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L’Odissea del registro dei Titolare Effettivo rimandato a settembre: arriva una nuova sospensione all’adempimento

18 Maggio, 2024

 

L’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, introdotto in Italia per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sta attraversando un percorso tortuoso e pieno di incertezze. Dopo una prima sospensione disposta dal TAR del Lazio con l’Ordinanza n. 8083 del 2023, in vigore dal 7 dicembre 2023 al 9 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso l’adempimento con l’Ordinanza cautelare n. 3533 del 2024. Questa volta, la sospensione riguarda la sentenza n. 6840/2024 del TAR del Lazio, che aveva respinto uno dei tanti ricorsi presentati contro la comunicazione del Titolare Effettivo, in particolare da un trustee di diversi trust già costituiti. Questa nuova sospensione, valida fino al 19 settembre 2024, data in cui è stata fissata la discussione di merito, alimenta ulteriormente l’incertezza e la confusione per le imprese e gli enti coinvolti.

Contesto Normativo e Obiettivi

Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 ha introdotto l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva per le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private diverse dalle imprese e i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, stabiliti o residenti in Italia. Questo adempimento mira a promuovere la trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le direttive europee in materia di antiriciclaggio.

L’obiettivo principale di questa normativa è identificare i veri beneficiari finali di un’attività economica o di un patrimonio, andando oltre le strutture societarie o fiduciarie che potrebbero essere utilizzate per occultare la proprietà effettiva. Questo consente alle autorità competenti di tracciare i flussi finanziari e di individuare eventuali attività illecite.

Il Ricorso e le Contestazioni Sollevate

Il trustee di diversi trust già costituiti ha presentato ricorso contro la comunicazione del Titolare Effettivo, sollevando questioni di legittimità comunitaria e contestando la violazione di diversi articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

In particolare, si è contestata la violazione degli articoli 7 e 8, riguardanti il rispetto della vita privata, della vita familiare e della protezione dei dati personali. La preoccupazione principale riguarda la riservatezza dei trust e degli istituti ad essi affini, che potrebbe essere compromessa dall’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo.

Inoltre, il ricorrente ha sollevato la violazione degli articoli 15, 20, 41 e 45, relativi alla libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza del diritto a una buona amministrazione. Si teme che l’adempimento possa creare ostacoli alla libera circolazione di capitali e investimenti all’interno dell’Unione Europea.

Motivazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, riconoscendo la complessità della materia e la necessità di un approfondimento in fase di merito, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e, di conseguenza, la sospensione stessa dell’adempimento. Si è evidenziato il rischio di imporre oneri e adempimenti che, all’esito del giudizio di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti.

Inoltre, considerando la sopravvenuta scadenza del termine prestito per l’adempimento, il Consiglio di Stato ha voluto evitare il rischio che si concretizzi in modo irreversibile il pregiudizio consistente nell’ostensione di dati riservati. In altre parole, si è voluto prevenire la divulgazione di informazioni sensibili e riservate relative ai trust e agli istituti ad essi affini, in attesa di una valutazione approfondita della legittimità dell’obbligo di comunicazione.

Conseguenze Pratiche e Rischi Operativi

Durante questo nuovo periodo di sospensione, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva possono essere nuovamente accantonate, ma non archiviate definitivamente. Se il Consiglio di Stato dovesse rigettare il ricorso, come avvenuto in precedenza con il TAR del Lazio, l’adempimento potrebbe essere reintrodotto da un giorno all’altro, creando potenziali difficoltà operative per le imprese e gli enti coinvolti.

Pertanto, è considerata buona prassi mantenere nota delle comunicazioni da effettuare, i cui termini scadono nel periodo di sospensione. Questo permetterà di essere pronti a ottemperare all’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse rigettare il ricorso e reintrodurre l’adempimento.

Esempio Pratico: Supponiamo che un’azienda, durante il periodo di sospensione, abbia effettuato un cambio di proprietà o una modifica nella struttura societaria. In questo caso, l’azienda dovrebbe tenere traccia delle informazioni relative al nuovo Titolare Effettivo, inclusi i dati personali e le quote di partecipazione dei nuovi proprietari effettivi. Queste informazioni dovrebbero essere registrate e conservate in modo sicuro, in attesa di comunicarle all’autorità competente nel caso in cui l’obbligo di comunicazione venga reintrodotto a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato.

