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L’IVA dei corsi di formazione online: distinzioni chiave e implicazioni fiscali

7 Marzo, 2024

Nell’era digitale, i corsi di formazione online sono diventati sempre più popolari, offrendo opportunità di apprendimento flessibili e accessibili a un vasto pubblico. Tuttavia, quando si tratta di determinare la territorialità IVA di questi servizi, è essenziale considerare attentamente la modalità di erogazione del corso. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le distinzioni tra corsi e-learning e corsi tradizionali online, analizzando le implicazioni fiscali associate a ciascuna tipologia.

Corsi e-learning: servizi elettronici automatizzati

I corsi e-learning rientrano nella categoria dei servizi elettronici, come definito dall’articolo 58, comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE e dall’articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011. Questi servizi sono caratterizzati da una fornitura essenzialmente automatizzata attraverso internet o una rete elettronica, richiedendo un intervento umano minimo. L’allegato II alla Direttiva 2006/112 fornisce un elenco indicativo di servizi elettronici, che comprende tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzate.

Per quanto riguarda la territorialità IVA dei corsi e-learning, gli articoli 44 e 58 della Direttiva n. 112/2006 stabiliscono che, sia nei rapporti B2B (Business-to-Business) che B2C (Business-to-Consumer), assume rilevanza il Paese del committente. Nella normativa italiana, l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972 prevede che, per i servizi B2B, il luogo di tassazione sia il Paese del committente. Per i servizi B2C, invece, l’articolo 7-octies del D.P.R. 633/1972 stabilisce che assuma rilievo sempre il Paese del committente.

Corsi di formazione online tradizionali: servizi educativi interattivi

A differenza dei corsi e-learning, i corsi di formazione online tradizionali consentono una relazione diretta tra docente e partecipanti, tipicamente attraverso sessioni live. In questo caso, l’intervento umano è determinante per l’esecuzione della prestazione, escludendo tali servizi dalla categoria dei servizi elettronici.

La territorialità IVA dei corsi di formazione online tradizionali è disciplinata dall’articolo 7-quinquies, lett. a), del D.P.R. 633/1972. Per i servizi prestati a soggetti passivi d’imposta (B2B), assume rilevanza il Paese del committente. Invece, per i servizi prestati a committenti consumer (B2C), il luogo di effettuazione è quello in cui si svolgono materialmente le prestazioni.

Tuttavia, data la natura virtuale dei corsi online, l’individuazione del luogo di effettuazione può risultare complessa. Le linee guida del Comitato IVA, durante la riunione del 19.4.2021, hanno suggerito che il luogo di effettuazione sia quello in cui è stabilito l’acquirente. Inoltre, l’articolo 54 della Direttiva 112/2006, modificato dalla Direttiva 2022/542 con decorrenza dal 1.1.2025, stabilisce che per tali servizi il luogo delle prestazioni sia quello in cui la persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Semplificazione attraverso il regime OSSPer evitare l’onere di identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui si forniscono servizi di formazione online, i prestatori possono avvalersi del regime OSS (One Stop Shop). Questo regime consente di gestire l’imposta dovuta negli altri Paesi UE direttamente dallo Stato di stabilimento del prestatore, semplificando notevolmente la gestione del versamento dell’IVA.

Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici.

Esempio #1

Un’azienda italiana fornisce corsi e-learning a clienti sia in Italia che in altri Paesi UE. Per i clienti B2B, l’IVA sarà applicata nel Paese del committente. Per i clienti B2C, l’azienda dovrà identificarsi ai fini IVA nel Paese del committente o aderire al regime OSS per gestire l’imposta dovuta.

Esempio #2

Un docente italiano tiene un corso di formazione online tradizionale, con sessioni live, a cui partecipano sia clienti B2B che B2C residenti in vari Paesi UE. Per i clienti B2B, l’IVA sarà applicata nel Paese del committente. Per i clienti B2C, l’IVA sarà dovuta nel luogo di residenza del cliente, e il docente potrà utilizzare il regime OSS per semplificare la gestione dell’imposta.


Domande e risposte

Qual è la differenza principale tra corsi e-learning e corsi di formazione online tradizionali dal punto di vista della territorialità IVA?
I corsi e-learning sono considerati servizi elettronici, con una fornitura essenzialmente automatizzata e un intervento umano minimo. La territorialità IVA è determinata in base al Paese del committente, sia per i rapporti B2B che B2C. I corsi di formazione online tradizionali, invece, prevedono un’interazione diretta tra docente e partecipanti e rientrano nella categoria dei servizi educativi. Per i servizi B2B, la territorialità IVA è legata al Paese del committente, mentre per i servizi B2C assume rilevanza il luogo di effettuazione materiale delle prestazioni.

Cosa prevede il regime OSS e quali vantaggi offre ai prestatori di servizi di formazione online?
Il regime OSS (One Stop Shop) consente ai prestatori di servizi di formazione online di gestire l’imposta dovuta negli altri Paesi UE direttamente dallo Stato di stabilimento del prestatore. Questo semplifica notevolmente la gestione del versamento dell’IVA, evitando la necessità di identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui si forniscono i servizi.

Cosa stabiliscono le linee guida del Comitato IVA e l’articolo 54 della Direttiva 112/2006 riguardo al luogo di effettuazione dei corsi di formazione online tradizionali per i clienti B2C?
Le linee guida del Comitato IVA suggeriscono che il luogo di effettuazione dei corsi di formazione online tradizionali per i clienti B2C sia quello in cui è stabilito l’acquirente. L’articolo 54 della Direttiva 112/2006, modificato dalla Direttiva 2022/542 con decorrenza dal 1.1.2025, stabilisce che per tali servizi il luogo delle prestazioni sia quello in cui la persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

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