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Le novità del decreto correttivo della riforma fiscale

21 Giugno, 2024

Il 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare una bozza di decreto correttivo della riforma fiscale, introducendo significative modifiche in tre aree chiave: il regime di cooperative compliance, gli adempimenti tributari e il concordato preventivo biennale. Queste novità mirano a rivoluzionare il rapporto tra il fisco e i contribuenti, introducendo nuove regole, sanzioni e opportunità. In questo articolo, esamineremo in dettaglio ogni aspetto di queste modifiche, spiegandone il significato, l’impatto pratico e le potenziali implicazioni per imprese, professionisti e cittadini.

Cooperative Compliance: verso un nuovo paradigma di gestione del rischio fiscale

Il regime di cooperative compliance, introdotto con il D.Lgs. n. 128/2015, rappresenta un approccio innovativo alla gestione del rischio fiscale, basato sulla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i grandi contribuenti. Le novità introdotte dal decreto correttivo mirano a rafforzare questo sistema, introducendo nuove regole e sanzioni.

Certificazione del sistema di rilevazione del rischio fiscale

Una delle novità più significative riguarda l’introduzione di sanzioni specifiche per i professionisti che rilasciano certificazioni infedeli del sistema di rilevazione del rischio fiscale, noto anche come Tax Control Framework (TCF).

Il TCF è un sistema interno adottato dalle aziende per identificare, misurare, gestire e controllare il rischio fiscale. Questo sistema è fondamentale per garantire la compliance fiscale e prevenire errori o irregolarità.

La certificazione di questo sistema deve essere effettuata da professionisti qualificati. Il decreto introduce sanzioni severe per le certificazioni infedeli, che si verificano quando:

  • Il certificatore non possiede i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti da un apposito Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • I dati contenuti nella certificazione non corrispondono a quelli forniti dal contribuente.
  • Il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal Regolamento.

In questi casi, il professionista può incorrere in:

  • Una sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro.
  • La sospensione dalla facoltà di rilasciare certificazioni tributarie per un periodo da uno a tre anni.

Esempio pratico: La società Alfa S.p.A., con un fatturato di 1 miliardo di euro, aderisce al regime di cooperative compliance. Il commercialista Dott. Rossi certifica il TCF della società, ma omette di verificare l’effettiva implementazione di alcune procedure di controllo. L’Agenzia delle Entrate, durante un controllo, scopre questa mancanza. Il Dott. Rossi potrebbe essere sanzionato con una multa di 4.000 euro e la sospensione dall’attività di certificazione per 2 anni.

Inoltre, il decreto stabilisce che l’Agenzia delle Entrate terrà conto di eventuali certificazioni infedeli ai fini dell’ammissione o della permanenza del contribuente nel regime di adempimento collaborativo.

Accesso al regime di cooperative compliance

Il decreto amplia significativamente la platea dei potenziali aderenti al regime di cooperative compliance:

Gruppi di imprese: Possono ora accedere al regime i gruppi di imprese, definiti come l’insieme delle società, imprese ed enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile. La condizione è che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti (volume d’affari o ricavi superiori a 750 milioni di euro per il 2024) e che il gruppo adotti un sistema integrato di controllo del rischio fiscale certificato.

Accesso facoltativo per imprese più piccole: Le imprese che non raggiungono la soglia dei 750 milioni di euro possono optare per l’adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale per due anni, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate. Questa opzione:

  • Ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui è esercitata.
  • Ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.
  • Si rinnova tacitamente per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca.

Esempio pratico: Il Gruppo Beta, composto da 5 società, ha un fatturato complessivo di 900 milioni di euro. La società capogruppo, Beta S.p.A., ha un fatturato di 500 milioni. Anche se nessuna singola società raggiunge la soglia dei 750 milioni, il Gruppo Beta può accedere al regime di cooperative compliance, a condizione che adotti un sistema integrato di controllo del rischio fiscale per tutte le società del gruppo.

Effetti premiali dell’adesione al regime

Il decreto correttivo modifica anche gli effetti premiali per i contribuenti che aderiscono al regime di cooperative compliance:

  • Non applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative a rischi fiscali comunicati preventivamente tramite interpello, purché il comportamento del contribuente sia coerente con quanto rappresentato nell’interpello.
  • Esclusione della punibilità per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per violazioni dipendenti da rischi fiscali comunicati preventivamente, sempre che il comportamento del contribuente sia coerente con quanto rappresentato nell’interpello.
  • Per i contribuenti che comunicano rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime, si prevede:
    • La comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime.
    • La comunicazione deve contenere elementi dettagliati sul caso specifico, le disposizioni tributarie coinvolte, e il comportamento adottato dal contribuente.
    • Non si applicano sanzioni amministrative per queste violazioni, salvo nei casi di condotte simulatorie o fraudolente.

