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Lavoro sportivo per i dipendenti pubblici nel mondo sportivo dilettantistico

24 Maggio, 2024

La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023 e successivamente integrata dal D.Lgs. n. 120/2023, ha introdotto importanti novità per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che desiderano prestare la propria attività nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questa riforma offre nuove opportunità per coloro che vogliono conciliare il proprio lavoro nella pubblica amministrazione con la passione per lo sport, sia come volontari che come lavoratori sportivi retribuiti.

Il volontariato sportivo per i dipendenti pubblici

Una delle principali novità introdotte dalla riforma è la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare la propria attività come volontari nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, nelle Federazioni Sportive Nazionali, nelle Discipline Sportive Associate, nelle associazioni benemerite, negli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici), nel CONI, nel CIP e nella società Sport e Salute S.p.a.

Questa attività di volontariato deve essere svolta al di fuori dell‘orario di lavoro e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza, fatti salvi gli obblighi di servizio. I dipendenti pubblici che scelgono di prestare la propria attività come volontari nel settore sportivo dilettantistico possono beneficiare dello stesso regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, inclusi i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive.

Ai volontari può essere riconosciuto solamente un rimborso analitico, a piè di lista, delle spese effettivamente sostenute per l’attività sportiva esercitata al di fuori del territorio comunale di residenza del volontario. Per le indennità di trasferta occorrerà fare riferimento alle tabelle ACI. I volontari devono essere obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

Il lavoro sportivo retribuito per i dipendenti pubblici

Oltre all‘attività di volontariato, la riforma dello sport consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività lavorativa retribuita nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Tuttavia, per poter intraprendere questa attività, è necessario ottenere l‘autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza.

L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per rilasciare o rigettare l’autorizzazione, sulla base di parametri definiti con un apposito Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l’Autorità pubblica delegata in materia di sport e sentiti i ministeri competenti (Ministero della Difesa, dell‘Interno, dell‘Istruzione e del Merito, e dell’Università e della Ricerca). Se l’amministrazione non si esprime entro il termine previsto, l’autorizzazione si considera accordata.

Il decreto ministeriale, firmato il 14 novembre 2023, stabilisce che le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell‘attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l‘esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate;
  • insussistenza di conflitto di interessi in relazione all‘attività lavorativa svolta nell’ambito dell‘amministrazione;
  • l‘attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non deve pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l‘indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti non funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità;
  • per i dipendenti a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell‘orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

I dipendenti pubblici che svolgono attività lavorativa retribuita nel settore sportivo dilettantistico sono soggetti alla disciplina previdenziale e tributaria prevista per i lavoratori sportivi, con alcune specificità legate al loro status di dipendenti pubblici.

Le Semplificazioni per i dipendenti pubblici previste nel nuovo decreto “sport”

Una significativa introdotta dal decreto-legge “sport” approvato il 24 maggio 2024 riguarda i pubblici dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro sportivo presso associazioni e società dilettantistiche. Per le prestazioni fino alla soglia di 5.000 euro annui, non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza, ma sarà sufficiente una semplice comunicazione preventiva, semplificando così notevolmente il reclutamento di personale tra i dipendenti pubblici per queste attività.

Questa semplificazione risponde alle esigenze delle associazioni sportive di poter coinvolgere più facilmente i dipendenti pubblici nelle proprie attività, senza dover affrontare gli oneri burocratici dell’autorizzazione preventiva. Allo stesso tempo, consente ai dipendenti pubblici di poter svolgere attività sportive retribuite in modo più agevole, purché nel rispetto del limite di 5.000 euro annui.

La modifica interviene direttamente sul Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001), inserendo il lavoro sportivo marginale tra le deroghe generali per gli incarichi extraprofessionali retribuiti, e prevedendo inoltre semplificazioni per la comunicazione degli importi versati ai lavoratori sportivi autorizzati.

