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L’IVA sulle consulenze tecniche dei medici

9 Agosto, 2024

Il panorama fiscale italiano è spesso caratterizzato da sfumature e complessità che richiedono un’attenta interpretazione, soprattutto quando si tratta di figure professionali come i medici. Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce su un aspetto particolare: l’applicazione dell’IVA sui compensi percepiti dai medici per consulenze tecniche. Questa sentenza, che merita un’analisi dettagliata, stabilisce un principio fondamentale: i compensi per consulenze tecniche rese da medici sono soggetti a IVA se il professionista svolge anche altre attività autonome o d’impresa.

Il caso concreto: un medico sotto la lente del fisco

La vicenda che ha portato a questa importante pronuncia riguarda un medico del Servizio Sanitario Nazionale che aveva svolto alcune consulenze tecniche. Per l’anno fiscale in questione, il professionista aveva correttamente presentato la dichiarazione dei redditi, ma aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA. Questa omissione ha attirato l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate che, a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, ha emesso un accertamento contestando al medico l’omessa dichiarazione IVA e l’occultamento di operazioni imponibili.

Il medico, ritenendo ingiusta la contestazione, ha deciso di impugnare l’accertamento. Inizialmente, la sua posizione è stata accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale, che ha ritenuto le consulenze prestazioni saltuarie e non abituali. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che i relativi compensi erano stati comunque dichiarati come redditi assimilati al lavoro dipendente nel quadro RC del Modello Unico.

Il percorso giudiziario e la svolta in appello

La situazione ha subito una svolta significativa in sede di appello. L’Agenzia delle Entrate ha presentato argomentazioni basate sull’articolo 50, comma 1, lettera f) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questa norma, pur equiparando generalmente i compensi per pubbliche funzioni ai redditi da lavoro dipendente, prevede un’importante eccezione per le prestazioni rese da soggetti che esercitano un’arte o professione.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto le argomentazioni dell’Ufficio, ribaltando la decisione di primo grado. I giudici regionali hanno ritenuto che, essendo il contribuente titolare di partita IVA per “attività di altri studi medici e poliambulatori specialistici”, fosse ragionevole presumere che nell’anno d’imposta in questione avesse svolto anche altre prestazioni professionali. Il medico, non avendo fornito prove sufficienti a superare questa presunzione, si è trovato in una posizione di svantaggio.

La decisione finale della Cassazione

L’ordinanza n. 18364 del 4 luglio 2024 della Corte di Cassazione rappresenta una pietra miliare nella definizione del trattamento fiscale dei compensi percepiti dai medici per consulenze tecniche. Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 50, comma 1, lettera f) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questa norma, pur equiparando generalmente i compensi per pubbliche funzioni ai redditi da lavoro dipendente, prevede un’importante eccezione per le prestazioni rese da soggetti che esercitano un’arte o professione. La Corte ha stabilito che, in virtù di questa eccezione, i compensi per consulenze tecniche rese da medici sono soggetti a IVA se il professionista svolge anche altre attività di lavoro autonomo o d’impresa.

Per giungere a questa conclusione, la Cassazione ha fatto riferimento a una precedente ordinanza (n. 28878/2021) e alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2007. Questi precedenti hanno contribuito a consolidare l’orientamento secondo cui l’attività di consulenza prestata dai medici nei confronti dell’Autorità giudiziaria, pur costituendo esercizio di pubblica funzione, perde la qualificazione di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente quando il professionista svolge anche attività di lavoro autonomo o d’impresa.

Un aspetto particolarmente rilevante dell’ordinanza è la considerazione che la mera titolarità di una partita IVA per attività mediche può essere interpretata come indice di svolgimento di attività autonoma. Questo principio pone l’onere della prova contraria sul contribuente, richiedendo ai medici una maggiore attenzione nella gestione fiscale delle proprie attività professionali.

La Corte ha sottolineato l’importanza di distinguere tra le prestazioni rese nell’ambito di una pubblica funzione e quelle che rientrano nell’attività professionale autonoma del medico. Questa distinzione è cruciale per determinare il corretto trattamento fiscale dei compensi percepiti.

In sintesi, l’ordinanza n. 18364/2024 ha chiarito che, nel caso di medici che svolgono anche attività libero professionale, i compensi per consulenze tecniche devono essere assoggettati a IVA.

Implicazioni pratiche per i medici

Questa sentenza ha importanti ripercussioni per i medici che svolgono consulenze tecniche. In primo luogo, emerge l’obbligo di assoggettare a IVA i compensi per consulenze tecniche se il medico svolge anche altre attività professionali autonome. Ciò comporta la necessità di presentare la dichiarazione IVA, oltre a quella dei redditi.

Un aspetto particolarmente rilevante è che la mera titolarità di una partita IVA per attività mediche può essere considerata un indizio sufficiente dello svolgimento di attività autonoma. Questo pone i medici in una posizione delicata, in quanto spetta a loro l’onere di dimostrare l’eventuale non assoggettabilità ad IVA dei compensi percepiti.

Conclusione

La sentenza della Cassazione chiarisce un punto cruciale nel trattamento fiscale delle consulenze tecniche rese dai medici, evidenziando una tendenza delle autorità fiscali verso una più ampia inclusione di tali prestazioni nel regime IVA. Questo approccio richiede ai medici una gestione fiscale più attenta e consapevole.

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