Il mondo dello sport dilettantistico italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. La riforma, introdotta con il Decreto Legislativo 36/2021 e successivamente modificata, ha ridisegnato il quadro normativo con l’obiettivo di modernizzare e regolamentare in modo più efficace il settore. Questa evoluzione legislativa impatta significativamente sulle forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere, introducendo nuove opportunità ma anche nuove responsabilità.
Le nuove forme giuridiche ammesse
Dopo la riforma, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- Associazione sportiva priva di personalità giuridica
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
- Società di capitali o cooperative
Questa diversificazione delle forme giuridiche rappresenta un’importante novità, ampliando le possibilità organizzative per gli enti sportivi e permettendo una maggiore flessibilità nella scelta della struttura più adatta alle specifiche esigenze.
Associazioni sportive: tra tradizione e innovazione
Le associazioni sportive, sia con che senza personalità giuridica, rimangono una scelta popolare per molti enti dilettantistici. La riforma ha mantenuto questa opzione, ma ha introdotto nuovi requisiti e responsabilità.
Associazioni senza personalità giuridica
Queste continuano a essere regolate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. La loro costituzione richiede un atto scritto, ma godono di una maggiore flessibilità operativa.
Associazioni con personalità giuridica
Offrono il vantaggio della responsabilità limitata per gli amministratori. La riforma ha introdotto una procedura semplificata per l’ottenimento della personalità giuridica, rendendo questa opzione più accessibile.
Società di capitali e cooperative: nuove opportunità
Una delle novità più rilevanti della riforma è la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di costituirsi come società di capitali o cooperative. Questa opzione apre nuove prospettive in termini di gestione e finanziamento.
Società di capitali
Possono assumere la forma di S.r.l., S.p.A. o S.a.p.a. Questa scelta può essere particolarmente vantaggiosa per gli enti che gestiscono impianti sportivi o che hanno necessità di attrarre investimenti significativi.
Cooperative
Rappresentano un’interessante alternativa, combinando i principi della mutualità con la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Attività sportiva dilettantistica per gli ETS
Gli ETS possono svolgere l’attività sportiva dilettantistica in via non prevalente se:
- Iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- Costituiti secondo il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e iscritti al RUNTS.
In tal caso si applicano per la sola parte sportiva le norme del D.Lgs. 36/2021 sulla disciplina degli enti sportivi dilettantistici.
Domande e Risposte
D: Gli ETS possono diventare enti sportivi dilettantistici?
R: Sì, svolgendo attività sportiva dilettantistica in via non prevalente e rispettando gli adempimenti previsti.
D: Le società di persone possono assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico?
R: No, la forma di società di persone è esclusa dalla riforma dello sport.
D: Quali norme si applicano agli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica?
R: Il Codice del Terzo Settore e, per la sola parte sportiva, il D.Lgs. 36/2021.
D: Quali forme giuridiche può assumere un ente sportivo dilettantistico?
R: Può essere associazione, società di capitali, cooperativa o ETS iscritto al RUNTS.
D: Le società di persone possono costituire enti sportivi dilettantistici?
R: No, la riforma dello sport le esclude per evitare commistione tra patrimoni.