Le commissioni bancarie di insoluto rappresentano una spesa imprevista per i fornitori, dovuta al mancato pagamento dei clienti. In questo articolo approfondiremo quando tali commissioni possono essere riaddebitabili ai clienti inadempienti senza applicazione dell’IVA. Esamineremo nel dettaglio i concetti di base imponibile IVA, somme escluse dall’imponibilità e la natura risarcitoria delle commissioni di insoluto. Inoltre, analizzeremo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate su questo tema e forniremo esempi pratici per una comprensione approfondita. Infine, una sezione di domande e risposte affronterà eventuali dubbi o curiosità dei lettori.
Base imponibile IVA: cosa concorre a formarla
L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto che grava sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o professioni. Essa si applica sulle somme costituenti il corrispettivo di tali operazioni.
La base imponibile IVA è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, come stabilito dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Questo ammontare comprende non solo il corrispettivo principale, ma anche gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione dell’operazione, nonché eventuali debiti o oneri verso terzi accollati al cessionario/committente.
Esempio: Un’azienda vende dei prodotti al cliente per un corrispettivo di 10.000 euro + IVA. Oltre a questo importo, il cliente deve pagare anche le spese di trasporto pari a 500 euro. La base imponibile IVA sarà quindi di 10.500 euro.
Somme escluse dalla base imponibile IVA
Nonostante la regola generale appena illustrata, l’art. 15, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario/committente.
In sostanza, eventuali somme richieste al cliente a titolo di penale o risarcimento per il ritardo o l’inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali non devono essere assoggettate ad IVA.
Esempio: Riprendendo l’esempio precedente, se il cliente paga in ritardo e l’azienda gli richiede una penale di 500 euro, questa penale non concorrerà a formare la base imponibile IVA.
Natura risarcitoria delle commissioni di insoluto
Perché una somma possa essere esclusa dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), essa deve avere una funzione punitivo-risarcitoria, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 73 del 3 giugno 2005. In altre parole, deve trattarsi di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.
Le commissioni di insoluto addebitate dalla banca al fornitore per il mancato pagamento del cliente possono essere considerate come una penale risarcitoria, a condizione che il contratto tra fornitore e cliente preveda che, in caso di inadempimento del cliente, il fornitore possa richiedere non solo il corrispettivo pattuito, ma anche il risarcimento di ogni ulteriore danno subito, comprese appunto le commissioni bancarie di insoluto.
Esempio: Un contratto di fornitura prevede che, in caso di mancato pagamento del cliente, il fornitore abbia diritto, oltre al corrispettivo pattuito, al risarcimento di ogni danno ulteriore, espressamente incluse le commissioni bancarie di insoluto. In questo caso, qualora il cliente non paghi e la banca addebiti delle commissioni di insoluto al fornitore, quest’ultimo potrà riaddebitare tali commissioni al cliente senza applicazione dell’IVA.
Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 74 del 13 marzo 2019, ha affrontato un caso specifico riguardante il riaddebito al cliente delle spese sostenute per il recupero crediti.
Nel caso esaminato, una società aveva affidato ad altra società l’incarico per il recupero di crediti di difficile esigibilità. La società di recupero crediti, dopo aver riscosso dal debitore l’importo comprensivo di credito originario, interessi moratori e spese di recupero, emetteva fattura per l’importo eccedente il credito originario, escludendo dall’IVA tali somme ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nel presupposto che l’importo complessivo recuperato dal soggetto moroso comprenda gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, tali somme abbiano natura risarcitoria e debbano essere escluse dal computo della base imponibile IVA.
Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che l’attività di recupero crediti in sé è imponibile, in quanto espressamente esclusa dal regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, il corrispettivo per il servizio di recupero crediti deve essere assoggettato ad IVA ad aliquota ordinaria.
Conclusione
In conclusione, per le commissioni di insoluto che la banca addebita al fornitore, quest’ultimo può riaddebitarle al cliente come escluse dalla base imponibile IVA, a condizione che gli accordi intervenuti tra le parti prevedano che il fornitore, in caso di inadempimento del cliente, possa pretendere non solo il pagamento del corrispettivo, ma anche – a titolo di penale – il risarcimento di ogni ulteriore danno, espressamente incluse le commissioni bancarie di insoluto.
È importante sottolineare che questa esclusione dall’IVA è possibile solo se le commissioni di insoluto hanno effettivamente natura risarcitoria, come previsto dal contratto tra le parti. Inoltre, l’attività di recupero crediti in sé rimane imponibile ai fini IVA.
Domande e Risposte
D: Quali somme concorrono a formare la base imponibile IVA?
R: La base imponibile IVA è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e gli eventuali debiti o oneri verso terzi accollati al cessionario/committente.
D: Esistono delle eccezioni alle somme che concorrono a formare la base imponibile IVA?
R: Sì, l’art. 15, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario/committente.
D: Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché le commissioni di insoluto possano essere riaddebitabili al cliente senza applicazione dell’IVA?
R: Affinché le commissioni di insoluto addebitate dalla banca al fornitore possano essere riaddebitabili al cliente senza applicazione dell’IVA, il contratto tra fornitore e cliente deve prevedere che, in caso di inadempimento del cliente, il fornitore possa richiedere non solo il corrispettivo pattuito, ma anche il risarcimento di ogni ulteriore danno subito, espressamente incluse le commissioni bancarie di insoluto. In sostanza, le commissioni di insoluto devono avere natura risarcitoria.
D: L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni specifiche sul riaddebito al cliente delle spese sostenute per il recupero crediti?
R: Sì, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 74 del 13 marzo 2019, ha confermato che le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, come gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, ha precisato che l’attività di recupero crediti in sé è imponibile, quindi il corrispettivo per tale servizio deve essere assoggettato ad IVA ad aliquota ordinaria.
D: Quali sono i rischi se le commissioni di insoluto vengono riaddebitabili al cliente con applicazione dell’IVA, nonostante avrebbero dovuto esserne escluse?
R: Se le commissioni di insoluto vengono riaddebitabili al cliente con applicazione dell’IVA, nonostante avrebbero dovuto esserne escluse in quanto somme risarcitorie, si potrebbe incorrere in una violazione delle norme IVA. Ciò potrebbe comportare sanzioni e conseguenze fiscali negative, come l’obbligo di versare l’IVA non correttamente applicata, oltre a eventuali sanzioni e interessi.