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L’estensione dell’accertamento esecutivo nel nuovo schema di decreto attuativo sulla riscossione

15 Marzo, 2024

Il sistema di riscossione tributaria in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, grazie all’introduzione di nuove disposizioni che mirano a semplificare e accelerare le procedure di recupero delle somme dovute all’Erario. In particolare, lo schema di decreto attuativo sulla riscossione, in linea con la legge delega che prevede il graduale superamento del ruolo, introduce importanti novità in materia di accertamento esecutivo, ampliandone l’ambito di applicazione a una serie di atti precedentemente esclusi.

L’accertamento esecutivo: uno strumento per la riscossione diretta

L’accertamento esecutivo è uno strumento che consente al Fisco di procedere direttamente all’esecuzione forzata sui beni del contribuente, senza la necessità di emettere e notificare una cartella di pagamento. Introdotto inizialmente per i soli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, questo istituto si caratterizza per la sua efficacia e rapidità nel recupero delle somme dovute.

Una volta notificato l’atto di accertamento esecutivo, il contribuente ha a disposizione un termine di 60 giorni per pagare quanto dovuto o per presentare ricorso. In caso di mancato pagamento o di rigetto del ricorso, l’Amministrazione finanziaria può avviare le procedure esecutive, come il pignoramento dei beni o l’iscrizione di ipoteca, senza dover attendere l’emissione e la notifica di una cartella di pagamento.

L’estensione agli atti di recupero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni non spettanti

Una delle principali novità introdotte dallo schema di decreto attuativo riguarda l’estensione dell’accertamento esecutivo agli atti di recupero dei crediti d’imposta, disciplinati nel nuovo articolo 38-bis del DPR 600/1973, recentemente introdotto con la riforma dell’accertamento con adesione. In passato, per tali atti era necessario seguire la procedura ordinaria, che prevedeva l’emissione di una cartella di pagamento. Con le nuove disposizioni, invece, il Fisco potrà procedere direttamente all’esecuzione forzata, accelerando i tempi di recupero delle somme dovute.

Analogamente, anche gli avvisi di recupero di agevolazioni non spettanti assumeranno la forma dell’atto esecutivo. Ciò significa che, una volta notificato l’avviso, il contribuente avrà 60 giorni per pagare o presentare ricorso, dopodiché il Fisco potrà avviare le procedure esecutive senza ulteriori formalità.

L’applicazione alle sanzioni tributarie e la tutela del contribuente

Un’altra importante novità riguarda l’applicazione dell’accertamento esecutivo agli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie. In questo caso, il legislatore ha previsto una specifica tutela per il contribuente, stabilendo che, in caso di ricorso, l’esecutività dell’atto è sospesa fino alla sentenza di primo grado.

Tale disposizione mira a garantire al contribuente la possibilità di contestare la sanzione irrogata prima che il Fisco possa procedere all’esecuzione forzata, evitando così il rischio di un prelievo indebito. Tuttavia, una volta confermata la sanzione in primo grado, l’Amministrazione finanziaria potrà avviare le procedure esecutive senza dover emettere una cartella di pagamento.

L’introduzione nel settore delle imposte indirette sui trasferimenti

Lo schema di decreto prevede l’estensione dell’accertamento esecutivo anche al settore delle imposte indirette sui trasferimenti, come l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e catastali e l’imposta di bollo. In particolare, assumeranno la forma dell’atto esecutivo:

  • gli avvisi di accertamento valore e di occultazione di corrispettivo ai fini del tributo di registro;
  • gli avvisi di recupero di agevolazioni precedentemente concesse;
  • gli avvisi di liquidazione e accertamento ai fini dell’imposta sulle successioni;
  • gli avvisi di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali;
  • gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche.

Anche in questi casi, il contribuente avrà 60 giorni dalla notifica dell’atto per pagare o presentare ricorso, dopodiché il Fisco potrà avviare le procedure esecutive senza ulteriori formalità.

