La notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) è diventata una pratica comune e sempre più diffusa nel panorama giuridico e amministrativo italiano. Ma cosa succede se la notifica proviene da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri? La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito la questione, stabilendo che tale notifica non è nulla se consente al destinatario di esercitare pienamente i propri diritti di difesa.
L’ordinanza della Cassazione
Il 14 ottobre 2024, con l’ordinanza n. 26682, la suprema Corte ha accolto un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando che la notifica di una cartella di pagamento effettuata tramite PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri è valida ed efficace, a condizione che sia certa la riconducibilità dell’atto all’ente incaricato della riscossione. Questo significa che la notifica deve essere chiara e inequivocabile, permettendo al destinatario di comprendere senza ombra di dubbio l’origine e il contenuto dell’atto.
Il caso specifico
Il caso riguardava una società che aveva ricevuto una notifica di cartella di pagamento tramite PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri. La società aveva impugnato la cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria di Napoli, sostenendo di non essere stata a conoscenza dell’atto se non dopo la notifica di un pignoramento presso terzi.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso, mentre quelli di secondo grado avevano annullato l’atto impositivo, ritenendo nulla la notifica. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi presentato ricorso alla Cassazione, ottenendo infine ragione.
La legge 53/1994
La disciplina delle notifiche tramite PEC è regolata dall’articolo 3-bis della legge n. 53/1994. Questo articolo specifica che le notifiche telematiche devono essere effettuate a un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa regola si applica principalmente alle notifiche eseguite dagli avvocati, non alle pubbliche amministrazioni. Per queste ultime, l’indirizzo PEC può essere individuato anche attraverso l’Indice Nazionale delle PEC (INI-PEC), come stabilito dall’art. 6-ter del Decreto Legislativo 82/2005.
La decisione della Corte
I giudici di Piazza Cavour hanno avallato le tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado. Hanno sottolineato che la notifica tramite un indirizzo PEC istituzionale, non presente nei pubblici elenchi, non è nulla se consente al destinatario di esercitare compiutamente le proprie difese senza incertezze sulla provenienza e l’oggetto.
La Corte ha richiamato una precedente sentenza a sezioni unite del 18 maggio 2022, n. 15979, confermando che la rigidità formale è richiesta principalmente per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente.
Conclusione
In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica tramite PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri è valida se non compromette il diritto di difesa del destinatario. Questo orientamento giurisprudenziale offre una maggiore flessibilità e certezza nelle procedure di notifica digitale, facilitando l’operato degli enti pubblici e contribuendo a una maggiore efficienza amministrativa.