Le erogazioni liberali rappresentano un importante strumento per sostenere e incentivare la diffusione dello sport in Italia. Questo articolo approfondisce i profili giuridici e fiscali legati al trattamento dei contributi e delle donazioni effettuate da privati, enti pubblici e aziende private a favore di enti sportivi. Verranno analizzate le condizioni per la non imponibilità di tali somme ai fini IRES, le agevolazioni fiscali previste per i donatori e le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore in materia di deduzioni e detrazioni per le liberalità.
Trattamento fiscale delle erogazioni liberali per gli enti sportivi
Le somme ricevute dagli enti sportivi a titolo di contributo o erogazione liberale non costituiscono proventi e non concorrono alla determinazione del reddito della società sportiva dilettantistica (SSD), a condizione che siano state erogate per il perseguimento delle finalità istituzionali dell‘ente e non rappresentino un corrispettivo per cessioni di beni o prestazioni di servizi. Per attestare la non imponibilità ai fini IRES, è necessaria un‘adeguata documentazione che dimostri la volontarietà dell‘erogazione e la sua destinazione esclusiva al raggiungimento dei fini istituzionali.
Qualora il contributo sia erogato per finalità diverse o per il funzionamento e la manutenzione delle strutture e dei beni utilizzati dall’ente, esso assumerà natura di provento commerciale e sarà soggetto a una ritenuta a titolo di acconto del 4% all’atto dell‘erogazione. In questi casi, la somma potrà essere inquadrata tra i ricavi a titolo di sopravvenienze attive e concorrerà a formare il reddito della SSD nell’esercizio in cui è stata incassata o in quote costanti nei successivi anni (non oltre il quarto).
I contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono soggetti alla ritenuta del 4% e sono considerati non imponibili ai fini IRES. Inoltre, i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione e quelli spettanti in conto esercizio sono qualificati come ricavi ai sensi dell‘art. 85 TUIR.
Agevolazioni fiscali per i donatori
I soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. In particolare:
- Per le persone fisiche, è prevista una detrazione del 19% ai fini IRPEF per le erogazioni liberali di importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
- I corrispettivi in denaro o in natura a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di importo inferiore a 200.000 euro annui, destinati alla promozione dell’attività o dei prodotti del soggetto erogante, costituiscono spese di pubblicità e sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108 TUIR.
Risultano invece indeducibili ai fini IRES le erogazioni liberali per il potenziamento o il restauro di impianti sportivi gestiti da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e da SSD.
Novità introdotte dal Codice del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto un nuovo regime volto a favorire sia le erogazioni liberali in denaro sia gli apporti in natura, consentendo agevolazioni fiscali in termini di deduzione dai redditi prodotti e di detrazione dall’imposta dovuta. Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad eccezione delle imprese sociali.
Per le persone fisiche, la detrazione ammonta al 30% dell’importo erogato, con un limite massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta. In alternativa, il donante può scegliere di dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nella misura del 10%, per un importo non superiore a 2.065,83 euro.Le società e gli enti, invece, possono beneficiare solamente della deduzione del 10% calcolata in rapporto al reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo relativo ai periodi successivi, non oltre il quarto, fino a concorrenza dell’ammontare della stessa.
Le agevolazioni previste dall’art. 83 CTS non sono cumulabili tra loro e con altre agevolazioni fiscali che prevedono detrazioni o deduzioni in rapporto alle medesime erogazioni. Per usufruire dei benefici, le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi tracciati, come bonifici bancari o postali, carte di debito o credito, conservando la relativa documentazione.
Per quanto riguarda le erogazioni in natura, le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione/deduzione e le modalità di valorizzazione sono state individuate con il D.M. 28 novembre 2019. In caso di donazione di un bene strumentale da parte di un soggetto esercente attività di impresa, l’ammontare della deduzione è calcolato in base al costo residuo non ammortizzato del bene al momento del trasferimento. Per i beni merce, il valore della deduzione è dato dal minor ammontare tra il valore normale e quello risultante dalle rimanenze ex art. 92 TUIR.
Esempi pratici
- Un privato cittadino effettua un’erogazione liberale di 1.000 euro a favore di una società sportiva dilettantistica per sostenere le attività istituzionali dell’ente. In questo caso, il donante potrà beneficiare di una detrazione del 19% ai fini IRPEF, pari a 190 euro.
- Un’azienda decide di sponsorizzare una squadra di calcio dilettantistica con un contributo di 150.000 euro annui, destinato alla promozione dei propri prodotti. L’importo erogato costituisce una spesa di pubblicità e sarà deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108 TUIR.
- Una persona fisica effettua un’erogazione liberale di 20.000 euro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al RUNTS. Il donante potrà scegliere tra una detrazione del 30% dell’importo erogato (6.000 euro) o una deduzione dal reddito complessivo netto nella misura del 10% (2.000 euro).
Conclusione
Le erogazioni liberali rappresentano un importante strumento per sostenere il mondo dello sport dilettantistico in Italia. Le agevolazioni fiscali previste per i donatori, sia persone fisiche che società ed enti, costituiscono un incentivo significativo per effettuare liberalità a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore hanno ulteriormente ampliato le possibilità di deduzione e detrazione per le erogazioni liberali, favorendo così il sostegno alle attività sportive e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Domande e Risposte
D: Quali sono le condizioni per la non imponibilità delle erogazioni liberali ai fini IRES per gli enti sportivi?
R: Le erogazioni liberali non costituiscono proventi e non concorrono alla determinazione del reddito della società sportiva dilettantistica (SSD) se sono state erogate per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e non rappresentano un corrispettivo per cessioni di beni o prestazioni di servizi. È necessaria un’adeguata documentazione che dimostri la volontarietà dell’erogazione e la sua destinazione esclusiva al raggiungimento dei fini istituzionali.
D: Quali agevolazioni fiscali sono previste per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche?
R: Per le persone fisiche, è prevista una detrazione del 19% ai fini IRPEF per le erogazioni liberali di importo complessivo non superiore a 1.500 euro. In alternativa, il donante può scegliere di dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nella misura del 10%, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, se l’ente beneficiario è iscritto al RUNTS.
D: Come devono essere effettuate le erogazioni liberali per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore?
R: Per usufruire dei benefici, le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi tracciati, come bonifici bancari o postali, carte di debito o credito, conservando la relativa documentazione che attesti il soggetto beneficiario, l’importo e il carattere di liberalità dell’erogazione.