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Nuovo comitato permanente CONI per l’esame degli statuti societari degli enti sportivi

28 Febbraio, 2025

Dal 24 febbraio 2025 è ufficialmente operativo il nuovo Comitato permanente che si occuperà di verificare la conformità degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi cardine dell’ordinamento sportivo italiano. Questo organismo, frutto della collaborazione tra il Dipartimento per lo sport, il CONI e il CIP, rappresenta un’importante evoluzione nel sistema di controllo e riconoscimento degli enti sportivi. Il Comitato, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del D.Lgs 39/2021, opererà con cadenza settimanale per garantire che le realtà sportive che richiedono l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) rispettino pienamente i principi stabiliti dagli organismi olimpici e paralimpici nazionali. Questa novità si inserisce nel più ampio processo di riforma del sistema sportivo italiano, con significative implicazioni sia per gli enti sportivi che per i professionisti che li assistono nella redazione e nell’adeguamento degli statuti.

La nascita del Comitato permanente

La creazione del Comitato permanente per il vaglio degli statuti sportivi non è un evento isolato, ma si colloca all’interno di una più articolata riforma del sistema sportivo italiano. Tale organismo viene alla luce grazie alle modifiche apportate dal D.Lgs 120/2023 al precedente D.Lgs 39/2021, in particolare con l’introduzione del comma 4-bis all’articolo 6. La comunicazione ufficiale dell’attivazione del Comitato è stata diramata dal Dipartimento per lo sport in data 21 febbraio 2025, con l’avvio operativo delle attività fissato per il 24 febbraio.

La composizione del Comitato riflette la volontà di garantire una rappresentanza equilibrata dei principali soggetti dell’ordinamento sportivo italiano: vi partecipano infatti membri designati dal Dipartimento per lo sport, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Questa struttura tripartita assicura che le valutazioni sugli statuti tengano conto delle diverse sensibilità e requisiti propri sia dell’ambito olimpico che di quello paralimpico.

Il calendario dei lavori prevede riunioni a cadenza settimanale, segno dell’impegno costante che il sistema sportivo intende dedicare alla verifica della conformità statutaria. Questa regolarità nelle attività del Comitato permetterà di garantire tempistiche ragionevoli per le società e associazioni che attendono l’iscrizione al RASD, elemento fondamentale per poter operare legittimamente nel panorama sportivo dilettantistico italiano.

Il riassetto delle competenze sul riconoscimento sportivo

Un aspetto cruciale da comprendere per inquadrare correttamente il ruolo del nuovo Comitato permanente è la ridistribuzione delle competenze in materia di riconoscimento sportivo. Il D.Lgs 120/2023 ha infatti operato una significativa riorganizzazione, trasferendo il potere di deliberare sul riconoscimento sportivo dal CONI direttamente alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva.

Questa riattribuzione di competenze rappresenta un cambiamento paradigmatico nell’organizzazione del sistema sportivo italiano. Se prima esisteva un controllo centralizzato in capo al CONI, ora si assiste a un sistema più capillare in cui le varie componenti dell’ordinamento sportivo assumono direttamente la responsabilità di riconoscere le realtà ad esse affiliate.

In questo nuovo contesto, il Comitato permanente si configura come una sorta di “camera di compensazione” che garantisce uniformità di valutazione e rispetto dei principi fondamentali. Come chiarisce la Relazione illustrativa al D.Lgs 120/2023, l’istituzione del Comitato rappresenta lo strumento attraverso cui “il CONI e il CIP possono verificare i dati di coloro che intendono entrare a far parte del mondo olimpico e paralimpico”.

Per fare un esempio concreto, un’associazione sportiva dilettantistica che si occupa di pallacanestro e che intende affiliarsi alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), dovrà ora ottenere il riconoscimento direttamente dalla FIP stessa, ma il suo statuto sarà comunque sottoposto al vaglio del Comitato permanente per verificarne la conformità ai principi fondamentali stabiliti dal CONI.

Le modalità operative del controllo statutario

L’attività di verifica condotta dal Comitato permanente segue un approccio differenziato in base alla natura delle attività sportive praticate dagli enti richiedenti. Questa differenziazione è funzionale a garantire che ogni statuto sia esaminato dai soggetti più competenti in relazione alle specifiche discipline sportive coinvolte.

In particolare, la valutazione degli statuti segue un criterio di competenza specifica: i rappresentanti del CONI si occupano degli statuti delle società e associazioni affiliate a organismi riconosciuti dal CONI stesso, mentre i rappresentanti del CIP esaminano gli statuti delle realtà affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Questa divisione permette una valutazione più accurata e specializzata.

La situazione diventa più articolata per gli enti sportivi che praticano discipline che rientrano sia nell’ambito olimpico che in quello paralimpico. In questi casi, lo statuto deve essere conforme ai principi fondamentali di entrambi gli organismi e, conseguentemente, sarà sottoposto al vaglio sia dei rappresentanti del CONI che di quelli del CIP.

Ipotizziamo il caso di un’associazione che si occupa sia di nuoto in ambito olimpico che paralimpico: il suo statuto dovrà rispettare contemporaneamente i principi stabiliti dal CONI all’articolo 29 del proprio statuto e quelli analoghi definiti dal CIP all’articolo 33 del suo statuto. Il Comitato permanente, nella sua composizione allargata, garantirà questa doppia verifica.

