il Decreto 21 novembre 2022 sono state stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo per i lavoratori subordinati e per le co.co.co. amministrativo-gestionali.La retribuzione da assumere ai fini della determinazione del premio è quella individuata ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.Sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:
- l’attività degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione Industria;
- l’attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria.
Dal 1° gennaio 2023 la voce 0590 assume la declaratoria “Attività dei lavoratori sportivi”.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla riforma del lavoro sportivo a seguito della proroga prevista dal D.L. Milleproroghe.
Esempio pratico
Marco è lavoratore sportivo tesserato con la FIPAV. La FIPAV include già nel tesseramento dei propri atleti, tecnici e dirigenti una copertura assicurativa contro gli infortuni, come previsto dall’art. 51 della Legge 289/2002. Questa assicurazione copre gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività sportive, allenamenti e gare ufficiali organizzate dalla federazione.Essendo già prevista questa tutela assicurativa tramite il tesseramento FIPAV, i lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) che operano nell’ambito della pallavolo non devono essere iscritti anche all’assicurazione INAIL.
Infatti, l’art. 51, comma 3, del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 120/2023, prevede che per i lavoratori sportivi co.co.co. si applichi esclusivamente la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della L. 289/2002, e non l’obbligo assicurativo INAIL.
Domande e Risposte
D: A quali lavoratori sportivi co.co.co. si applica l’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002?
R: L‘assicurazione obbligatoria si applica ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi quelli di carattere amministrativo-gestionale per i quali vige l’obbligo assicurativo INAIL.
D: Chi è tenuto alla stipula dell‘assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti?
R: Sono obbligati alla stipula dell‘assicurazione per conto e nell‘interesse dei soggetti assicurati le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.
D: Quali infortuni sono coperti dall‘assicurazione obbligatoria?
R: L‘assicurazione copre gli infortuni occorsi durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive e degli allenamenti previsti, disposti o autorizzati dall‘organizzazione sportiva, durante le azioni preliminari e finali di gare e allenamenti, e in occasione dell‘espletamento delle attività proprie della qualifica rivestita.
D: Quali sono le esclusioni dalla copertura assicurativa?
R: La copertura non è fornita per infortuni derivanti da abuso di alcol e droghe, assunzione di sostanze dopanti, azioni costituenti reato, partecipazione a risse, violazione di divieti dell’ordinamento statale o sportivo.
D: Come viene determinato l’indennizzo in caso di invalidità permanente?
R: In caso di invalidità permanente, è erogato un indennizzo nella misura risultante dall’applicazione della “tabella lesioni” allegata al D.P.C.M. 3 novembre 2010.