Esempi pratici

  • Mario, insegnante di scuola superiore, decide di dedicare parte del suo tempo libero ad allenare una squadra di calcio giovanile presso la società sportiva dilettantistica del suo paese. Prima di iniziare questa attività di volontariato, Mario informa la scuola di appartenenza, assicurandosi di non interferire con i suoi obblighi di servizio. Mario potrà ricevere il rimborso delle spese sostenute per l’attività di volontariato, purché documentate e relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate fuori dal territorio comunale di residenza.
  • Giulia, funzionaria presso un ente locale, è anche un’appassionata di pallavolo e desidera lavorare come istruttrice presso una società sportiva dilettantistica, percependo un compenso per la sua attività. Prima di accettare l’incarico, Giulia richiede l’autorizzazione al suo ente di appartenenza, fornendo tutte le informazioni necessarie sulla natura dell’attività e sull’impegno richiesto. L’ente valuta la richiesta sulla base dei parametri definiti dal Decreto ministeriale e, non riscontrando incompatibilità o conflitti di interesse, rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni. Giulia potrà quindi svolgere l’attività di istruttrice di pallavolo, beneficiando del regime fiscale previsto per i lavoratori sportivi, che prevede una detassazione integrale fino a 15.000 euro annui e l’assoggettamento a tassazione ordinaria per la parte eccedente.

Conclusioni

La riforma dello sport introduce importanti novità per i dipendenti pubblici che desiderano dedicarsi ad attività sportive dilettantistiche, sia come volontari che come lavoratori retribuiti. Queste opportunità consentono di conciliare l‘impegno lavorativo nella pubblica amministrazione con la passione per lo sport, contribuendo alla promozione di uno stile di vita attivo e al benessere della comunità.

Tuttavia, è fondamentale che i dipendenti pubblici interessati a intraprendere attività sportive dilettantistiche si attengano alle procedure previste dalla riforma, informando tempestivamente l’amministrazione di appartenenza e, nel caso di attività retribuite, richiedendo l’autorizzazione necessaria. Solo attraverso il rispetto delle norme e la trasparenza nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e mondo sportivo dilettantistico sarà possibile cogliere appieno le opportunità offerte dalla riforma dello sport.


Domande e Risposte

D: Un dipendente pubblico può svolgere attività di volontariato sportivo durante l’orario di lavoro?
R: No, l’attività di volontariato sportivo deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio. Il dipendente pubblico deve informare preventivamente l’amministrazione di appartenenza.

D: Quali sono i soggetti presso cui un dipendente pubblico può prestare attività di volontariato sportivo?
R: I dipendenti pubblici possono prestare attività di volontariato presso associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, associazioni benemerite, Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici), CONI, CIP e Sport e Salute S.p.a.

D: Come deve procedere un dipendente pubblico che desidera svolgere attività lavorativa retribuita nel settore sportivo dilettantistico?
R: Il dipendente pubblico deve richiedere l’autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza, che ha 30 giorni di tempo per rilasciarla o rigettarla sulla base di parametri definiti da un apposito Decreto ministeriale.

D: Cosa accade se l’amministrazione non si esprime entro 30 giorni sulla richiesta di autorizzazione per svolgere attività lavorativa retribuita nel settore sportivo dilettantistico?
R: Se l’amministrazione non si esprime entro 30 giorni, l’autorizzazione si considera accordata.

D: A quale disciplina previdenziale e tributaria sono soggetti i dipendenti pubblici che svolgono attività lavorativa retribuita nel settore sportivo dilettantistico?
R: I dipendenti pubblici che svolgono attività lavorativa retribuita nel settore sportivo dilettantistico sono soggetti alla disciplina previdenziale e tributaria prevista per i lavoratori sportivi, con alcune specificità legate al loro status di dipendenti pubblici. In particolare, beneficiano di una detassazione integrale fino a 15.000 euro annui e dell’assoggettamento a tassazione ordinaria per la parte eccedente.

D: La disciplina del decreto ministeriale che fissa i parametri per l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito si applica anche al personale dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato?
R: No, la disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, né agli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato. Questi soggetti possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni in risposta alle richieste del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate.

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