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Lavoratori sportivi e quadro RR della dichiarazione dei redditi 2024, arrivano le istruzioni INPS

17 Giugno, 2024

L’INPS, con la circolare n. 72 del 14 giugno 2024, ha fornito indicazioni dettagliate sulla corretta compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2024, fondamentale per determinare i contributi previdenziali dovuti. In questo articolo, esamineremo passo dopo passo le istruzioni fornite dall’Istituto, scomponendole in modo chiaro e comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Affronteremo le diverse sezioni del quadro RR, spiegando come calcolare l’imponibile contributivo e i contributi dovuti per ciascuna categoria di lavoratori autonomi, arricchendo il tutto con esempi pratici.

Il quadro RR: cos’è e perché è importante

Prima di addentrarci nelle istruzioni specifiche, è fondamentale comprendere l’importanza del quadro RR. Questo quadro è una sezione del modello REDDITI PF, la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, dedicata espressamente al calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS dai lavoratori autonomi.

Compilare correttamente il quadro RR è essenziale perché consente di determinare l’esatto importo dei contributi che ogni lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, professionista o sportivo dilettante) deve versare all’INPS. Un’errata compilazione potrebbe comportare il pagamento di un importo non corretto, con conseguenti sanzioni o aggravi di spesa.

È importante sottolineare che i contributi previdenziali sono obbligatori per legge e rappresentano la copertura previdenziale e assistenziale del lavoratore autonomo. Pertanto, una corretta determinazione è fondamentale per garantire adeguati trattamenti pensionistici e assistenziali futuri.

Artigiani e Commercianti: istruzioni per la Sezione I del quadro RR

Gli artigiani e i commercianti, compresi i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, devono compilare la Sezione I del quadro RR. In questa sezione, si calcoleranno i contributi previdenziali dovuti alla Gestione Speciale Artigiani e Commercianti dell’INPS.

Per determinare la base imponibile, ovvero l’importo sul quale calcolare i contributi, è necessario prendere come riferimento il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. Queste perdite vanno scomputate seguendo le specifiche percentuali stabilite dalla legge n. 145/2018.

Esempio pratico

Supponiamo che un artigiano abbia conseguito nel 2023 un reddito d’impresa di 60.000 euro, dichiarato nel quadro RF del modello REDDITI PF. Inoltre, ha una perdita del periodo d’imposta 2022 di 15.000 euro. In questo caso, la base imponibile per il calcolo dei contributi sarà determinata come segue:

  • Reddito d’impresa 2023 (RF63) = 60.000 euro
  • Meno perdita 2022 (RF98 + RF100) = 15.000 euro
  • Base imponibile = 60.000 – 15.000 = 45.000 euro

È importante ricordare che, per gli artigiani e commercianti, esiste un “minimale imponibile” annuo, ovvero un importo minimo sul quale calcolare i contributi, indipendentemente dal reddito effettivo. Per il 2023, il minimale è pari a 16.243,88 euro.

Professionisti: istruzioni per la Sezione II del quadro RR

I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS devono compilare la Sezione II del quadro RR. In questa sezione vanno indicati i redditi presenti nei quadri RE, RH, LM sezione I e LM sezione III del modello REDDITI PF, con l’esclusione dei redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche, che andranno indicati nella nuova Sezione III.

Attenzione: se il professionista è anche iscritto a una Cassa professionale autonoma o è soggetto ad altre forme di previdenza obbligatoria, dovrà utilizzare specifici codici per distinguere la quota di reddito soggetta a contribuzione presso tali enti. Questi codici sono:

  • 5a) per la quota di reddito soggetto ad altra Cassa professionale privata;
  • 5b) per la quota di reddito soggetto alla gestione dello spettacolo;
  • 5c) per la quota di reddito da lavoro autonomo sulla quale sono state calcolate le somme a titolo di contribuzione previdenziale presso la gestione speciale esercenti attività commerciali ed esposte nel quadro RR sezione I;
  • 5d) per la quota di reddito soggetto ad altre forme di previdenza obbligatorie diverse dalle precedenti.

