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Le comunicazioni LIPE del secondo trimestre 2024: scadenza, soggetti obbligati ed esonerati

14 Settembre, 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre 2024 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024. Questo adempimento riguarda la maggior parte dei soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio chi è tenuto a presentare la comunicazione, chi ne è esonerato e quali sono le sanzioni previste in caso di omissione o errori.

Scadenza e modalità di presentazione

La scadenza per la presentazione della comunicazione LIPE relativa al secondo trimestre 2024 è fissata al 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010. La comunicazione va effettuata presentando l’apposito modello “LIPE”, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, che tiene conto del nuovo limite minimo per i versamenti periodici IVA introdotto dal DLgs. 1/2024.Il modello è composto da un frontespizio e dal quadro VP e va presentato trimestralmente, anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

In linea generale, sono obbligati alla presentazione del modello LIPE tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. Sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. L. 190/2014) o il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 DPR 633/72).

È importante sottolineare che l’esonero viene meno se, nel corso dell’anno, non sussistono più le condizioni che lo determinano.Alcuni soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate dall’Agenzia delle Entrate, disponibili nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi. Questo servizio, però, non riguarda tutti i contribuenti ma principalmente quelli che effettuano le liquidazioni trimestralmente.

Effetti degli acquisti in reverse charge sull’esonero

Può capitare che un soggetto esonerato effettui, nel corso del trimestre, acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge, sia “esterno” (es. acquisti intracomunitari o da soggetti non stabiliti in Italia) che “interno” (es. servizi su edifici da soggetti passivi italiani).Per i soggetti in regime forfetario, l’effettuazione di un acquisto in reverse charge, pur comportando l’obbligo di versare l’IVA entro il 16 del mese successivo tramite F24, non fa venir meno le condizioni di esonero dalla comunicazione LIPE, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/2023.

Diverso è il caso dei soggetti che effettuano solo operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per loro, un acquisto in reverse charge determina il venir meno sia dell’esonero dalla dichiarazione IVA annuale che di quello dalla presentazione del modello LIPE. Se l’acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, il soggetto dovrà presentare la comunicazione di quel periodo e anche le successive dello stesso anno, salvo esonero per altre cause.

Sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter DLgs. 471/97). La sanzione si riduce alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro 15 giorni dalla scadenza, ferme restando le ulteriori riduzioni per ravvedimento operoso ex art. 13 DLgs. 472/97.La misura delle sanzioni resta invariata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendo intervenute modifiche con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Da tale data, però, si applicano le nuove condizioni per il ravvedimento operoso.

Conclusioni

La comunicazione LIPE del secondo trimestre 2024 va presentata entro il 30 settembre 2024 dalla maggior parte dei soggetti passivi IVA, utilizzando l’apposito modello. Alcuni soggetti, come i forfetari o gli agricoltori esonerati, non sono tenuti all’adempimento, ma l’effettuazione di acquisti in reverse charge può far venir meno, in certi casi, le condizioni di esonero. È importante rispettare la scadenza per evitare l’applicazione delle sanzioni previste, che vanno da 500 a 2.000 euro, salvo riduzioni per ravvedimento.

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