Il mantenimento della procedura ordinaria per i controlli automatizzati

È importante sottolineare che l’estensione dell’accertamento esecutivo non riguarda i controlli automatizzati sulle dichiarazioni, come le liquidazioni e i controlli formali. Per tali atti, continuerà ad essere applicata la procedura ordinaria, che prevede l’emissione di una comunicazione di irregolarità e, successivamente, di una cartella di pagamento.

La ratio di questa scelta risiede nella natura stessa dei controlli automatizzati, che si basano su incroci di dati e possono dar luogo a errori o inesattezze. Pertanto, si è ritenuto opportuno mantenere la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione prima dell’emissione di una cartella di pagamento, evitando così il rischio di esecuzioni forzate ingiustificate.

L’impatto sulla semplificazione e l’accelerazione delle procedure di riscossione

L’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’accertamento esecutivo risponde all’esigenza di semplificare e accelerare le procedure di riscossione, riducendo i tempi di recupero delle somme dovute all’Erario. L’eliminazione della fase intermedia di emissione e notifica della cartella di pagamento consente infatti di velocizzare l’iter di riscossione, riducendo al contempo i costi amministrativi.

Tuttavia, è fondamentale che tale processo avvenga nel rispetto dei diritti dei contribuenti e garantendo adeguate tutele in caso di contestazione degli atti. In particolare, sarà necessario assicurare la piena informazione dei contribuenti riguardo alle nuove procedure e ai termini per l’esercizio del diritto di difesa, evitando così il rischio di esecuzioni forzate ingiustificate o sproporzionate.

Esempi pratici

  1. Un contribuente riceve un avviso di recupero di un credito d’imposta nella forma dell’accertamento esecutivo. In tal caso, il Fisco potrà procedere direttamente all’esecuzione forzata sui beni del contribuente, senza dover emettere e notificare una cartella di pagamento.
  2. A seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi, viene riscontrata un’irregolarità. In questo caso, il contribuente riceverà una comunicazione di irregolarità e, successivamente, una cartella di pagamento, secondo la procedura ordinaria.
  3. Un contribuente riceve un avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella forma dell’accertamento esecutivo. Anche in questo caso, il Fisco potrà procedere direttamente all’esecuzione forzata, senza la necessità di emettere una cartella di pagamento.

Conclusioni

L’estensione dell’accertamento esecutivo rappresenta una riforma significativa del sistema di riscossione tributaria in Italia, che mira a rendere più efficiente il processo di recupero delle somme dovute all’Erario. L’ampliamento dell’ambito di applicazione di questo istituto a una serie di atti precedentemente esclusi, come quelli relativi al recupero dei crediti d’imposta, delle agevolazioni non spettanti, delle sanzioni tributarie e delle imposte indirette sui trasferimenti, costituisce un passo importante verso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di riscossione.

Tuttavia, sarà fondamentale monitorare attentamente l’applicazione delle nuove disposizioni, al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze di celerità dell’azione di riscossione e la tutela dei diritti dei contribuenti. In particolare, sarà necessario assicurare adeguate tutele in caso di contestazione degli atti, evitando il rischio di esecuzioni forzate ingiustificate o sproporzionate.


Domande e risposte

D: Quali sono le principali novità introdotte dallo schema di decreto attuativo sulla riscossione in materia di accertamento esecutivo?
R: Lo schema di decreto prevede l’estensione dell’accertamento esecutivo agli atti di recupero dei crediti d’imposta, agli avvisi di recupero di agevolazioni non spettanti, agli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni e agli atti relativi alle imposte indirette sui trasferimenti.

D: Cosa cambia per i controlli automatizzati sulle dichiarazioni?
R: Per i controlli automatizzati, come le liquidazioni e i controlli formali, non sono previste modifiche. Continuerà ad essere applicata la procedura ordinaria, che prevede l’emissione di una comunicazione di irregolarità e, successivamente, di una cartella di pagamento.

D: Cosa succede in caso di ricorso contro un atto di irrogazione delle sanzioni nella forma dell’accertamento esecutivo?
R: In caso di ricorso, l’esecutività dell’atto di irrogazione delle sanzioni sarà sospesa fino alla sentenza di primo grado. Ciò garantisce al contribuente la possibilità di contestare la sanzione prima che il Fisco possa procedere all’esecuzione forzata.

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