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Nuove regole per la valutazione fiscale delle commesse: armonia tra bilancio e fisco

13 Febbraio, 2025

Il Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto una novità epocale nel panorama fiscale italiano: la piena armonizzazione tra i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle commesse in corso di esecuzione. Questa modifica si applica sia alle commesse ultrannuali (contratti con durata superiore a 12 mesi) sia a quelle infrannuali (con durata inferiore a 12 mesi), ponendo fine a un sistema che per anni ha creato complessità operative e disallineamenti tra il reddito civilistico e quello fiscale. A partire dal periodo d’imposta 2024, le imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC potranno utilizzare gli stessi criteri di valutazione sia in bilancio che ai fini fiscali, senza dover apportare rettifiche in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, per le commesse ancora in corso al 31 dicembre 2023, continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni.

Il contesto normativo precedente: perché esisteva il disallineamento

Prima del Dlgs 192/2024, le imprese italiane si trovavano a dover affrontare disallineamenti tra i criteri di valutazione civilistici e fiscali, soprattutto in relazione alle commesse ultrannuali. Questi disallineamenti derivavano dal principio generale stabilito dall’articolo 83, comma 1, del TUIR, secondo cui il reddito d’impresa si determina sulla base del bilancio d’esercizio redatto in conformità al Codice civile, ma con alcune limitazioni.

Mentre i principi contabili nazionali (OIC) consentivano di valutare le commesse ultrannuali sia al costo che con il metodo della percentuale di completamento, la normativa fiscale, invece, richiedeva che queste fossero valutate esclusivamente sulla base dei corrispettivi pattuiti.

Questa discrepanza obbligava le imprese a:

  1. Effettuare calcoli aggiuntivi: rettificare il reddito civilistico per adeguarlo alle disposizioni fiscali.
  2. Gestire complessità amministrative: introdurre variazioni in aumento o diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
  3. Rilevare differenze temporanee: registrare fiscalità anticipata o differita, in base ai presupposti previsti dall’OIC 25.

Un esempio pratico può chiarire meglio: Un’impresa che valutava in bilancio una commessa al costo (ad esempio 800.000 euro) doveva poi rettificare il reddito fiscale considerando il corrispettivo pattuito (ad esempio 1.000.000 euro), apportando una variazione in aumento di 200.000 euro nella dichiarazione. Questa situazione, oltre a generare complessità, comportava un rischio di errori e un aumento dei costi amministrativi.

Le novità introdotte dal Dlgs 192/2024

Con l’entrata in vigore del Dlgs 192/2024, il legislatore ha finalmente eliminato le discrepanze tra i criteri civilistici e fiscali nella valutazione delle commesse. La norma stabilisce che le imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC possono utilizzare gli stessi criteri di valutazione in bilancio anche ai fini fiscali, evitando così la necessità di apportare rettifiche.

Impatti sulla valutazione delle commesse ultrannuali

Per le commesse ultrannuali, ovvero quei contratti con durata superiore a 12 mesi, le novità sono particolarmente rilevanti. Prima del Dlgs 192/2024, il TUIR (articolo 93) prevedeva che tali commesse fossero valutate fiscalmente sulla base dei corrispettivi pattuiti, anche se in bilancio venivano adottati metodi diversi. Ora, invece:

  • Se in bilancio si adotta il criterio della percentuale di completamento, questo sarà valido anche ai fini fiscali.
  • Se in bilancio si utilizza il criterio del costo, lo stesso criterio potrà essere applicato anche fiscalmente.

Questo significa che le imprese potranno finalmente evitare rettifiche fiscali nella dichiarazione dei redditi.

Un esempio pratico: Un’impresa che adotta il criterio della percentuale di completamento e registra in bilancio un avanzamento lavori del 60% su una commessa da 1.000.000 euro (quindi 600.000 euro di valore) non dovrà più ricalcolare tale valore fiscalmente.

Impatti sulla valutazione delle commesse infrannuali

Anche per le commesse infrannuali, ovvero quelle con durata inferiore ai 12 mesi, ci sono importanti cambiamenti. In passato, l’articolo 92 del TUIR imponeva esclusivamente il criterio del costo, indipendentemente dal metodo adottato in bilancio. Questo obbligava le imprese a rettificare la base imponibile qualora avessero utilizzato il metodo della percentuale di completamento.

Con il Dlgs 192/2024, le imprese possono ora applicare il medesimo criterio adottato in bilancio, purché conforme ai principi contabili OIC.

Le eccezioni per le commesse in corso al 31 dicembre 2023

Una delle particolarità del Dlgs 192/2024 è che le nuove regole non si applicano retroattivamente. Per le commesse ancora in corso al 31 dicembre 2023, continuano a valere le vecchie disposizioni:

  • Le commesse infrannuali restano soggette al criterio del costo, come previsto dall’articolo 92 del TUIR nella versione precedente.
  • Le commesse ultrannuali devono continuare ad essere valutate sulla base della percentuale di completamento, come stabilito dal vecchio articolo 93 del TUIR.

Questa distinzione temporale obbliga le imprese a gestire due regimi di valutazione differenti per un periodo di transizione.

Vantaggi e implicazioni delle nuove regole

Le modifiche introdotte dal Dlgs 192/2024 rappresentano un significativo passo avanti verso la semplificazione amministrativa e fiscale. Tra i principali vantaggi:

  • Eliminazione delle rettifiche fiscali: le imprese non dovranno più apportare variazioni in dichiarazione dei redditi.
  • Riduzione degli oneri burocratici: meno complessità nella gestione contabile e fiscale.
  • Maggiore trasparenza: la coerenza tra bilancio e fisco rende più lineare la determinazione del reddito d’impresa.

Tuttavia, è fondamentale che le imprese prestino attenzione alla distinzione tra vecchie e nuove commesse per applicare correttamente le norme e collaborino strettamente con i propri consulenti fiscali.

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