Utilizzando questi codici, il professionista potrà indicare correttamente la quota di reddito ancora da assoggettare a contribuzione presso la Gestione Separata INPS.

Lavoratori sportivi dilettanti: istruzioni per la Sezione III del quadro RR

La novità di quest’anno riguarda la nuova Sezione III del quadro RR, dedicata ai professionisti del settore sportivo che operano nell’area del dilettantismo. Questi lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS e a determinare la contribuzione secondo regole peculiari.

Nella Sezione III, al rigo RR9, vanno indicati i compensi percepiti come lavoratore sportivo dilettante, al lordo delle quote esenti ai fini fiscali. Per il calcolo dei contributi previdenziali, si applica una soglia di esenzione di 5.000 euro: l’imponibile contributivo sarà quindi pari ai compensi al netto di questa franchigia.

Esempio pratico

Un atleta dilettante ha percepito nel 2023 compensi da lavoro sportivo per 25.000 euro. Per determinare l’imponibile contributivo, si procede così:

  • Compensi percepiti (rigo RR9) = 25.000 euro
  • Meno franchigia di 5.000 euro
  • Imponibile contributivo = 25.000 – 5.000 = 20.000 euro

Attenzione: poiché l’obbligo contributivo per i lavoratori sportivi dilettanti decorre dal 1° luglio 2023, l’imponibile va riproporzionato ai 6/12 dei compensi percepiti al netto della franchigia.

Inoltre, fino al 2027, per i lavoratori sportivi dilettanti trova applicazione una riduzione del 50% dell’imponibile contributivo, ai fini della sola contribuzione pensionistica. Nell’esempio, l’imponibile ridotto per il calcolo dei contributi pensionistici sarà di 10.000 euro (20.000 x 50%).

 

Casi particolari: soggetti con più attività

Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo dilettantistico, dovranno essere compilate sia la Sezione II, per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la Sezione III, per i compensi come lavoratore sportivo dilettante.

Per la compilazione della Sezione II, si prenderanno come riferimento gli importi indicati nei seguenti quadri del modello REDDITI PF:

  • Quadro RE, compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
  • Quadro LM, sezione I, rigo LM2, se barrata la casella del lavoro autonomo;

Per la compilazione della Sezione III, invece, si farà riferimento al:

  • Quadro LM, sezione III, rigo LM22, campo 3, se barrata la casella del lavoro autonomo.

In questi casi, il contributo complessivo a debito da esporre nel modello F24 per il versamento corrisponderà alla somma degli importi esposti nel rigo RR7 (Sezione II) e nel rigo RR10 (Sezione III).

Aliquote contributive INPS 2023

Per completezza, è importante conoscere le aliquote contributive INPS vigenti per il 2023, che andranno applicate agli imponibili determinati nelle varie sezioni del quadro RR:

  • Artigiani e commercianti: 24,48% (IVS 24% + Aliquota aggiuntiva 0,48%)
  • Professionisti iscritti alla Gestione Separata: 25,72% (IVS 25% + Aliquota aggiuntiva 0,72%)
  • Lavoratori sportivi dilettanti: 33,72% (IVS 33% + Aliquota aggiuntiva 0,72%)

Inoltre, per i lavoratori sportivi dilettanti, come già accennato, fino al 2027 trova applicazione una riduzione del 50% dell’imponibile contributivo ai fini della sola contribuzione pensionistica (IVS).

Conclusioni

Come abbiamo visto, la corretta compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF è fondamentale per determinare i contributi previdenziali dovuti all’INPS da parte di artigiani, commercianti, professionisti e, da quest’anno, anche dei lavoratori sportivi dilettanti. Seguendo attentamente le istruzioni fornite dall’INPS nella circolare n. 72/2024, con particolare attenzione alle novità introdotte per il settore sportivo, sarà possibile calcolare in modo preciso l’importo dei contributi da versare, evitando così eventuali sanzioni o aggravi di spesa.

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