È importante sottolineare che questa nuova verifica di conformità non sostituisce, ma si aggiunge ai controlli già effettuati dal Dipartimento per lo sport riguardanti la rispondenza degli statuti alle prescrizioni del D.Lgs 36/2021, creando così un sistema di controllo a più livelli.

I principi fondamentali da rispettare negli statuti

Gli enti sportivi che intendono ottenere il riconoscimento e l’iscrizione al RASD devono prestare particolare attenzione ai contenuti dei propri statuti. Nel quadro normativo attuale, le associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute a includere nei propri documenti costitutivi l’esplicita osservanza dei principi contenuti nell’art. 29 dello statuto del CONI e/o nell’art. 33 dello statuto del CIP, che presentano contenuti sostanzialmente analoghi.

Le disposizioni statutarie devono ispirarsi ai valori cardine dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà sportiva e l’osservanza delle norme e consuetudini sportive stabilite dal CONI e dal CIP. È fondamentale anche che gli statuti salvaguardino la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, riconoscendone il valore che trascende la mera competizione atletica.

Questi principi si aggiungono a quelli già previsti dall’art. 7 del D.Lgs 36/2021, che richiede agli enti sportivi di organizzarsi secondo criteri di democraticità interna e pari opportunità.

L’articolo 29 dello statuto CONI stabilisce ulteriori criteri fondamentali che devono trovare riscontro negli statuti delle realtà sportive:

  • La possibilità di fissare la sede legale in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, purché la sede sportiva rimanga nel territorio italiano ai fini del riconoscimento sportivo. Ad esempio, un’associazione sportiva potrebbe decidere di stabilire la propria sede legale in Francia per ragioni fiscali o amministrative, mantenendo però le proprie attività sportive in Italia.
  • L’impegno a svolgere le proprie attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra sport di alto livello e sport di base. Questo principio mira a garantire che le risorse non si concentrino esclusivamente sulle attività di élite, ma sostengano anche la pratica sportiva di base, fondamentale per lo sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso.
  • La garanzia di fornire ai giovani atleti una formazione educativa complementare a quella sportiva, riconoscendo così il ruolo educativo dello sport oltre alla sua dimensione agonistica.
  • L’obbligo di mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali italiane, contribuendo così al prestigio sportivo nazionale nelle competizioni internazionali.

Implicazioni fiscali e ulteriori considerazioni

La conformità degli statuti ai principi dell’ordinamento sportivo non è l’unico aspetto da considerare per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli enti sportivi devono tenere in considerazione anche le implicazioni fiscali derivanti dalla redazione dei propri statuti.

In particolare, l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è subordinata all’inserimento negli statuti delle clausole espressamente indicate dalla norma. Queste clausole riguardano, tra l’altro, il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, la democraticità della struttura.

Ad esempio, un’associazione sportiva dilettantistica che intende beneficiare della detassazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per partecipare alle attività istituzionali, dovrà necessariamente inserire nel proprio statuto tutte le clausole richieste dall’art. 148 del TUIR, oltre a rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo verificati dal Comitato permanente.

Questa stratificazione di requisiti – sportivi, civilistici e fiscali – rende la redazione degli statuti degli enti sportivi un’operazione complessa che richiede competenze multidisciplinari. È quindi consigliabile che le associazioni e società sportive dilettantistiche si avvalgano della consulenza di professionisti esperti sia in materia sportiva che fiscale per garantire la piena conformità dei propri statuti a tutte le normative applicabili.

Il nuovo Comitato permanente rappresenta quindi un ulteriore tassello in un mosaico normativo già articolato, ma al contempo offre maggiori garanzie di uniformità nell’applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo italiano.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è il ruolo del nuovo Comitato permanente? Il Comitato permanente, operativo dal 24 febbraio 2025, verifica la conformità degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo italiano.


Quali soggetti hanno contribuito alla sua istituzione? Il Comitato è frutto della collaborazione tra il Dipartimento per lo sport, il CONI e il CIP, ed è stato istituito con il D.Lgs 39/2021, modificato dal D.Lgs 120/2023.


Come si compone il Comitato e con quale frequenza opera? È composto da membri designati dal Dipartimento per lo sport, dal CONI e dal CIP e si riunisce settimanalmente per valutare gli statuti delle realtà sportive che richiedono l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).


Come è cambiata la gestione del riconoscimento sportivo? Il D.Lgs 120/2023 ha trasferito il potere di riconoscimento sportivo dal CONI alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva, mentre il Comitato garantisce l’uniformità della valutazione degli statuti.


Come avviene il controllo sugli statuti sportivi? Il controllo è differenziato in base alla natura dell’ente: il CONI valuta gli statuti delle realtà olimpiche, il CIP quelli delle realtà paralimpiche, mentre per le discipline miste viene effettuata una verifica congiunta.


Quali principi devono rispettare gli statuti sportivi? Devono conformarsi ai principi contenuti nello statuto del CONI (art. 29) e/o del CIP (art. 33), garantendo valori come lealtà sportiva, democraticità interna, solidarietà economica e formazione educativa degli atleti.


Quali sono le implicazioni fiscali per gli enti sportivi? Gli statuti devono includere le clausole previste dall’art. 148 del TUIR per beneficiare delle agevolazioni fiscali, come il divieto di distribuire utili e l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento.

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