L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 153/2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al recupero dell’IVA nelle procedure fallimentari, con particolare attenzione alle tempistiche e alle criticità che possono emergere in caso di operazioni societarie straordinarie. Questo documento offre una guida preziosa per professionisti e imprese che si trovano ad affrontare situazioni complesse legate al recupero dell’imposta in contesti di fallimento e ristrutturazioni aziendali.
Il contesto normativo e il caso esaminato
L’interpello prende in esame un caso articolato che coinvolge una serie di operazioni societarie straordinarie susseguitesi nel tempo. La vicenda ha origine nel 2005 con l’emissione di fatture per servizi informatici da parte di una società (BETA) verso un cliente successivamente fallito (GAMMA). Negli anni seguenti, si sono verificati conferimenti di ramo d’azienda, fusioni e incorporazioni che hanno modificato più volte il soggetto titolare del credito.La complessità della situazione è accentuata dal fatto che le comunicazioni relative alla procedura fallimentare sono state inviate a indirizzi PEC non più attuali, a causa delle varie operazioni societarie intervenute.
Le tempistiche per l’emissione delle note di variazione
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, si applica la versione previgente dell’articolo 26 del DPR 633/72. Secondo tale norma, il diritto alla variazione IVA sorge solo al termine della procedura concorsuale, quando se ne constata l’infruttuosità.
Nel caso del fallimento, questo momento coincide con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o, in sua assenza, con la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
L’impatto delle operazioni straordinarie
L’interpello evidenzia come le operazioni societarie straordinarie influenzino la gestione delle comunicazioni e dei diritti relativi al credito IVA. L’Agenzia richiama l’articolo 2504-bis del Codice Civile e l’articolo 172 del TUIR, sottolineando che la società risultante da fusione o incorporazione subentra in tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto valida la comunicazione del piano di riparto effettuata dal curatore fallimentare all’indirizzo PEC della società creditrice, nonostante questa fosse stata nel frattempo incorporata in un’altra entità.
Termini per l’esercizio del diritto alla detrazione
L’Agenzia chiarisce che la nota di variazione avrebbe dovuto essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione. Nel caso esaminato, la società incorporante (ETA) avrebbe dovuto emettere la nota entro maggio 2022, essendo il piano di riparto stato notificato nell’ottobre 2021.
Conseguenze del mancato rispetto dei termini
L’interpello sottolinea che il superamento del termine per l’emissione della nota di variazione comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA. L’Agenzia esclude la possibilità di ovviare a questa situazione presentando una dichiarazione integrativa a favore o un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del DPR 633/72, salvo in casi di oggettiva impossibilità di rispettare i termini.Nel caso specifico, la mancata comunicazione del nuovo indirizzo PEC alla curatela fallimentare da parte della società incorporante è considerata una “colpevole inerzia”, che esclude la possibilità di ricorrere al rimborso anomalo.
Conclusioni
L’interpello 153/2024 mette in luce l’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle procedure di recupero IVA in contesti di fallimento, soprattutto quando intervengono operazioni societarie straordinarie. Le imprese e i professionisti devono prestare massima attenzione alle tempistiche previste dalla normativa e mantenere aggiornate le proprie informazioni presso le curatele fallimentari.