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Le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche: focus su imposta di registro e di bollo

12 Aprile, 2024

 

Le società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) godono di particolari agevolazioni fiscali, tra cui l‘applicazione dell‘imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione e l‘esenzione dall‘imposta di bollo. Queste agevolazioni sono state introdotte per favorire lo sviluppo dello sport dilettantistico e sono state recentemente confermate anche dal nuovo Codice del Terzo Settore (CTS). In questo articolo approfondiremo le disposizioni normative che regolano queste agevolazioni, analizzando anche alcuni casi pratici e la recente giurisprudenza in materia.

L’imposta di registro per le ASD e SSD

L’art. 12, comma 2, del D.Igs. n. 36/2021 prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa, purché direttamente connessi allo svolgimento dell‘attività sportiva.

Questa agevolazione era già prevista dall‘abrogato art. 90, comma 5, della legge n. 289/2002 e ha lo scopo di favorire la costituzione e la trasformazione di questi enti, riducendo il carico fiscale. L‘imposta di registro in misura fissa ammonta a 200 euro, a differenza dell‘imposta proporzionale che si calcola in percentuale sul valore dell’atto.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26878 del 5 ottobre 2021, è intervenuta per chiarire che, in caso di trasformazione eterogenea da ASD in S.r.l., l‘atto deve scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Infatti, il pagamento dell‘imposta fissa è possibile solo se gli atti societari precedenti collegati sono stati assoggettati ad imposta proporzionale.

Nel caso specifico, essendo l’atto costitutivo dell’ASD soggetto ad imposta fissa per legge, la trasformazione in società di capitali deve scontare l‘imposta proporzionale ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte I del Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), applicando alla trasformanda le disposizioni previste per le società di capitali e non il regime di favore delle ASD e SSD.

Esempio pratico:L’ASD “Sport per tutti” decide di trasformarsi in una S.r.l. denominata “Sport per tutti S.r.l.”. In questo caso, l‘atto di trasformazione sarà soggetto ad imposta di registro proporzionale del 3%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale dell‘1% ciascuna, in quanto l’atto costitutivo dell’ASD era stato assoggettato ad imposta fissa di 200 euro

L’esenzione dall’imposta di bollo

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, il D.P.R. n. 642 del 1972 prevede, all’art. 27-bis della Tabella allegato B, l’esenzione assoluta per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.

Con l‘introduzione del Codice del Terzo Settore, l‘art. 82, comma 5, ha esteso questa esenzione a tutti gli enti del Terzo settore (ETS), includendo anche “ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”. Questa formulazione più ampia ha ampliato il perimetro oggettivo dell’esenzione, includendo anche documenti come fatture, ricevute e quietanze, che in precedenza non erano espressamente menzionati.

Inoltre, l‘art. 12, comma 2-bis, del D.Igs. n. 36/2021 ha concesso agli enti sportivi dilettantistici la possibilità di procedere all‘aggiornamento degli statuti, come richiesto dalla Riforma del Terzo settore, in totale esenzione d‘imposta. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare l’adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove norme del CTS, senza gravare ulteriormente sul loro bilancio.

Esempio pratico: L’ASD “Sport e salute” deve modificare il proprio statuto per adeguarsi alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore. Grazie all‘art. 12, comma 2-bis, del D.Igs. n. 36/2021, potrà procedere alle modifiche in totale esenzione dall‘imposta di bollo, risparmiando 16 euro ogni 4 facciate dell‘atto.

Conclusione

Le agevolazioni fiscali previste per le ASD e SSD rappresentano un importante sostegno allo sviluppo dello sport dilettantistico in Italia. L’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione e l’esenzione dall’imposta di bollo per una vasta gamma di documenti consentono a questi enti di ridurre il carico fiscale e di destinare maggiori risorse alle attività sportive.

Tuttavia, è importante prestare attenzione alle recenti pronunce della giurisprudenza, che hanno chiarito come, in caso di trasformazione eterogenea da ASD in società di capitali, si debba applicare l’imposta di registro proporzionale, in quanto il regime di favore è riservato solo agli enti che mantengono la natura di ASD o SSD.

Infine, l’introduzione del Codice del Terzo Settore ha ulteriormente ampliato il perimetro dell’esenzione dall’imposta di bollo, estendendola a tutti gli ETS e includendo una più vasta gamma di documenti, come fatture, ricevute e quietanze. Questa novità rappresenta un ulteriore vantaggio per le ASD e SSD che decidono di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In conclusione, le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di bollo costituiscono un importante incentivo per lo sviluppo dello sport dilettantistico in Italia, ma richiedono una attenta valutazione delle scelte organizzative e gestionali degli enti, al fine di non perdere i benefici previsti dalla normativa.


Domande e Risposte

D: Quali sono le principali agevolazioni fiscali per le ASD e SSD in materia di imposta di registro e di bollo?
R: Le principali agevolazioni fiscali per le ASD e SSD riguardano l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro per gli atti costitutivi e di trasformazione, purché direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, e l’esenzione dall’imposta di bollo per una vasta gamma di documenti, come atti, contratti, istanze, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.

D: In caso di trasformazione eterogenea da ASD in S.r.l., si applica l’imposta di registro fissa o proporzionale?
R: In caso di trasformazione eterogenea da ASD in S.r.l., si applica l’imposta di registro proporzionale del 3%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale dell’1% ciascuna, in quanto l’atto costitutivo dell’ASD era stato assoggettato ad imposta fissa per legge. Il regime di favore dell’imposta fissa è riservato solo agli enti che mantengono la natura di ASD o SSD.

D: Il Codice del Terzo Settore ha introdotto novità riguardo all’esenzione dall’imposta di bollo per le ASD e SSD?
R: Sì, l’art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore ha esteso l’esenzione dall’imposta di bollo a tutti gli enti del Terzo settore (ETS), includendo anche “ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”, ampliando così il perimetro oggettivo dell’esenzione. Inoltre, l’art. 12, comma 2-bis, del D.Igs. n. 36/2021 ha concesso agli enti sportivi dilettantistici la possibilità di procedere all’aggiornamento degli statuti, come richiesto dalla Riforma del Terzo settore, in totale esenzione d’imposta.

D: Quali documenti rientrano nell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli enti del Terzo settore?
R: Grazie alla formulazione più ampia dell’art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore, rientrano nell’esenzione dall’imposta di bollo non solo gli atti specificamente indicati, come contratti, istanze, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni, ma anche documenti come fatture, ricevute e quietanze, che in precedenza non erano espressamente menzionati.

D: Quali vantaggi comporta per le ASD e SSD l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)?
R: L’iscrizione al RUNTS consente alle ASD e SSD di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore, tra cui l’esenzione dall’imposta di bollo per una vasta gamma di documenti, come previsto dall’art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore. Inoltre, l’art. 12, comma 2-bis, del D.Igs. n. 36/2021 permette agli enti sportivi dilettantistici di procedere all’aggiornamento degli statuti, come richiesto dalla Riforma del Terzo settore, in totale esenzione d’imposta.

 

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