Esempio pratico: La società Gamma S.r.l. aderisce al regime di cooperative compliance nel 2024. Durante la fase di ingresso, identifica un rischio fiscale relativo a una transazione effettuata nel 2023. Gamma comunica questo rischio all’Agenzia delle Entrate entro i 120 giorni previsti, fornendo tutti i dettagli richiesti. L’Agenzia, dopo aver valutato la situazione, decide di non applicare sanzioni per questa violazione, riconoscendo la buona fede della società nel comunicare proattivamente il problema.

Adempimenti tributari: semplificazioni e nuove scadenze

Il decreto introduce diverse modifiche agli adempimenti tributari, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il calendario fiscale.

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)

Gli ISA sono strumenti statistici utilizzati per valutare l’affidabilità fiscale dei contribuenti, sostituendo i precedenti studi di settore. Il decreto stabilisce che:

  • L’Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
  • Eventuali integrazioni agli ISA, relative a indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, devono essere pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Queste disposizioni mirano a garantire che i contribuenti abbiano tempo sufficiente per utilizzare correttamente questi strumenti nella preparazione delle loro dichiarazioni fiscali.

Esempio pratico: Un commerciante al dettaglio, soggetto agli ISA, avrà a disposizione i programmi informatici aggiornati entro il 15 aprile 2025 per valutare la sua posizione fiscale relativa all’anno 2024. Questo gli consentirà di avere circa due mesi e mezzo per preparare accuratamente la sua dichiarazione dei redditi prima della scadenza del 30 giugno.

Versamenti minimi e dichiarazione precompilata

Il decreto introduce importanti novità per semplificare gli adempimenti dei contribuenti:

  • Soglia minima per i versamenti:
    • Per l’IVA e le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, i versamenti di importo non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo.
    • Il limite massimo per il rinvio è fissato al 16 dicembre dello stesso anno.
  • Estensione della dichiarazione precompilata:
    • Dal 2024, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile anche per i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.
    • Questo ampliamento include una vasta platea di professionisti e piccoli imprenditori che prima dovevano compilare manualmente la propria dichiarazione.

Esempio pratico: Un consulente freelance con partita IVA che normalmente dovrebbe versare 80 euro di IVA a marzo, potrà rimandare questo versamento e cumularlo con quello del mese di aprile. Se ad aprile l’importo da versare è di 150 euro, effettuerà un unico versamento di 230 euro, semplificando così i propri adempimenti.

Nuove scadenze per le dichiarazioni fiscali

Il decreto modifica in modo significativo le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali:

  • Dichiarazioni dei redditi e IRAP:
    • Nuova scadenza: 31 ottobre (invece del 30 settembre)
    • Questo cambiamento offre un mese in più ai contribuenti e ai professionisti per preparare e presentare le dichiarazioni.
  • Dichiarazioni dei soggetti IRES:
    • Nuova scadenza: ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta
    • Questa modifica allinea la scadenza per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare.
  • Presentazione anticipata:
    • Dal 2025, sarà possibile presentare le dichiarazioni a partire dal 15 aprile.
    • Questa novità permette ai contribuenti più organizzati di adempiere in anticipo ai propri obblighi fiscali.

Esempio pratico: Una S.r.l. con esercizio sociale che chiude il 30 giugno 2024 avrà tempo fino al 30 aprile 2025 per presentare la dichiarazione dei redditi relativa a quell’esercizio, invece del precedente termine del 31 marzo.

Modifica dei termini di versamento

Il decreto interviene anche sui termini di versamento delle imposte:

  • Proroga del termine ordinario:
    • Il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dell’IRPEF, delle relative addizionali, dell’IRAP e della flat tax del 15% per i contribuenti in regime forfettario viene prorogato dal 30 giugno al 31 luglio.
  • Proroga del termine con maggiorazione:
    • Il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% viene spostato dal 31 luglio al 30 agosto.

Queste modifiche offrono ai contribuenti e ai professionisti più tempo per effettuare i calcoli necessari e pianificare i versamenti.

Esempio pratico: Un libero professionista che normalmente avrebbe dovuto versare il saldo IRPEF 2023 e il primo acconto 2024 entro il 30 giugno 2024, avrà ora tempo fino al 31 luglio 2024 per effettuare il versamento senza maggiorazioni. Se decidesse di usufruire della proroga con maggiorazione, potrà versare entro il 30 agosto 2024 con un’aggiunta dello 0,4% sull’importo dovuto.

Concordato preventivo biennale: un nuovo approccio alla tassazione

Il concordato preventivo biennale è un nuovo istituto introdotto dalla riforma fiscale che permette ai contribuenti di accordarsi preventivamente con il fisco sul reddito da dichiarare per i due anni successivi. Il decreto correttivo apporta alcune modifiche significative a questo regime.

