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Informativa Erogazioni Pubbliche: indicazioni utili per Enti e Imprese

18 Maggio, 2024

In un’era di maggiore trasparenza e responsabilità, la legge italiana ha introdotto specifici obblighi di informativa per i soggetti che ricevono erogazioni pubbliche, come sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti. Questa disposizione mira a garantire la trasparenza nell’uso dei fondi pubblici e a promuovere la responsabilità da parte dei beneficiari. Questo articolo fornisce una guida completa sulla legge, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di adempimento, presentando esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni. Verranno affrontati in dettaglio i soggetti obbligati, l’ambito di applicazione, le modalità di rendicontazione e gli adempimenti specifici per ciascuna categoria di soggetti.

Contesto Normativo

La legge 4 agosto 2017, n. 124, agli articoli da 125 a 129, ha introdotto specifici obblighi di informativa per i soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Questi obblighi mirano a garantire la trasparenza nell’uso dei fondi pubblici e a promuovere la responsabilità da parte dei beneficiari, consentendo una maggiore tracciabilità delle risorse pubbliche e una maggiore accountability da parte di enti e imprese.

Soggetti Obbligati

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie principali:

    • Enti non commerciali: Questa categoria comprende associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Questi enti sono tenuti a pubblicare le informazioni relative alle erogazioni ricevute nell’esercizio finanziario precedente, in alternativa, sui propri siti Internet o nella Nota integrativa del bilancio, se predisposta. Nel caso in cui l’ente non disponga di un sito Internet, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, gli obblighi possono essere adempiuti attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente o sul sito Internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
    • Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese: Questa categoria comprende i soggetti che esercitano attività di cui all’articolo 2195 del Codice Civile e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese. Queste imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi alle erogazioni ricevute nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (se esistente).

Per entrambe le categorie, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

Ambito Oggettivo di Applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Ciò significa che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto o un risarcimento.

Ai fini degli obblighi in esame, non sembrano rilevanti:

  • La localizzazione geografica del soggetto beneficiario, né lo scopo per il quale l’erogazione viene ricevuta.
  • Le modalità di fruizione del beneficio (agevolazioni finanziarie oppure agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d’imposta).
  • La procedura per l’ottenimento dell’erogazione (agevolazioni automatiche oppure agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all’accertamento – da parte dell’ente erogante – della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva).

Secondo Assonime, i versamenti dei contributi associativi per l’adesione ad associazioni di categoria e territoriali non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione degli obblighi di trasparenza in esame.

Provenienza delle Erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e da soggetti quali:

  • Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni
  • Istituzioni universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
  • Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale
  • Agenzie ministeriali
  • Autorità portuali
  • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
  • Enti pubblici economici e ordini professionali
  • Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate (salvo alcune eccezioni)
  • Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati in modo maggioritario da Pubbliche Amministrazioni
  • Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Erogazioni Indicate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), la pubblicazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari.

Limite di Valore

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Modalità di Rendicontazione

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre quindi applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Per le erogazioni in natura, sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti o, nel caso di beni acquisiti a titolo gratuito, nell’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso rifer

imento alla norma di legge, indicando:

  • Dati identificativi del soggetto beneficiario (denominazione, codice fiscale, sede legale, ecc.)
  • Dati identificativi del soggetto erogante (denominazione, codice fiscale, sede legale, ecc.)
  • Importo dell’erogazione ricevuta
  • Periodo amministrativo di incasso (esercizio finanziario in cui è stata ricevuta l’erogazione)
  • Breve descrizione della causale dell’attribuzione (ad esempio, contributo per progetto di ricerca, finanziamento per attività di formazione, ecc.)

È opportuno che le informazioni siano pubblicate in un’apposita sezione del sito web dell’ente o dell’impresa, facilmente accessibile e consultabile, oppure in un’apposita sezione della Nota integrativa, a seconda dei casi.

Esempio Pratico

Supponiamo che l’associazione ambientalista “Verde Futuro” abbia ricevuto, nel corso dell’anno 2023, un contributo di 20.000 euro dal Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione sulle energie rinnovabili. L’associazione dovrà quindi pubblicare, entro il 30 giugno 2024, sul proprio sito Internet o nella Nota integrativa del bilancio (se predisposta), le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del soggetto beneficiario: Associazione “Verde Futuro”, codice fiscale 12345678901, sede legale in Via delle Querce 10, Roma
  • Dati identificativi del soggetto erogante: Ministero dell’Ambiente, codice fiscale 98765432109, sede legale in Via Cristoforo Colombo 44, Roma
  • Importo dell’erogazione ricevuta: 20.000 euro
  • Periodo amministrativo di incasso: 2023
  • Causale dell’attribuzione: Contributo per la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione sulle energie rinnovabili

Queste informazioni dovrebbero essere pubblicate in un’apposita sezione del sito web dell’associazione, facilmente accessibile e consultabile, oppure in un’apposita sezione della Nota integrativa del bilancio, se l’associazione è tenuta a redigerla.

Adempimenti per le Imprese

Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Nel caso delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa, le informazioni dovranno essere pubblicate sul sito Internet dell’impresa o, in mancanza, su analoghi portali digitali.

Le informazioni da pubblicare sono sostanzialmente le stesse previste per gli enti non commerciali, ossia:

  • Dati identificativi del soggetto beneficiario
  • Dati identificativi del soggetto erogante
  • Importo dell’erogazione ricevuta
  • Periodo amministrativo di incasso
  • Breve descrizione della causale dell’attribuzione

È opportuno che le informazioni siano pubblicate in un’apposita sezione del sito web dell’impresa, facilmente accessibile e consultabile, oppure in un’apposita sezione della Nota integrativa del bilancio.

Conclusione

La legge sugli obblighi di informativa per le erogazioni pubbliche rappresenta un importante passo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici. Sebbene gli adempimenti possano sembrare complessi, una corretta comprensione dei requisiti e delle modalità di rendicontazione è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la compliance normativa. Questo articolo ha fornito una guida completa sulla legge, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di adempimento, presentando esempi pratici e affrontando in dettaglio i vari aspetti della normativa.


Domande e Risposte

D: Quali sono le principali categorie di soggetti obbligati?

R: Le principali categorie di soggetti obbligati sono:

  1. Enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali, ecc.)
  2. Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

D: Quali informazioni devono essere pubblicate?

R: Le informazioni da pubblicare sono:

  • Dati identificativi del soggetto beneficiario
  • Dati identificativi del soggetto erogante
  • Importo dell’erogazione ricevuta
  • Periodo amministrativo di incasso
  • Breve descrizione della causale dell’attribuzione

D: Dove devono essere pubblicate le informazioni?

R: Gli enti non commerciali devono pubblicare le informazioni sui propri siti Internet o nella Nota integrativa del bilancio (se predisposta).

Le imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Se redigono il bilancio in forma abbreviata o non sono tenute alla redazione della Nota integrativa, le informazioni devono essere pubblicate sul sito Internet dell’impresa o su analoghi portali digitali.

D: Qual è il termine per l’adempimento degli obblighi?

R: Per gli enti non commerciali, il termine è il 30 giugno di ogni anno per la pubblicazione sul sito Internet, oppure il termine previsto per l’approvazione del bilancio se le informazioni vengono pubblicate nella Nota integrativa.

Per le imprese, il termine coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

D: Quali sono le esenzioni previste?

R: Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l’importo monetario delle erogazioni ricevute sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Inoltre, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), la pubblicazione in tale registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione a carico dei beneficiari.

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