Il principio contabile OIC 34 introduce una significativa innovazione nella rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi complesse, permettendo la contabilizzazione in base allo stato di avanzamento. Un cambiamento che impatta profondamente la rappresentazione contabile per numerose realtà professionali e aziendali, dai servizi di assistenza continuativa ai compensi degli organi di controllo.
La rilevazione dei ricavi secondo il nuovo OIC 34
Il recente principio contabile OIC 34 segna un punto di svolta nelle modalità di contabilizzazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi. La novità principale consiste nella possibilità di rilevare tali componenti positivi di reddito in base allo stato di avanzamento dei lavori, superando l’impostazione tradizionale che prevedeva la registrazione solo al completamento della prestazione.
In precedenza, l’OIC 15 (paragrafo 29) stabiliva che i crediti originati dalla prestazione di servizi dovessero essere rilevati, in base al principio di competenza, esclusivamente quando il servizio veniva reso, cioè quando la prestazione risultava effettivamente completata. Una disposizione analoga era contenuta nell’OIC 19 (paragrafo 38) relativamente ai debiti originati da acquisti di servizi.
Questa impostazione generava incertezze interpretative, specialmente nei casi di prestazioni continuative o di lunga durata articolate in un unico contratto con corrispettivo unitario. La questione risultava particolarmente rilevante per servizi di consulenza continuativa, attività degli organi di controllo societario e prestazioni legali complesse.
Le condizioni per la rilevazione progressiva dei ricavi
Il nuovo OIC 34 stabilisce che i ricavi da prestazioni di servizi possono essere rilevati a Conto economico in base allo stato di avanzamento, purché siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni fondamentali:
- L’accordo tra le parti deve prevedere esplicitamente che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi in proporzione alla prestazione eseguita;
- L’ammontare del ricavo di competenza deve poter essere misurato attendibilmente.
Solo quando entrambi questi requisiti sono soddisfatti, l’impresa può procedere alla rilevazione progressiva dei ricavi, evitando così di dover attendere il completamento integrale della prestazione.
I metodi per determinare lo stato di avanzamento
Il principio contabile identifica tre metodologie per determinare lo stato di avanzamento, da selezionare in base alla tipologia di operazione e all’attendibilità della misurazione:
- Metodo delle ore lavorate: proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive stimate per l’intera prestazione.
- Metodo dei costi sostenuti: rapporto tra i costi già sostenuti alla data di bilancio e i costi totali previsti per l’operazione.
- Metodo dei servizi effettuati: proporzione tra i servizi già eseguiti alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto.
Questi metodi richiamano quelli tradizionalmente utilizzati per quantificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso su ordinazione, come evidenziato anche dalla circolare Assonime n. 30/2023.
Il criterio residuale della prestazione completata
Quando non è possibile applicare il criterio dello stato di avanzamento, perché non sono soddisfatte le condizioni previste, il principio contabile stabilisce che il ricavo debba essere iscritto a Conto economico solo quando la prestazione è stata definitivamente completata.
Il documento OIC chiarisce che l’impostazione adottata è coerente con quanto già previsto dall’OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione, dove si contempla sia il criterio della percentuale di completamento sia, in via residuale, il criterio della commessa completata.
Entrata in vigore e gestione della transizione
L’OIC 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024, con possibilità di applicazione prospettica. Questo significa che le nuove regole possono essere applicate limitatamente ai contratti stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del principio.
Un aspetto degno di nota è che, nonostante non sia formalmente prevista la possibilità di adozione anticipata, l’OIC stesso ha precisato, con una bozza di risposta pubblicata il 28 novembre 2023, che le disposizioni del nuovo principio possono essere applicate già ai bilanci 2023, a condizione che siano compatibili con l’attuale quadro normativo.
Implicazioni pratiche e adeguamento contrattuale
La nuova modalità di rilevazione dei ricavi, benché rappresenti un’innovazione significativa, appare coerente con il quadro contabile esistente, in particolare con le indicazioni dell’OIC 23 sui lavori in corso su ordinazione.
Tuttavia, per applicare correttamente le nuove disposizioni, è necessario che i contratti prevedano esplicitamente la maturazione progressiva del diritto al corrispettivo, condizione che non sempre risulta presente negli accordi commerciali esistenti.
Di conseguenza, per le aziende che intendono adottare il criterio dello stato di avanzamento, si rende necessaria un’attività di revisione e integrazione dei contratti in essere, per renderli conformi alle nuove modalità di rilevazione contabile.
Esempi pratici di applicazione
Per comprendere meglio le nuove disposizioni, consideriamo il caso di uno studio di consulenza che fornisce servizi di assistenza continuativa a un’azienda cliente:
- Scenario tradizionale (OIC 15): nonostante le attività vengano svolte durante tutto l’anno, i ricavi possono essere rilevati solo al termine della prestazione complessiva.
- Scenario con OIC 34: se il contratto prevede esplicitamente che il compenso maturi in proporzione alle attività svolte, lo studio può rilevare i ricavi in base all’avanzamento delle prestazioni, ad esempio in base alle ore lavorate rispetto al totale previsto.
Lo stesso approccio può essere applicato ai compensi degli organi di controllo (Collegio sindacale, revisori) o alle prestazioni legali di lunga durata, permettendo una rappresentazione contabile più aderente all’effettivo svolgimento dell’attività economica.
In sintesi
IN SINTESI Qual è la novità introdotta dal principio contabile OIC 34?L’OIC 34 introduce la possibilità di rilevare i ricavi da prestazioni di servizi in base allo stato di avanzamento dei lavori, superando la regola precedente che ne imponeva la registrazione solo a prestazione completata. Quali erano i limiti del precedente approccio contabile? Secondo l’OIC 15 e l’OIC 19, i ricavi e i debiti da servizi si registravano solo al completamento, generando incertezze per prestazioni continuative o complesse, come quelle degli organi di controllo o consulenze prolungate. Quali condizioni devono essere rispettate per applicare il nuovo criterio? Il contratto deve prevedere che il diritto al compenso maturi progressivamente e l’importo deve essere misurabile con attendibilità. Come si determina lo stato di avanzamento? Si può usare il metodo delle ore lavorate, dei costi sostenuti o dei servizi effettuati, a seconda della natura della prestazione e dell’affidabilità delle stime. Cosa succede se non si possono soddisfare le condizioni? In assenza dei requisiti per la rilevazione progressiva, si applica il criterio residuale della prestazione completata, con iscrizione del ricavo solo a fine servizio. Quando entra in vigore l’OIC 34? Il principio si applica ai bilanci con esercizio inizio dal 1° gennaio 2024, ma può essere adottato già per i bilanci 2023 se compatibile con il quadro normativo vigente. Quali implicazioni pratiche comporta per le aziende? È necessario rivedere i contratti esistenti per includere esplicitamente la maturazione progressiva del compenso, condizione essenziale per applicare il nuovo criterio contabile. Come cambia la rilevazione dei ricavi in casi concreti? Uno studio di consulenza con contratto di assistenza continuativa può registrare i ricavi man mano che svolge le attività, ad esempio secondo le ore lavorate, anziché attendere la conclusione dell’intero servizio. |