Cause di esclusione

Vengono introdotte nuove cause di esclusione dal concordato preventivo biennale, tra cui:

  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti
  • Condanna per reati tributari nei tre periodi d’imposta precedenti
  • Omesso versamento di imposte e contributi di importo complessivo superiore a 50.000 euro
  • Presenza di debiti tributari affidati agli agenti della riscossione di importo superiore a 100.000 euro
  • Mancata presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per tutti i trimestri dell’anno precedente

Queste esclusioni mirano a garantire che solo i contribuenti con una storia fiscale solida possano accedere al regime del concordato preventivo biennale.

Determinazione degli acconti

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP sono calcolati sulla base dell’imposta concordata, anziché su quella dell’anno precedente. Questo cambiamento ha diverse implicazioni:

  • Maggiore prevedibilità: I contribuenti avranno una chiara visione degli importi da versare in anticipo.
  • Potenziale riduzione del carico fiscale iniziale: Se il reddito concordato è inferiore a quello dell’anno precedente, gli acconti saranno più bassi.
  • Necessità di una pianificazione accurata: I contribuenti dovranno valutare attentamente il reddito da concordare, considerando le prospettive future della loro attività.

Esempio pratico: Un’impresa aderisce al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026, concordando un reddito di 100.000 euro per ciascun anno. Nel 2024, l’impresa aveva realizzato un reddito di 120.000 euro. Gli acconti per il 2025 saranno calcolati sul reddito concordato di 100.000 euro, risultando più bassi rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti basandosi sul reddito 2024.

Termini di adesione

Il decreto modifica anche i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale:

  • La proposta di concordato sarà resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno di ciascun anno.
  • Il contribuente avrà tempo fino al 31 luglio (invece del 15 luglio) per aderire alla proposta o presentare una proposta alternativa.

Questa estensione dei termini offre ai contribuenti più tempo per valutare attentamente la proposta dell’Agenzia delle Entrate e decidere se aderire o proporre alternative.

Effetti dell’adesione al concordato

L’adesione al concordato preventivo biennale comporta diversi effetti significativi:

  • Determinazione del reddito: Il reddito imponibile per i due anni del concordato non può essere inferiore a quello proposto dall’Agenzia delle Entrate o concordato con il contribuente.
  • Limitazione dei controlli: L’Agenzia delle Entrate non effettuerà accertamenti sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo, a meno che non emergano nuovi elementi che facciano presumere una maggiore capacità contributiva.
  • Riduzione delle sanzioni: In caso di accertamento basato su nuovi elementi, le sanzioni sono ridotte alla metà del minimo previsto dalla legge.
  • Effetto premiale sugli ISA: L’adesione al concordato è considerata ai fini del raggiungimento del livello di affidabilità fiscale necessario per accedere al regime premiale degli ISA.

Esempio pratico: Un architetto aderisce al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026, concordando un reddito di 80.000 euro all’anno. Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate scopre che l’architetto ha ricevuto un importante incarico non dichiarato che avrebbe aumentato il suo reddito a 120.000 euro. In questo caso, l’Agenzia potrà effettuare un accertamento, ma le eventuali sanzioni saranno ridotte del 50%.

Conclusioni e implicazioni per i contribuenti

Le modifiche introdotte dal decreto correttivo della riforma fiscale rappresentano un significativo passo avanti nella modernizzazione del sistema tributario italiano. Ecco le principali implicazioni per i contribuenti:

  • Maggiore collaborazione fisco-contribuente: Il potenziamento del regime di cooperative compliance e l’introduzione del concordato preventivo biennale mirano a creare un rapporto più collaborativo tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti.
  • Semplificazione degli adempimenti: Le nuove scadenze e le soglie minime per i versamenti dovrebbero ridurre il carico burocratico per imprese e professionisti.
  • Maggiore certezza fiscale: Strumenti come il concordato preventivo biennale offrono ai contribuenti una maggiore prevedibilità del carico fiscale.
  • Necessità di una pianificazione fiscale più accurata: Le nuove norme richiedono ai contribuenti una maggiore attenzione nella pianificazione fiscale e nella gestione del rischio fiscale.
  • Ampliamento dei servizi digitali: L’estensione della dichiarazione precompilata ai titolari di partita IVA rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione del fisco.

Per trarre il massimo vantaggio da queste novità, i contribuenti dovrebbero:

  • Valutare attentamente l’opportunità di aderire al regime di cooperative compliance o al concordato preventivo biennale, considerando costi e benefici.
  • Aggiornare i propri sistemi di gestione del rischio fiscale per allinearsi ai nuovi requisiti.
  • Pianificare con anticipo i versamenti e le scadenze fiscali, sfruttando le nuove tempistiche.
  • Investire nella formazione del personale o nella consulenza professionale per comprendere appieno le implicazioni delle nuove norme.

In conclusione, la riforma fiscale 2024 rappresenta un importante tentativo di modernizzare il sistema tributario italiano, bilanciando le esigenze di semplificazione e certezza dei contribuenti con quelle di controllo e riscossione dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà in larga misura dalla capacità dei contribuenti di adattarsi alle nuove regole e dall’abilità dell’amministrazione finanziaria di implementare efficacemente i nuovi strumenti.

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