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Nuova classificazione ATECO 2025: implicazioni per il regime del reverse charge nel settore edilizio

11 Marzo, 2025

Dal 1° aprile 2025 entrerà pienamente in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituirà definitivamente la precedente tabella ATECO 2007. Questo aggiornamento, benché di carattere formale, genera rilevanti implicazioni pratiche per gli operatori del settore edilizio, in particolare riguardo all’applicazione del meccanismo del reverse charge. La revisione dei codici identificativi delle attività economiche comporta infatti una riorganizzazione delle categorie che servono come riferimento per l’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione del regime dell’inversione contabile.

La rilevanza dei codici ATECO nell’applicazione del reverse charge

Il meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia trova il suo fondamento normativo nell’art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del DPR 633/72. In particolare, la lettera a-ter) prevede l’applicazione dell’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Nonostante la formulazione della norma non faccia esplicito riferimento ai codici ATECO, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/2015, ha ritenuto opportuno collegare l’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge alla descrizione delle attività contenute in specifici codici della classificazione ATECO 2007.

È importante sottolineare che l’individuazione delle prestazioni soggette al regime dell’inversione contabile non dipende direttamente dal codice ATECO assegnato all’operatore economico, quanto piuttosto dalla natura oggettiva dell’attività effettivamente svolta. Come chiarito dalla stessa circolare n. 14/2015 (§ 1.1), l’applicazione del reverse charge prescinde dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

Le modifiche rilevanti nella nuova classificazione ATECO 2025

La tabella di raccordo tra la classificazione ATECO 2007 e la nuova ATECO 2025 evidenzia numerose modifiche che possono incidere significativamente sull’individuazione delle prestazioni soggette al regime del reverse charge. Di seguito si analizzano alcuni esempi particolarmente significativi.

Servizi di installazione di impianti

Nella circolare n. 14/2015, l’Agenzia delle Entrate ha incluso tra le attività soggette al reverse charge quelle identificate dai codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Con la nuova classificazione ATECO 2025, si assiste a una riorganizzazione significativa: la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è collocata a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto alla precedente (43.21.01), e include al suo interno non solo le attività precedentemente menzionate, ma anche altre tipologie di interventi, come l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non era tra quelli espressamente indicati dalla circolare n. 14/2015.

Questo cambiamento genera un’area di incertezza interpretativa: l’ampliamento della categoria determina automaticamente un’estensione dell’ambito di applicazione del reverse charge anche alle attività precedentemente non incluse ma ora confluite nel nuovo codice più generico?

Posa in opera di infissi e strutture specifiche

Un altro esempio significativo riguarda l’attività di “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” precedentemente identificata dal codice 43.32.01. Con la nuova classificazione, questa voce subisce una importante modifica: include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire nella categoria residuale degli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00, non espressamente menzionato dalla circolare n. 14/2015.

Questa riorganizzazione pone interrogativi circa il corretto trattamento IVA delle operazioni di installazione di casseforti e forzieri: se l’approccio interpretativo si basasse esclusivamente sui nuovi codici, tali prestazioni potrebbero risultare escluse dall’ambito di applicazione del reverse charge, con un evidente cambio di regime rispetto alla prassi precedente.

Progetti immobiliari e attività della sezione F

Con riferimento alla disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lettera a) dell’art. 17, comma 6, emerge un’ulteriore criticità. Le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F (“Costruzioni”), sono state trasferite nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).

Questo spostamento implica che tali attività, prima potenzialmente rilevanti ai fini dell’applicazione del reverse charge in ambito edilizio, potrebbero ora essere considerate escluse da tale regime, con evidenti ripercussioni sugli adempimenti IVA dei soggetti coinvolti.

Approccio interpretativo in assenza di chiarimenti ufficiali

In attesa di un aggiornamento delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, che sarebbe auspicabile intervenisse entro il 31 marzo 2025, gli operatori del settore si trovano nella necessità di adottare un approccio interpretativo che garantisca la continuità nell’applicazione del regime dell’inversione contabile.

La soluzione più ragionevole appare quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività contenute nei codici ATECO indicati dalla circolare n. 14/2015, indipendentemente dalle modifiche formali intervenute nella nuova classificazione. Questo approccio trova fondamento nella considerazione che i codici ATECO citati nella circolare hanno una funzione meramente descrittiva delle prestazioni oggettivamente rilevanti ai fini dell’applicazione del reverse charge.

In altri termini, il “semplice” aggiornamento della classificazione ATECO non dovrebbe, di per sé, determinare una modifica sostanziale dell’ambito di applicazione del regime dell’inversione contabile, in assenza di un intervento normativo o interpretativo che ridefinisca espressamente tale ambito.

