La nuova classificazione ATECO 2025 entrerà in vigore il prossimo 1° aprile, introducendo cambiamenti significativi nel sistema di codifica delle attività economiche per tutte le partite IVA. Questo aggiornamento, sviluppato dall’ISTAT, sostituirà integralmente la precedente versione “ATECO 2007 – Aggiornamento 2022” e comporterà modifiche nella struttura dei codici, nei titoli e nei contenuti delle categorie. Il processo di riclassificazione sarà eseguito automaticamente dagli enti preposti, senza richiedere azioni immediate da parte dei contribuenti.
Tempistiche di adozione e ambito di applicazione
Sebbene la nuova classificazione sia tecnicamente entrata in vigore il 1° gennaio 2025, l’implementazione operativa scatterà ufficialmente dal 1° aprile. Questa data rappresenta il momento in cui ISTAT, sistema camerale e amministrazione fiscale adotteranno concretamente il nuovo schema classificatorio, non solo per finalità statistiche ma anche per tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali.
La classificazione ATECO 2025 non riguarderà esclusivamente un ambito ristretto di operazioni, ma diventerà il riferimento obbligatorio per qualsiasi procedura che richieda l’identificazione dell’attività economica svolta. Tutti gli operatori con partita IVA dovranno utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, a meno che non sia specificato diversamente nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Cosa fare prima e dopo il 1° aprile
Prima della data di implementazione ufficiale, a imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione specifica. La transizione avverrà in maniera automatizzata, con il sistema fiscale che metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata per le diverse finalità amministrative e tributarie.
Dal canto loro, ISTAT e sistema camerale attueranno una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche. Un aspetto particolarmente utile della fase transitoria riguarda la visura camerale: per un periodo limitato, questo documento riporterà sia i nuovi codici ATECO 2025 sia quelli precedenti, facilitando così il passaggio al nuovo sistema.
Procedura per comunicare una codifica diversa
L’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, se un contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica più rappresentativa dell’attività svolta, potrà farlo a partire dal 1° aprile 2025, seguendo procedure differenziate in base alla propria situazione.
Per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà avvenire tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere.
Un esempio pratico: un’azienda di sviluppo software che decide di specificare meglio la propria attività passando da un codice generico a uno più specializzato nella creazione di applicazioni per dispositivi mobili potrà farlo attraverso questo strumento.
Per i soggetti non iscritti, sarà necessario utilizzare uno dei seguenti modelli disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate:
- Modello AA7/10: per società, enti, associazioni.
- Modello AA9/12: per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti.
- Modello AA5/6: per enti non commerciali e associazioni.
- Modello ANR/3: per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetti non residenti.
Strumenti digitali per la transizione
La transizione verso i nuovi codici ATECO sarà supportata da diversi strumenti informativi e operativi. L’ISTAT metterà a disposizione risorse aggiornate per navigare all’interno della classificazione, con funzionalità per ricercare o individuare il codice più appropriato attraverso la descrizione dell’attività economica.
Particolarmente utili saranno le tabelle di corrispondenza, sia teorica che operativa, tra la precedente e la nuova versione ATECO. Queste tabelle rappresenteranno una bussola fondamentale per orientarsi nel nuovo sistema, consentendo di tracciare facilmente l’evoluzione delle categorie e sottocategorie.
Sul fronte amministrativo, le imprese saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali delle Camere di commercio, garantendo così un flusso di comunicazione costante durante la fase di transizione.
Implicazioni pratiche per le attività economiche
La riclassificazione ATECO 2025 non è un semplice esercizio burocratico, ma avrà ripercussioni concrete sull’operatività quotidiana delle partite IVA. I nuovi codici dovranno essere utilizzati per comunicare, verificare o confermare ai diversi enti la propria attività economica a partire dal 1° aprile 2025.
Si consiglia quindi a imprenditori e professionisti di familiarizzare con il nuovo sistema classificatorio consultando la struttura di ATECO 2025 (codici e titoli) disponibile sul sito dell’ISTAT nella sezione dedicata. Questo permetterà di anticipare eventuali necessità di ricodifica e di valutare tempestivamente se il codice assegnato d’ufficio corrisponda effettivamente all’attività svolta.
Per esempio, un commerciante che ha diversificato la propria attività negli ultimi anni, affiancando alla vendita tradizionale un servizio di e-commerce, potrebbe trovare nella nuova classificazione un codice più rappresentativo della sua attuale operatività e decidere di aggiornare la propria posizione.
Quando e come verificare l’aggiornamento
A partire dal 1° aprile 2025, imprese e professionisti potranno verificare l’avvenuto aggiornamento della propria codifica ATECO attraverso i canali ufficiali. Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, la visura camerale rappresenterà lo strumento principale di verifica, mostrando temporaneamente sia i vecchi che i nuovi codici.
Per i professionisti e i soggetti non iscritti, la verifica potrà avvenire attraverso il cassetto fiscale o altri servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso di incongruenze o necessità di chiarimenti, sarà possibile rivolgersi agli uffici territoriali competenti o consultare gli strumenti informativi messi a disposizione dall’ISTAT per navigare nella nuova classificazione.
È consigliabile effettuare questa verifica nei primi mesi successivi all’implementazione, così da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità di modifica o precisazione della codifica assegnata.
In sintesi
IN SINTESI Quando entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025? L’adozione operativa avverrà dal 1° aprile 2025, sebbene la classificazione sia formalmente in vigore dal 1° gennaio. Da aprile sarà utilizzata da ISTAT, Camere di commercio e Agenzia delle Entrate per fini statistici, fiscali e amministrativi. Cosa cambia rispetto alla precedente versione ATECO? La nuova classificazione sostituirà completamente la versione 2007 (aggiornata al 2022), introducendo novità nella struttura dei codici, nei titoli e nei contenuti delle categorie economiche. È necessario fare qualcosa prima del 1° aprile? No, la transizione sarà automatica. Non sono richieste azioni preventive da parte di imprese o professionisti. Come si potrà comunicare una diversa codifica? A partire dal 1° aprile 2025 sarà possibile farlo volontariamente: i soggetti iscritti al Registro delle Imprese useranno ComUnica, mentre i non iscritti potranno utilizzare i modelli AA7/10, AA9/12, AA5/6 o ANR/3 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Quali strumenti digitali saranno disponibili per orientarsi? ISTAT offrirà strumenti di ricerca, descrizioni dettagliate dei codici e tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi codici. Le Camere di commercio garantiranno aggiornamenti digitali e comunicazioni dirette agli utenti. Quali sono le implicazioni pratiche per le partite IVA? Dal 1° aprile i nuovi codici ATECO diventeranno obbligatori per tutte le comunicazioni e dichiarazioni fiscali. Sarà fondamentale verificare che il codice assegnato sia coerente con l’attività svolta. Come verificare l’aggiornamento del proprio codice ATECO? Le imprese potranno consultare la visura camerale, che mostrerà temporaneamente anche i vecchi codici. I professionisti non iscritti al Registro delle Imprese potranno usare il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o altri servizi online. |