La Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) ha riformulato i criteri di spettanza delle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, ridimensionando l’età massima per i figli non disabili e ridefinendo i requisiti per altri parenti conviventi. Dal 1° gennaio 2025, dunque, chi ha figli con più di 30 anni non disabili o familiari non ascendenti non potrà più godere delle detrazioni. Il provvedimento prevede inoltre restrizioni per chi risiede fuori dall’Unione europea o dallo Spazio economico europeo, chiarendo le modalità di comunicazione al sostituto d’imposta e applicando sanzioni piuttosto gravose in caso di omessa segnalazione.
CONTESTO E NOVITÀ LEGISLATIVE
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche all’art. 12 del TUIR, che disciplina le detrazioni IRPEF per i carichi di famiglia. Il legislatore ha voluto limitare i benefici alle situazioni maggiormente meritevoli di sostegno. L’intervento si inserisce in un più ampio riordino del sistema, con effetti evidenti dal periodo d’imposta 2025 (quindi sui modelli 730/2026 o REDDITI PF 2026), e abroga le precedenti agevolazioni per i figli non disabili che superano i 30 anni.
Le nuove regole confermano la decadenza delle detrazioni in presenza di figli minori di 21 anni, perché sostituite dall’assegno unico e universale (D.Lgs. 230/2021). Nel contempo, rimangono valide le detrazioni per i figli di qualsiasi età che abbiano una disabilità accertata in base all’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, così come per i figli del coniuge deceduto, se conviventi con il coniuge superstite.
FIGLI A CARICO: LA SOGLIA DI 30 ANNI
Il provvedimento ha rivisto l’art. 12 comma 1, lettera c) del TUIR, stabilendo che le detrazioni IRPEF non siano più attribuibili ai figli non disabili con età superiore a 30 anni. Di conseguenza, chi ha figli sopra questa soglia d’età e privi di disabilità riconosciuta non potrà più beneficiare di alcuna detrazione sul reddito imponibile.
Ad esempio, un contribuente con un figlio di 31 anni, che in passato rientrava tra i familiari fiscalmente a carico, non potrà più portare in detrazione la quota collegata a tale figlio. Resta invece intatta la possibilità di usufruire delle agevolazioni in caso di disabilità, indipendentemente dall’età effettiva.
ALTRI FAMILIARI: DETRAZIONI AMMESSE SOLO PER GLI ASCENDENTI CONVIVENTI
Le novità investono anche i familiari diversi da coniuge e figli. Ora, in base alla rimodulazione della lettera d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR, le detrazioni sono concesse soltanto in relazione agli ascendenti conviventi con il contribuente. Questo significa che parenti come fratelli, sorelle, generi, nuore o suoceri, non rientrando nella categoria degli ascendenti (genitori, nonni), perdono il diritto a qualunque detrazione IRPEF.
La riforma elimina inoltre l’opzione, precedentemente possibile, di sostituire la convivenza con la corresponsione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Pertanto, la convivenza effettiva diventa l’unico requisito richiesto per mantenere la detrazione riferita agli ascendenti.
LIMITAZIONI PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 12 del TUIR, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano più ai contribuenti residenti in Italia che non abbiano la cittadinanza italiana, di uno Stato UE o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), né in relazione a familiari residenti all’estero.
Tale norma mira a evitare situazioni di inappropriate agevolazioni per soggetti che non rientrano nelle aree territoriali convenzionate, rafforzando i criteri di territorialità e semplificando i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
COMUNICAZIONI AL SOSTITUTO D’IMPOSTA E SANZIONI
Ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, i sostituti d’imposta calcolano le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia, sulla base di una dichiarazione del contribuente che riporti i codici fiscali dei familiari e la condizione di spettanza.
Quando intervengono variazioni (come la perdita del diritto alla detrazione per un figlio che ha appena compiuto 31 anni non disabile, o per altri familiari non più conviventi), occorre dare tempestiva comunicazione al sostituto d’imposta. La mancata segnalazione comporta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, oltre all’obbligo di restituire le maggiori detrazioni indebitamente fruite, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
ESEMPI PRATICI
Immaginiamo un pensionato che ospita in casa la propria madre ultrassessantacinquenne: questa situazione rientra tra quelle che danno diritto alla detrazione IRPEF per ascendente convivente. Se invece nella stessa abitazione abita anche la sorella del pensionato, questa non genera alcuna detrazione, non essendo considerata ascendente.
Allo stesso modo, un lavoratore dipendente extracomunitario che vive in Italia ma con moglie e figli residenti all’estero non potrà più far valere detrazioni fiscali sui propri familiari, salvo che ottenga la cittadinanza o rientri nelle categorie previste dagli accordi europei.