Implicazioni operative per gli operatori del settore

Le considerazioni svolte hanno rilevanti implicazioni operative per gli operatori del settore edilizio:

  1. Necessità di un’analisi sostanziale: gli operatori dovranno verificare se le prestazioni effettivamente rese corrispondono, sul piano sostanziale, a quelle descritte nei codici ATECO indicati dalla circolare n. 14/2015, indipendentemente dalla nuova classificazione formale;
  2. Documentazione delle operazioni: sarà opportuno prestare particolare attenzione alla descrizione delle operazioni nelle fatture e nei documenti contrattuali, al fine di evidenziare la natura delle prestazioni e consentire una corretta qualificazione ai fini dell’applicazione del reverse charge.
  3. Gestione del periodo transitorio: nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2025 e l’eventuale emanazione di nuovi chiarimenti ufficiali, potrebbe essere prudente adottare un approccio conservativo, continuando ad applicare il reverse charge alle prestazioni che, secondo la precedente classificazione, rientravano nell’ambito di applicazione del regime.

Esempio pratico

Per comprendere meglio le implicazioni concrete della revisione dei codici ATECO, consideriamo il caso di un’impresa che si occupa dell’installazione di impianti di illuminazione stradale. Secondo la classificazione ATECO 2007, tale attività era identificata dal codice 43.21.03, non espressamente menzionato dalla circolare n. 14/2015 tra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione del reverse charge. Con la nuova classificazione ATECO 2025, questa attività confluisce nel più generico codice 43.21, che include anche l’installazione di impianti elettrici in edifici, precedentemente identificata dal codice 43.21.01 e espressamente soggetta al regime dell’inversione contabile.

In tale contesto, l’impresa si trova di fronte a una scelta interpretativa:

  • Considerare rilevante la nuova classificazione formale e, conseguentemente, applicare il reverse charge anche alle prestazioni di installazione di impianti di illuminazione stradale, in quanto ora ricondotte al codice generico 43.21;
  • Oppure, mantenere l’approccio sostanziale e continuare a considerare tali prestazioni escluse dall’ambito di applicazione del reverse charge, in quanto non espressamente menzionate dalla circolare n. 14/2015.

La soluzione più prudente, in attesa di chiarimenti ufficiali, appare quella di mantenere l’approccio sostanziale, continuando a valutare l’applicabilità del reverse charge sulla base della natura effettiva delle prestazioni rese, piuttosto che affidarsi esclusivamente alla nuova classificazione formale.

Conclusioni

La revisione dei codici ATECO, operativa dal 1° aprile 2025, genera significative incertezze interpretative nell’applicazione del regime del reverse charge nel settore edilizio. In assenza di un tempestivo aggiornamento delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, gli operatori del settore sono chiamati ad adottare un approccio interpretativo che garantisca la continuità nell’applicazione del regime dell’inversione contabile, valorizzando la sostanza economica delle operazioni piuttosto che la loro classificazione formale.

È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate intervenga con un documento di prassi che aggiorni le indicazioni contenute nella circolare n. 14/2015, al fine di allinearle alla nuova classificazione ATECO 2025 e fornire agli operatori un quadro di riferimento chiaro e certo per l’applicazione del reverse charge. In caso contrario, le incertezze interpretative potrebbero generare comportamenti non uniformi tra gli operatori, con potenziali contestazioni in sede di verifica fiscale.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la principale novità introdotta dalla revisione dei codici ATECO 2025? A partire dal 1° aprile 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, sostituendo la versione del 2007. Questo aggiornamento comporta un impatto sull’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edilizio.


In che modo il reverse charge è collegato ai codici ATECO? L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha identificato specifici codici ATECO per individuare le prestazioni soggette al reverse charge nel settore edilizio, includendo servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici.


Cosa cambia con la nuova classificazione ATECO 2025? La nuova tabella ATECO introduce modifiche a diversi codici di attività. Ad esempio, il codice relativo all’installazione di impianti elettrici è stato accorpato in un livello più generale (43.21), comprendendo anche attività non precedentemente incluse. Inoltre, la “posa in opera di casseforti e forzieri” è stata separata dalla “posa in opera di porte blindate” e spostata in una categoria diversa (43.35.00).


Quali conseguenze derivano da questa modifica? Senza un aggiornamento della circolare n. 14/2015, la definizione delle attività soggette al reverse charge potrebbe risultare incoerente con la nuova classificazione ATECO. In assenza di nuove istruzioni, si potrebbe continuare a fare riferimento alle descrizioni delle attività precedenti.


Come si applica il reverse charge nei subappalti edilizi? La disciplina del reverse charge per i servizi in subappalto si basa sulla riconducibilità delle prestazioni alle attività della Sezione F della classificazione ATECO. Tuttavia, alcune attività, come lo sviluppo di progetti immobiliari, sono state spostate dalla Sezione F alla Sezione M, potenzialmente influenzando l’applicabilità del meccanismo.

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