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Le Nuove Definizioni e Norme per Crediti Inesistenti e Non Spettanti nella riforma delle sanzioni tributarie

27 Maggio, 2024

Il recente schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta un passo significativo nella revisione del sistema sanzionatorio tributario italiano. Tra gli aspetti più rilevanti, si annoverano le nuove definizioni di crediti “non spettanti” e “inesistenti”, Questi reati tributari hanno suscitato numerose controversie interpretative nel corso degli anni, solo parzialmente risolte dalla giurisprudenza. Le novità legislative mirano a fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica in un ambito cruciale per le imprese e i contribuenti, garantendo al contempo un’applicazione più equa delle sanzioni.

La nuova defizione di crediti Crediti Inesistenti

Secondo le nuove definizioni, rientrano nella categoria dei “crediti inesistenti”:

  • I crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento. Ad esempio, un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo potrebbe essere considerato inesistente se l’impresa non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, come l’effettiva realizzazione di progetti di ricerca o l’entità delle spese sostenute.
  • I crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. In questo caso, il contribuente potrebbe aver presentato documentazione contraffatta o simulato operazioni inesistenti al fine di ottenere indebitamente un credito fiscale.

Esempio pratico: Un’impresa richiede un credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori disabili presentando false certificazioni di disabilità o contratti di lavoro fittizi. In questo scenario, il credito sarebbe considerato “inesistente” poiché basato su documentazione fraudolenta e requisiti soggettivi non soddisfatti.

La nuova definizione di Crediti Non Spettanti

La categoria dei “crediti non spettanti” include:

  • I crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento. Ad esempio, un’impresa potrebbe aver fruito di un credito d’imposta in modo difforme rispetto alle modalità previste dalla legge o aver superato l’importo massimo consentito.
  • I crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. In altre parole, l’impresa potrebbe soddisfare i requisiti formali, ma non rispettare ulteriori condizioni sostanziali necessarie per fruire legittimamente del credito.
  • I crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. Questo potrebbe verificarsi quando un’impresa non rispetta gli obblighi amministrativi previsti dalla legge per poter fruire di un determinato credito fiscale.

Esempio pratico: Un’azienda agricola fruisce di un credito d’imposta per l’acquisto di macchinari, ma supera l’importo massimo consentito dalla normativa. In questo caso, la parte eccedente sarebbe considerata un “credito non spettante”.

Conclusioni

Le nuove norme introdotte dallo schema di decreto legislativo rappresentano un passo importante verso una maggiore chiarezza e certezza giuridica nel sistema penal-tributario. Le definizioni di crediti inesistenti e non spettanti mirano a risolvere alcune delle principali criticità interpretative emerse negli ultimi anni.

Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’applicazione pratica di queste norme da parte degli operatori del diritto e delle autorità competenti, al fine di valutarne l’effettiva efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati.


Domande e Risposte

D: Quali sono le principali differenze tra crediti inesistenti e crediti non spettanti?

R: I crediti inesistenti sono quelli per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla legge, oppure quelli basati su documentazione falsa o fraudolenta. I crediti non spettanti, invece, sono quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste, in misura eccedente rispetto a quanto consentito, o in mancanza di ulteriori elementi o qualità richieste.

D: Quali sono i vantaggi delle nuove norme per le imprese e i contribuenti?

R: Le nuove norme mirano a fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica in un ambito cruciale come quello dei reati tributari. Le definizioni di crediti inesistenti e non spettanti, consentono una valutazione più equa delle situazioni concrete, tenendo conto delle reali circostanze economiche e finanziarie delle imprese.

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