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L’ordinamento sportivo in Italia: le fonti del diritto e gli attori dello sport

24 Marzo, 2024

Lo sport in Italia rappresenta un fenomeno poliedrico e di fondamentale importanza per la società, svolgendo molteplici funzioni sociali, educative, ricreative, culturali, di tutela della salute, economiche e di inclusione transnazionale. La sua natura trasversale e la rilevanza della sua funzione sociale ed educativa lo rendono un ambito complesso, disciplinato da un ordinamento giuridico autonomo che si interseca con l’ordinamento statale. Tale complessità è ulteriormente accentuata dalla dimensione internazionale dello sport, che trova il suo apice nel movimento olimpico governato dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e nell’Olimpiade.

L’autonomia dell’ordinamento sportivo

L’ordinamento sportivo gode di una significativa autonomia rispetto all’ordinamento statale, come riconosciuto dall’art. 1 del D.l. 19 agosto 2003, n. 220. La Corte costituzionale ha sottolineato che, nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, il sistema dell’organizzazione sportiva trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18 Cost.). Tuttavia, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non è assoluta e deve essere bilanciata con il rispetto delle altre garanzie costituzionali, come il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.). La Corte ha precisato che la tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo può giustificare scelte legislative che, senza escludere la protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa “non armoniche”.

Le fonti del diritto sportivo

Le fonti del diritto sportivo si distinguono in fonti eteronome, provenienti da soggetti esterni all’ordinamento sportivo, e fonti autonome, generate dai soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo stesso. Tra le fonti eteronome si annoverano la Costituzione, le leggi statali, le leggi regionali e le fonti sovrastatali, come il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che all’art. 165 include lo sport tra le competenze di coordinamento e sostegno dell’Unione. Le fonti autonome, invece, sono rappresentate dagli statuti e dai regolamenti emanati dai soggetti dell’ordinamento sportivo, come il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali.
Un’importante novità nel panorama delle fonti del diritto sportivo è rappresentata dalla recente modifica dell’art. 33 della Costituzione, avvenuta il 20 settembre 2023, che ha introdotto un nuovo comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“. Questa modifica colma una lacuna della Carta Costituzionale, che in precedenza non contemplava l’attività sportiva tra i diritti della persona umana. L’inserimento dello sport nell’art. 33, dedicato all’arte, alla scienza, all’istruzione e alle istituzioni di alta cultura, lo fa rientrare tra le attività di rilievo culturale. Inoltre, il riconoscimento del valore educativo e sociale dello sport ne rafforza la funzione di strumento di crescita individuale e collettiva, mentre il riferimento alla promozione del benessere psicofisico ne sottolinea l’importanza per la salute e la qualità della vita.

La riforma dello sport e le criticità

La recente riforma dello sport, avviata con la Legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e attuata attraverso una serie di decreti legislativi, ha cercato di riorganizzare il settore sportivo, intervenendo su vari aspetti, tra cui il lavoro sportivo, la semplificazione delle procedure per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il riordino del CONI e la separazione tra attività di indirizzo e attività di gestione. Tuttavia, la riforma non è riuscita a comporre pienamente le diverse normative civilistiche, sportive e tributarie applicabili agli enti sportivi dilettantistici, generando alcuni disallineamenti normativi che possono creare incertezze per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).
In particolare, si registrano ancora oggi ipotesi di società iscritte nei registri nazionali non riconosciuti ai fini sportivi dall’Agenzia delle Entrate, con l’effetto di vedersi negare determinati benefici fiscali per non aver rispettato le disposizioni tributarie in materia. Il mancato allineamento delle diverse normative in ordine allo sport dilettantistico pone ulteriori dubbi interpretativi, poiché non è certo che il puntuale rispetto da parte degli enti sportivi della disciplina di diritto civile e di diritto sportivo possa essere sufficiente per beneficiare delle agevolazioni previste dalle norme fiscali (ad es., quelle previste dal comma 8 dell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986, in breve TUIR).

I principali attori dell’ordinamento sportivo nazionale

L’ordinamento sportivo nazionale vede la presenza di diversi attori chiave che svolgono ruoli specifici nell’organizzazione e nella promozione dello sport in Italia:

  • Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano): È un ente pubblico che sovrintende all’organizzazione e al potenziamento dello sport nazionale. Il CONI ha il compito di curare l’attività olimpica, regolare e coordinare l’attività sportiva nazionale, nonché di provvedere alla preparazione degli atleti e all’approntamento dei mezzi necessari per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Con la recente riforma, il CONI è stato riorganizzato, separando le funzioni di indirizzo da quelle di gestione, quest’ultime affidate a Sport e Salute S.p.A.
  • Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN): Sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato che svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Le FSN hanno il compito di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica di una o più discipline sportive, nonché di curare la formazione degli atleti e dei tecnici.
  • Le Discipline Sportive Associate (DSA): Sono enti di promozione sportiva e associazioni benemerite che svolgono attività sportive non riconosciute dal CIO o dalle FSN, ma che sono comunque affiliate al CONI. Le DSA hanno il compito di organizzare e promuovere la pratica delle rispettive discipline sportive, curando la formazione degli atleti e dei tecnici.
  • Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS): Sono associazioni riconosciute dal CONI che hanno lo scopo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, senza fini di lucro. Gli EPS svolgono un ruolo importante nella diffusione della pratica sportiva tra i cittadini, favorendo l’inclusione sociale e la promozione di stili di vita attivi.
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD): Costituiscono la base del movimento sportivo italiano e sono il principale veicolo per la pratica sportiva a livello amatoriale e dilettantistico. Esse devono iscriveri al CONI per il tramite di una FSN, DSA o EPS. Le ASD sono associazioni senza fini di lucro che svolgono attività sportive dilettantistiche, mentre le SSD sono società di capitali o cooperative che, oltre all’attività sportiva dilettantistica, possono svolgere anche attività commerciale. Entrambe le tipologie di enti beneficiano di un regime fiscale agevolato, a condizione che rispettino determinati requisiti previsti dalla normativa tributaria.

Il ruolo centrale dell’affilazione a FSN, DSA e EPS

Nonostante le aperture concesse dalla riforma dello sport, l’intero impianto normativo attribuisce un ruolo centrale alle figure tradizionali delle associazioni (riconosciute e non) e delle società di capitali (comprese le cooperative), che si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche paralimpici. Gli enti sportivi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

L’affiliazione rappresenta un momento fondamentale per gli enti sportivi dilettantistici, in quanto consente loro di entrare a far parte del sistema sportivo nazionale, accedendo a una serie di servizi, agevolazioni e opportunità. Attraverso l’affiliazione, gli enti sportivi si impegnano a rispettare le norme e i regolamenti emanati dagli organismi affilianti, garantendo così una certa uniformità e coerenza nell’organizzazione e nella gestione delle attività sportive dilettantistiche.

Le FSN, le DSA e gli EPS, a loro volta, svolgono un ruolo di coordinamento, promozione e controllo delle attività sportive dilettantistiche, emanando disposizioni e linee guida per gli enti affiliati e vigilando sul rispetto delle norme. Questa struttura piramidale, che vede al vertice il CONI e il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), garantisce una governance unitaria del sistema sportivo dilettantistico, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti affiliati.

Esempi pratici

Di seguito vengono forniti alcuni esempi pratici

Esempio #1

Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) rispetta puntualmente la disciplina di diritto civile e di diritto sportivo, ma non adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme fiscali. In questo caso, l’ASD potrebbe non beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, nonostante sia in regola con le disposizioni civilistiche e sportive. Ad esempio, se l’ASD non ha provveduto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali, come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 136/2004, potrebbe vedersi negare l’applicazione delle disposizioni tributarie di favore, come quelle previste dall’art. 148, comma 8, del TUIR.

Esempio #2

Una società sportiva dilettantistica (SSD) è iscritta nei registri nazionali ma non è riconosciuta ai fini sportivi dall’Agenzia delle Entrate. Questo disallineamento potrebbe comportare la perdita di benefici fiscali per la SSD, creando incertezze e difficoltà nella gestione dell’attività sportiva. Si pensi, ad esempio, al caso di una SSD che, pur essendo affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale e iscritta nel Registro CONI, non rispetti i requisiti previsti dall’art. 90 della Legge n. 289/2002 per il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, la SSD non potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le società sportive dilettantistiche, come l’esclusione dal reddito imponibile dei proventi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica (art. 148, comma 8, del TUIR).

Esempio #3

Un Ente di Promozione Sportiva (EPS) organizza un evento sportivo amatoriale aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e la diffusione di stili di vita attivi. In questo caso, l’EPS svolge un ruolo importante nel valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport, come riconosciuto dalla recente modifica dell’art. 33 della Costituzione. L’evento, inoltre, contribuisce a promuovere il benessere psicofisico dei partecipanti, altro aspetto sottolineato dalla nuova formulazione dell’articolo costituzionale.

Conclusioni

L’ordinamento sportivo in Italia si presenta come un sistema complesso e articolato, caratterizzato da una significativa autonomia rispetto all’ordinamento statale, ma al contempo interconnesso con esso. La recente riforma dello sport ha cercato di razionalizzare e modernizzare il settore, intervenendo su vari aspetti, ma ha lasciato aperte alcune criticità, soprattutto in relazione al coordinamento tra le diverse normative applicabili agli enti sportivi dilettantistici.
In questo contesto, le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) si trovano ad operare in un quadro giuridico complesso, dovendo rispettare non solo le disposizioni civilistiche e sportive, ma anche quelle tributarie, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. La mancata armonizzazione tra le diverse discipline può generare incertezze e difficoltà nella gestione dell’attività sportiva, con il rischio di vedersi negare determinati benefici fiscali per il mancato adempimento di obblighi formali.

Per superare queste criticità, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a semplificare e uniformare le disposizioni applicabili agli enti sportivi dilettantistici, in modo da garantire una maggiore certezza del diritto e una più agevole fruizione delle agevolazioni fiscali. Inoltre, sarebbe opportuno promuovere una maggiore informazione e formazione degli operatori del settore sportivo, al fine di favorire la corretta applicazione delle norme e prevenire eventuali inadempimenti.

