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Le società sportive dilettantistiche tra esclusione ed esenzione IVA: come navigare nel complesso quadro normativo

8 Marzo, 2024

 

Le società sportive dilettantistiche (SSD) si trovano oggi ad affrontare un panorama fiscale in costante evoluzione, caratterizzato da un intreccio di norme che regolano il trattamento IVA delle loro prestazioni. Il fulcro della questione ruota attorno al doppio regime attualmente in vigore: da un lato, l’esclusione IVA prevista dall’art. 4 del DPR 633/1972, e dall’altro, l’esenzione introdotta dalle recenti modifiche normative. Comprendere le differenze e le implicazioni di questi due regimi è fondamentale per le SSD, al fine di gestire correttamente gli adempimenti fiscali e pianificare le proprie attività.

Il regime di esclusione IVA: una proroga fino al 31/12/2024

Attualmente, e fino al 31 dicembre 2024, le SSD beneficiano del regime di esclusione IVA previsto dall’art. 4 del DPR 633/1972. Tale norma prevede che i corsi resi dalle SSD in conformità agli scopi istituzionali, a fronte di corrispettivi specifici per associati, tesserati o partecipanti, siano esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. Questo significa che per tali prestazioni non sussiste l’obbligo di emettere fattura né di versare l’imposta. La ratio di questa disposizione risiede nel riconoscimento del valore sociale e formativo dello sport dilettantistico, che giustifica un trattamento fiscale agevolato. Tuttavia, è importante sottolineare che l’esclusione opera solo per le prestazioni rese nei confronti di soggetti che hanno un rapporto associativo o di tesseramento con la SSD.

L’esenzione IVA dal 1/1/2025: un ambito più ampio

Il regime di esclusione IVA per le SSD ha però una data di scadenza: il 31 dicembre 2024. A partire dal 1 gennaio 2025, per effetto delle modifiche introdotte dal DL 146/2021, le prestazioni rese dalle SSD saranno infatti soggette ad IVA, ma in regime di esenzione. Questa novità segna un passaggio cruciale per le SSD, che dovranno adeguare i propri processi amministrativi e gestionali per far fronte ai nuovi adempimenti IVA. Tuttavia, il regime di esenzione presenta anche alcuni vantaggi rispetto all’esclusione. In primo luogo, l’ambito di applicazione dell’esenzione è più ampio, poiché include le prestazioni rese a “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”, a prescindere da un valido rapporto associativo o di tesseramento. Ciò significa che le SSD potranno offrire i propri servizi anche a soggetti esterni, senza perdere il beneficio dell’esenzione IVA.

Le prestazioni didattiche e formative: l’interpretazione autentica del DL 75/2023

Un ulteriore elemento di complessità nel quadro normativo è rappresentato dalla norma di interpretazione autentica introdotta dal DL 75/2023. Questa disposizione riguarda specificamente le prestazioni di servizi, incluse quelle didattiche e formative, connesse con la pratica dello sport e rese da organismi senza scopo di lucro, tra cui le SSD. Secondo l’interpretazione fornita, tali prestazioni sono da considerarsi esenti IVA. Questa previsione si affianca al regime di esenzione generale introdotto dal DL 146/2021, creando di fatto un doppio binario per le SSD. Da un lato, le prestazioni rese nell’ambito dell’attività istituzionale saranno soggette all’esenzione IVA dal 1/1/2025, mentre dall’altro, le prestazioni didattiche e formative godono già di un’esenzione specifica. Questa sovrapposizione di norme richiede una attenta valutazione da parte delle SSD, al fine di individuare correttamente il regime applicabile alle diverse tipologie di prestazioni.

Regime di Eclusione IVA Vs Regime di Esenzione IVA per le SSD

La differenza principale tra il regime di esclusione IVA e quello di esenzione per le società sportive dilettantistiche (SSD) risiede nell’ambito di applicazione e nelle implicazioni fiscali.

