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Modello EAS: Adempimenti e novità per enti associativi e società sportive dilettantistiche

7 Marzo, 2024

Il modello EAS (Enti Associativi Sportivi) è un documento fondamentale che deve essere presentato dagli enti associativi e dalle società sportive dilettantistiche per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e dall’articolo 4 del D.P.R. 633/1972 ai fini Iva. Queste agevolazioni consentono di decommercializzare i corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati, rendendo tali entrate non imponibili. La mancata presentazione del modello EAS comporta la perdita di queste agevolazioni fiscali. Recentemente, le riforme del Terzo settore (L. 106/2016) e dello Sport (L. 86/2019) hanno introdotto importanti novità riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di presentazione del modello EAS.

Enti del Terzo settore: esonero subordinato all’autorizzazione europea

Con l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) dal 23 novembre 2021, gli enti che acquisiscono la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS) sembrano essere esonerati dall’obbligo di presentazione del modello EAS, come previsto dall’articolo 94, comma 4, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Questo esonero è in linea con la prevista disapplicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 148 del Tuir per gli ETS.

Tuttavia, la disapplicazione effettiva dell’articolo 148 è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, che non è ancora intervenuta. Di conseguenza, gli ETS già iscritti al Runts che attualmente beneficiano delle agevolazioni fiscali potrebbero essere ancora tenuti a presentare il modello EAS, sia in caso di prima iscrizione che di variazioni dei dati precedentemente comunicati. In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, si consiglia agli ETS di procedere comunque alla trasmissione telematica del modello EAS all’Agenzia delle entrate fino all’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale prevista per gli ETS.

Sodalizi sportivi dilettantistici: esonero a decorrere dal 5 settembre 2023

Il D.Lgs. 120/2023, che rappresenta il secondo decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021, ha introdotto una novità rilevante per gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS). Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 39/2021 stabilisce che questi soggetti non siano più obbligati alla trasmissione del modello EAS a partire dal 5 settembre 2023.

Questa disposizione genera alcuni dubbi interpretativi per i sodalizi sportivi già costituiti prima di tale data. Non è chiaro se questi soggetti debbano comunque provvedere alla trasmissione del modello EAS entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo è festivo) per comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del 2023, almeno fino al 4 settembre. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene prudente procedere ugualmente alla trasmissione del modello per segnalare tali variazioni, considerando anche la semplicità di compilazione prevista per i sodalizi sportivi dilettantistici.

Casi pratici e esempi

Di segiuto si forniscono alcuni esempi pratici

Esempio #1

L’associazione culturale “Arte e Cultura” è stata iscritta al Runts il 15 febbraio 2023. Non avendo ancora ricevuto indicazioni certe dall’Amministrazione finanziaria, l’associazione decide di presentare il modello EAS entro il 2 aprile 2024 per comunicare i dati rilevanti ai fini delle agevolazioni fiscali. In questo modo, l’associazione si cautela in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali riguardanti l’esonero degli ETS dall’obbligo di presentazione del modello EAS.

Esempio #2

La società sportiva dilettantistica “Sport per tutti” viene costituita il 20 settembre 2023 e iscritta al RAS. Essendo stata costituita dopo il 5 settembre 2023, data a partire dalla quale i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti al RAS sono esonerati dall’obbligo di presentazione del modello EAS, la società non è tenuta a presentare tale modello. Questo esonero semplifica gli adempimenti burocratici per le società sportive dilettantistiche di nuova costituzione.

Esempio #3

L’associazione sportiva dilettantistica “Atletica Sprint”, già esistente al 4 settembre 2023, ha modificato il proprio statuto il 10 luglio 2023. Per prudenza, l’associazione decide di presentare il modello EAS entro il 2 aprile 2024 per comunicare tale variazione. Questa scelta è dettata dall’incertezza riguardante l’obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute fino al 4 settembre 2023 per i sodalizi sportivi già esistenti prima dell’esonero.

Conclusioni

Il modello EAS rappresenta un adempimento fondamentale per gli enti associativi e le società sportive dilettantistiche che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Tuttavia, le recenti riforme del Terzo settore e dello Sport hanno introdotto importanti novità riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione di tale obbligo.

Gli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Runts sembrano essere esonerati dalla presentazione del modello EAS, ma tale esonero è subordinato all’autorizzazione europea alla disapplicazione dell’articolo 148 del Tuir. In attesa di chiarimenti ufficiali, si consiglia agli ETS di procedere comunque alla trasmissione telematica del modello fino all’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale.

Per quanto riguarda i sodalizi sportivi dilettantistici, il D.Lgs. 120/2023 ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS a partire dal 5 settembre 2023. Tuttavia, permangono dubbi interpretativi riguardanti la comunicazione delle variazioni intervenute fino a tale data per i sodalizi già esistenti. In attesa di indicazioni precise da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene prudente procedere alla trasmissione del modello per segnalare tali variazioni.


Domande e risposte

D: Un ETS iscritto al Runts dal 1° gennaio 2023 deve presentare il modello EAS?
R: In attesa di conferme ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, si consiglia all’ETS di presentare comunque il modello EAS fino all’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale prevista per gli ETS, poiché attualmente beneficia ancora delle agevolazioni di cui all’articolo 148 del Tuir. La presentazione del modello EAS garantisce la possibilità di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali fino a quando non interverrà l’autorizzazione europea alla disapplicazione dell’articolo 148 del Tuir per gli ETS.

D: Una società sportiva dilettantistica costituita il 10 settembre 2023 deve presentare il modello EAS?
R: No, poiché la società è stata costituita dopo il 5 settembre 2023, data a partire dalla quale i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti al RAS sono esonerati dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Questo esonero semplifica notevolmente gli adempimenti burocratici per le società sportive dilettantistiche di nuova costituzione, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulle attività sportive e sulla promozione dello sport.

D: Un’associazione sportiva dilettantistica già esistente al 4 settembre 2023 deve presentare il modello EAS per comunicare variazioni intervenute nel 2023?
R: In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, si consiglia all’associazione di presentare comunque il modello EAS entro il 2 aprile 2024 per comunicare le variazioni intervenute fino al 4 settembre 2023. Questa scelta prudenziale è dettata dall’incertezza riguardante l’obbligo di comunicazione delle variazioni per i sodalizi sportivi già esistenti prima dell’esonero. La presentazione del modello EAS per segnalare le variazioni garantisce la possibilità di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali e di essere in regola con gli adempimenti burocratici.

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