L’inserimento dello sport nell’art. 33 della Costituzione rappresenta un passo importante per il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva. Questa modifica costituzionale potrebbe costituire la base per un ulteriore sviluppo della normativa di settore, orientandola verso una maggiore valorizzazione della funzione sociale dello sport e una più efficace tutela dei diritti dei praticanti e degli operatori sportivi.


Domande e risposte

Qual è il rapporto tra l’ordinamento sportivo e quello statale in Italia?
L’ordinamento sportivo gode di autonomia rispetto a quello statale, ma tale autonomia non è assoluta e deve essere bilanciata con il rispetto delle garanzie costituzionali. I rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dal principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. La Corte costituzionale ha precisato che la tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo può giustificare scelte legislative che, senza escludere la protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa “non armoniche”.

Quali sono le principali criticità emerse dalla recente riforma dello sport?
La riforma non è riuscita a comporre pienamente le diverse normative civilistiche, sportive e tributarie applicabili agli enti sportivi dilettantistici, generando alcuni disallineamenti normativi che possono creare incertezze per le ASD e SSD. Ad esempio, potrebbero verificarsi ipotesi di società iscritte nei registri nazionali non riconosciuti ai fini sportivi dall’Agenzia delle Entrate, con l’effetto di vedersi negare determinati benefici fiscali per non aver rispettato le disposizioni tributarie in materia. Inoltre, il mancato allineamento delle diverse normative in ordine allo sport dilettantistico pone ulteriori dubbi interpretativi, poiché non è certo che il puntuale rispetto da parte degli enti sportivi della disciplina di diritto civile e di diritto sportivo possa essere sufficiente per beneficiare delle agevolazioni previste dalle norme fiscali.

Quali sono le novità introdotte dalla modifica dell’art. 33 della Costituzione in materia di sport?
La recente modifica dell’art. 33 della Costituzione, avvenuta il 20 settembre 2023, ha introdotto un nuovo comma che recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Questa modifica colma una lacuna della Carta Costituzionale, che in precedenza non contemplava l’attività sportiva tra i diritti della persona umana. L’inserimento dello sport nell’art. 33, dedicato all’arte, alla scienza, all’istruzione e alle istituzioni di alta cultura, lo fa rientrare tra le attività di rilievo culturale. Inoltre, il riconoscimento del valore educativo e sociale dello sport ne rafforza la funzione di strumento di crescita individuale e collettiva, mentre il riferimento alla promozione del benessere psicofisico ne sottolinea l’importanza per la salute e la qualità della vita.

Qual è il ruolo delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva nei confronti degli enti sportivi dilettantistici?
Le FSN, le DSA e gli EPS svolgono un ruolo di coordinamento, promozione e controllo delle attività sportive dilettantistiche, emanando disposizioni e linee guida per gli enti affiliati e vigilando sul rispetto delle norme. Gli enti sportivi dilettantistici, affiliandosi a questi organismi, entrano a far parte del sistema sportivo nazionale, impegnandosi a rispettare le norme e i regolamenti emanati dagli organismi affilianti. Attraverso questa struttura piramidale, che vede al vertice il CONI e il CIP, si garantisce una governance unitaria del sistema sportivo dilettantistico, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti affiliati.

Quali sono i vantaggi per un ente sportivo dilettantistico nell’affiliarsi a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva?
L’affiliazione a una FSN, a una DSA o a un EPS consente agli enti sportivi dilettantistici di accedere a una serie di servizi, agevolazioni e opportunità. In particolare, gli enti affiliati possono:

  • Partecipare alle attività e alle competizioni organizzate dagli organismi affilianti, confrontandosi con altre realtà sportive e migliorando il proprio livello tecnico.
  • Accedere a corsi di formazione e aggiornamento per dirigenti, tecnici e atleti, migliorando la qualità dell’offerta sportiva e la professionalità dei propri operatori.
  • Beneficiare di coperture assicurative convenzionate per i propri tesserati, garantendo una maggiore tutela in caso di infortuni o danni.
  • Ricevere supporto e consulenza in ambito amministrativo, fiscale e legale, semplificando la gestione dell’ente sportivo.
  • Godere di agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, come ad esempio la possibilità di optare per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.
  • Accedere a contributi e finanziamenti erogati dagli organismi affilianti o da altri enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti e iniziative sportive.
  • Beneficiare di convenzioni e partnership stipulate dagli organismi affilianti con aziende e fornitori di beni e servizi, ottenendo condizioni vantaggiose per l’acquisto di attrezzature, abbigliamento sportivo e altri beni necessari per lo svolgimento delle attività.

L’affiliazione, quindi, rappresenta un’opportunità per gli enti sportivi dilettantistici di entrare a far parte di un sistema organizzato e strutturato, che offre supporto, servizi e vantaggi, contribuendo alla crescita e allo sviluppo delle attività sportive sul territorio.

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