Il regime di esclusione IVA, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevede che le prestazioni rese dalle SSD in conformità agli scopi istituzionali, a fronte di corrispettivi specifici per associati, tesserati o partecipanti, siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Ciò significa che per tali prestazioni:

  1. Non sussiste l’obbligo di emettere fattura.
  2. Non è necessario versare l’imposta.
  3. L’ambito di applicazione è limitato alle prestazioni rese a soggetti che hanno un rapporto associativo o di tesseramento con la SSD.

Al contrario, il regime di esenzione IVA, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025, prevede che le prestazioni rese dalle SSD siano soggette ad IVA, ma in regime di esenzione. Questo comporta che:

  1. Sussiste l’obbligo di emettere fattura, indicando l’applicazione dell’esenzione IVA.
  2. Non è necessario versare l’imposta, ma occorre comunque presentare la dichiarazione IVA.
  3. L’ambito di applicazione è più ampio, poiché include le prestazioni rese a “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”, a prescindere da un valido rapporto associativo o di tesseramento.

In sintesi, mentre il regime di esclusione IVA esenta completamente le SSD dagli adempimenti IVA per le prestazioni rese a soggetti “interni”, il regime di esenzione richiede comunque l’emissione di fatture e la presentazione della dichiarazione IVA, pur non comportando il versamento dell’imposta. Inoltre, l’esenzione IVA ha un ambito di applicazione più esteso, consentendo alle SSD di offrire i propri servizi anche a soggetti esterni senza perdere il beneficio fiscale.

Servizi offerti a “Tesserati” e “Non tesserati”: cosa cambia

Vediamo cosa cambia in termini pratici quando si vanno ad erogare servizi a frequentatori tesserati e non tesserati

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

A partire dal 1 gennaio 2025, i servizi sportivi erogati dalle società sportive dilettantistiche (SSD) ai non tesserati e ai non soci rientreranno nell’esenzione IVA, esattamente come per i tesserati e i soci. Questo cambiamento è stato introdotto dalle modifiche normative apportate dal DL 146/2021, che ha esteso l’ambito di applicazione dell’esenzione IVA per le SSD. La nuova disposizione prevede che le prestazioni rese dalle SSD a “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica” siano esenti da IVA, indipendentemente dall’esistenza di un valido rapporto associativo o di tesseramento.

In altre parole, dal 1 gennaio 2025, le SSD potranno offrire i propri servizi sportivi sia ai propri tesserati e soci, sia a soggetti esterni, applicando in entrambi i casi l’esenzione IVA. Questa novità rappresenta un’importante opportunità per le SSD, che potranno ampliare la propria base di utenti senza dover rinunciare ai benefici fiscali previsti dalla normativa.

Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante l’esenzione IVA, le SSD saranno comunque tenute ad adempiere agli obblighi formali, come l’emissione di fatture con l’indicazione dell’applicazione dell’esenzione e la presentazione della dichiarazione IVA. Sarà quindi necessario adeguare i processi amministrativi e gestionali per far fronte a questi adempimenti, garantendo al contempo la corretta applicazione del regime di esenzione IVA.

In conclusione, l’estensione dell’esenzione IVA ai servizi sportivi erogati ai non tesserati e ai non soci a partire dal 1 gennaio 2025 rappresenta un significativo passo avanti per le SSD, che potranno ampliare la propria offerta e raggiungere un pubblico più vasto, beneficiando al contempo di un trattamento fiscale agevolato.

Imposte sui Redditi (IRES e IRAP)

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il trattamento dei servizi offerti dalle società sportive dilettantistiche (SSD) ai tesserati e ai non tesserati presenta alcune differenze. Nel caso dei servizi offerti ai tesserati, le SSD godono del regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo significa che i corrispettivi percepiti per le prestazioni rese ai propri associati o tesserati non concorrono alla formazione del reddito imponibile, a condizione che le SSD siano in possesso dei requisiti statutari e documentali previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda i servizi offerti ai non tesserati, invece, la situazione è diversa. I corrispettivi percepiti per tali prestazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie previste per le società e gli enti commerciali. Tuttavia, è importante sottolineare che le SSD possono optare per il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991, che prevede una tassazione agevolata sui proventi commerciali.

