Le note di variazione IVA rappresentano uno strumento fondamentale per rettificare le fatture già emesse, sia in aumento che in diminuzione. In particolare, entro il 30 aprile 2024 i contribuenti dovranno valutare se sussistono i presupposti per emettere note di variazione in diminuzione relative all’anno d’imposta 2023. Questo articolo fornirà una guida dettagliata su quando è possibile emettere le note di variazione, i termini da rispettare e le modalità operative, con un focus sulle novità introdotte per le procedure concorsuali.
Presupposti per l’emissione delle note di variazione in diminuzione
L’articolo 26 del DPR 633/72 disciplina i casi in cui è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta. Le principali fattispecie sono:
- Dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili
- Applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
- Mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose
- Rettifica di errori o inesattezze della fatturazione
- Sopravvenuto accordo tra le parti (entro un anno dall’operazione)
È importante sottolineare che, a differenza delle note di variazione in aumento che sono sempre obbligatorie, quelle in diminuzione rappresentano una facoltà per il contribuente.
Termini di emissione e detrazione dell’IVA
La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all‘anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. Pertanto, per i presupposti verificatisi nel 2023, il termine ultimo è il 30 aprile 2024.
Una volta emessa tempestivamente la nota di variazione, il diritto alla detrazione può essere esercitato:
- Nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre di emissione della nota
- Al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota (es. nota emessa a marzo 2024, detrazione nella dichiarazione IVA 2024 presentata entro il 30/04/2025)
Esempio 1: presupposto verificatosi a settembre 2023, nota di variazione emessa a marzo 2024. Si può detrarre l’IVA nella liquidazione di marzo 2024 o nella dichiarazione IVA 2024.
Esempio 2: presupposto verificatosi a novembre 2023, nota di variazione emessa a maggio 2024. Si può detrarre l’IVA solo nella dichiarazione IVA 2024 presentata entro aprile 2025.
Novità per le procedure concorsuali
Il Decreto Sostegni-bis ha modificato la disciplina delle note di variazione per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021. In questi casi, la nota può essere emessa già a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato alla procedura, e non più attendendo l’infruttuosità della stessa.
Inoltre, se dopo l’emissione della nota di variazione il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, occorre emettere una nota di variazione in aumento.
Esempio: fallimento dichiarato a ottobre 2023, nota di variazione in diminuzione emessa a dicembre 2023 e detratta nella liquidazione di dicembre. Se a giugno 2024 il curatore paga una parte del corrispettivo, va emessa nota di variazione in aumento.
Modalità di emissione e registrazione
Le note di variazione vanno emesse in formato XML, trasmesse al Sistema di Interscambio e annotate nel registro delle fatture emesse. Vanno poi registrate dal cliente nel registro acquisti.
Per le note di variazione in diminuzione si utilizza il codice TD04, mentre per quelle in aumento il codice TD05. È necessario indicare gli estremi della fattura originaria a cui si riferisce la variazione.
Conclusione
Le note di variazione rappresentano uno strumento essenziale per gestire le rettifiche successive all’emissione delle fatture. I contribuenti dovranno valutare con attenzione se sussistono i presupposti per emettere note di variazione in diminuzione entro il 30 aprile 2024, relative all’anno d’imposta 2023, per poter esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’IVA. Particolare attenzione andrà prestata alle novità in tema di procedure concorsuali, che consentono l’emissione anticipata della nota di variazione rispetto al passato.
Domande e Risposte
D: Cosa succede se non emetto in tempo la nota di variazione in diminuzione?
R: Se non viene rispettato il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto, si perde il diritto di portare in detrazione l’IVA. Rimangono però percorribili le vie alternative del rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72 o dell’emissione di una dichiarazione integrativa a favore.
D: La nota di variazione in diminuzione va emessa anche se non mi sono insinuato nel passivo fallimentare del cliente?
R: Sì, l’emissione della nota di variazione in diminuzione non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo fallimentare del cliente. Rileva solo il presupposto dell’assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale.
D: Posso emettere una nota di variazione in diminuzione se concedo uno sconto non previsto contrattualmente al cliente?
R: No, le note di variazione in diminuzione sono ammesse solo per le fattispecie normativamente previste. Lo sconto non contrattuale non rientra tra queste, pertanto in questo caso non è possibile emettere una nota di variazione IVA.