Inoltre, è fondamentale che le imprese e gli enti coinvolti mantengano aggiornate le loro procedure interne e i sistemi di gestione dei dati, in modo da essere pronti a ottemperare tempestivamente all’obbligo di comunicazione in caso di esito sfavorevole del ricorso. Eventuali ritardi o carenze nell’adempimento potrebbero comportare sanzioni amministrative e penali.

Conclusione

L’odissea del Titolare Effettivo continua, con una nuova sospensione che alimenta l’incertezza e la confusione per le imprese e gli enti coinvolti. Nonostante le motivazioni del Consiglio di Stato, volte a tutelare la riservatezza e a evitare l’imposizione di oneri non legittimi, questa situazione di limbo prolungato potrebbe creare difficoltà operative e amministrative significative.

Sarà fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi futuri e prepararsi ad affrontare eventuali adempimenti richiesti, in caso di rigetto del ricorso. Le imprese e gli enti dovranno mantenere aggiornate le loro procedure e i loro sistemi di gestione dei dati, nonché conservare tutte le informazioni necessarie per la comunicazione del Titolare Effettivo.

Solo una chiara definizione normativa e giuridica potrà porre fine a questa odissea e restituire certezza agli operatori economici. Nel frattempo, sarà cruciale bilanciare gli obiettivi di trasparenza e contrasto al riciclaggio di denaro con la tutela della riservatezza e la libertà di stabilimento e circolazione all’interno dell’Unione Europea.


Domande e Risposte

D: Cosa si intende per “Titolare Effettivo”?

R: Il Titolare Effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica o un trust. Si tratta di un concetto chiave nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, poiché mira a identificare i veri beneficiari finali di un’attività economica o di un patrimonio, andando oltre le strutture societarie o fiduciarie che potrebbero essere utilizzate per occultare la proprietà effettiva.

D: Quali sono gli enti e le organizzazioni coinvolte nell’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo?
R: L’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo riguarda le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private diverse dalle imprese e i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, stabiliti o residenti in Italia.

D: Quali sono le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato per la sospensione dell’obbligo di comunicazione?
R: Il Consiglio di Stato ha motivato la sospensione evidenziando la complessità della materia e la necessità di un approfondimento in fase di merito. Inoltre, si è voluto evitare il rischio di imporre oneri e adempimenti che, all’esito del giudizio, potrebbero risultare non legittimamente imposti. Infine, considerando la scadenza del termine per l’adempimento, si è voluto prevenire l’ostensione irreversibile di dati riservati relativi ai trust e agli istituti ad essi affini, in attesa di una valutazione approfondita della legittimità dell’obbligo di comunicazione.

D: Cosa dovrebbero fare le imprese e gli enti coinvolti durante il periodo di sospensione?
R: Durante il periodo di sospensione, le imprese e gli enti coinvolti dovrebbero mantenere nota delle comunicazioni da effettuare e dei relativi termini che scadono in questo periodo. Questo permetterà loro di essere pronti a ottemperare all’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse rigettare il ricorso e reintrodurre l’adempimento. Inoltre, dovrebbero mantenere aggiornate le loro procedure interne e i sistemi di gestione dei dati, in modo da poter comunicare tempestivamente le informazioni richieste.

D: Quali sono i rischi operativi legati alla sospensione dell’obbligo di comunicazione?
R: La sospensione prolungata dell’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo potrebbe creare significative difficoltà operative e amministrative per le imprese e gli enti coinvolti. Se l’adempimento venisse reintrodotto da un giorno all’altro, potrebbero insorgere ritardi o carenze nell’ottemperanza, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative e penali. Pertanto, è fondamentale che le organizzazioni mantengano aggiornate le loro procedure e conservino in modo sicuro tutte le informazioni necessarie per la comunicazione del Titolare Effettivo.

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