In sintesi, mentre i servizi offerti ai tesserati beneficiano del regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi, i servizi offerti ai non tesserati concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono soggetti a tassazione ordinaria. Tuttavia, le SSD possono optare per il regime forfetario della Legge 398/1991, che consente una tassazione agevolata sui proventi commerciali, compresi quelli derivanti dai servizi offerti ai non tesserati.

Casi pratici e esempi

Per comprendere meglio l’impatto del doppio regime IVA sulle SSD, è utile analizzare alcuni casi concreti:

Esempio #1

Una SSD organizza un corso di calcio per i propri tesserati nel 2023, richiedendo una quota di partecipazione. Tale prestazione rientra nel regime di esclusione IVA previsto dall’art. 4 del DPR 633/1972, pertanto non sarà soggetta ad IVA.

Esempio #2

La stessa SSD decide di aprire il corso di calcio anche a soggetti non tesserati a partire dal 2025. In questo caso, la prestazione sarà soggetta ad IVA, ma in regime di esenzione, secondo le modifiche introdotte dal DL 146/2021.

Esempio #3

Nel 2024, la SSD organizza un corso di formazione per allenatori di calcio. Secondo la norma di interpretazione autentica del DL 75/2023, tale prestazione didattica e formativa è da considerarsi esente IVA, indipendentemente dal fatto che i partecipanti siano tesserati o meno.

Esempio #4

La SSD affitta il proprio campo di calcio a terzi per eventi non sportivi. Questa prestazione non rientra né nel regime di esclusione né in quello di esenzione, pertanto sarà soggetta ad IVA secondo le regole ordinarie.

Conclusioni

Il quadro normativo che regola il trattamento IVA delle prestazioni rese dalle SSD è caratterizzato da una complessità crescente, dovuta alla coesistenza di diverse disposizioni e alla loro evoluzione nel tempo. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione, previsto per il 1 gennaio 2025, rappresenta una sfida significativa per le SSD, che dovranno adeguare i propri processi gestionali e amministrativi. Al contempo, la norma di interpretazione autentica introdotta dal DL 75/2023 crea un ulteriore livello di complessità, prevedendo un’esenzione specifica per le prestazioni didattiche e formative.

In questo contesto, è fondamentale per le SSD acquisire una piena comprensione delle norme in vigore e delle loro implicazioni pratiche. Solo attraverso una gestione consapevole e puntuale degli adempimenti fiscali sarà possibile navigare con successo nel complesso quadro normativo e continuare a svolgere la propria attività di promozione dello sport dilettantistico. L’assistenza di professionisti qualificati e un costante aggiornamento sulle novità legislative saranno elementi chiave per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità offerte dal nuovo regime IVA.


Domande e risposte frequenti

Qual è la differenza principale tra il regime di esclusione IVA e quello di esenzione per le SSD?
Il regime di esclusione IVA, attualmente in vigore fino al 31/12/2024, prevede che le prestazioni rese dalle SSD in conformità agli scopi istituzionali, a fronte di corrispettivi specifici per associati, tesserati o partecipanti, siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Dal 1/1/2025, tali prestazioni saranno invece soggette ad IVA, ma in regime di esenzione, con un ambito di applicazione più ampio che include anche le prestazioni rese a soggetti non tesserati.

Cosa prevede la norma di interpretazione autentica introdotta dal DL 75/2023?
La norma di interpretazione autentica riguarda le prestazioni di servizi, incluse quelle didattiche e formative, connesse con la pratica dello sport e rese da organismi senza scopo di lucro, tra cui le SSD. Secondo tale interpretazione, queste prestazioni sono da considerarsi esenti IVA, creando di fatto un doppio binario per le SSD.

Come devono comportarsi le SSD per gestire correttamente gli adempimenti IVA?
Le SSD devono valutare attentamente la natura delle proprie prestazioni e il periodo di riferimento per determinare il corretto trattamento IVA. È fondamentale acquisire una piena comprensione delle norme in vigore e delle loro implicazioni pratiche, adeguando i processi gestionali e amministrativi. L’assistenza di professionisti qualificati e un costante aggiornamento sulle novità legislative sono elementi chiave per affrontare le sfide future.

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