L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova fase di controlli fiscali attraverso l’incrocio tra i dati delle fatture elettroniche e le dichiarazioni IVA dell’anno 2022. Il provvedimento n. 176284/2025, pubblicato l’11 aprile 2025, segna l’inizio di una raffica di lettere di compliance destinate ai titolari di partita IVA che presentano disallineamenti tra i dati trasmessi.
Il meccanismo di controllo dei dati fiscali
Il sistema di verifica implementato dall’Amministrazione finanziaria mette a confronto tre principali fonti informative. In primo luogo, vengono esaminati i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni. In secondo luogo, l’Agenzia analizza i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015. Infine, vengono considerati i dati indicati nella Dichiarazione IVA 2022 che evidenziano potenziali anomalie dichiarative.
Questo meccanismo rappresenta uno degli strumenti più efficaci di cui dispone l’Agenzia delle Entrate per individuare discrepanze tra quanto comunicato attraverso le fatture elettroniche e quanto dichiarato ai fini IVA, con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
Modalità di notifica delle anomalie riscontrate
Le comunicazioni di compliance verranno trasmesse attraverso due canali principali. Il primo canale consiste nell’invio di comunicazioni via PEC agli indirizzi registrati dai contribuenti. Il secondo prevede la notifica nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”.
Il contribuente riceverà informazioni dettagliate che permetteranno di identificare con precisione le anomalie riscontrate. In particolare, la comunicazione conterrà il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA oggetto di verifica, nonché i dati dichiarativi relativi alle operazioni attive imponibili e alle operazioni passive in regime di inversione contabile. Sarà inoltre indicato l’importo complessivo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente secondo la normativa vigente, così come l’ammontare delle operazioni che non risulterebbero correttamente dichiarate. La comunicazione includerà altresì i dati identificativi dei clienti e fornitori coinvolti nelle operazioni oggetto di verifica.
Dati oggetto di controllo nella dichiarazione IVA
Il sistema analizza specificamente alcuni campi della dichiarazione IVA, confrontandoli con i dati delle fatture elettroniche. Per le operazioni attive imponibili, viene considerata la somma algebrica dei righi:
- VE24, colonna 1 (Totale imponibile)
- VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi)
- VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter)
- VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione)
Per quanto riguarda le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, vengono considerati gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da VJ6 a VJ8 e da VJ12 a VJ17.
Tipologie di operazioni sotto la lente del Fisco
Le verifiche si concentrano su due principali categorie di operazioni. Da un lato, le operazioni attive imponibili, ovvero tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad IVA effettuate dal contribuente. Dall’altro lato, le operazioni passive in regime di inversione contabile, disciplinate dai commi 5 e 6 dell’art. 17 e dai commi 7 e 8 dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.
Particolare attenzione viene riservata ai corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, con un controllo analitico distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”.
Come regolarizzare la propria posizione fiscale
I contribuenti che ricevono una lettera di compliance hanno diverse possibilità di azione. Possono innanzitutto richiedere informazioni aggiuntive all’Agenzia delle Entrate. In alternativa o in aggiunta, hanno facoltà di segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a proprio favore non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria. Infine, possono procedere a regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi.
La regolarizzazione può avvenire mediante ravvedimento operoso, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. del 14 giugno 2024, n. 87 (riforma delle sanzioni tributarie). Questo istituto consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni in proporzione al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Vantaggi del ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento prezioso per i contribuenti che intendono mettersi in regola. Tra i principali vantaggi figura innanzitutto la riduzione significativa delle sanzioni applicabili. Vi è inoltre la possibilità di evitare verifiche fiscali più approfondite. Non da ultimo, il contribuente ha l’opportunità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale.
È fondamentale sottolineare che, per beneficiare pienamente delle riduzioni previste, bisogna agire tempestivamente dopo la ricezione della comunicazione di compliance.