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Nuovo Regolamento Europeo sugli Aiuti de Minimis: Cosa Cambia dal 2024

6 Marzo, 2024

Il panorama degli aiuti di importanza minore, noti anche come aiuti in regime de minimis, sta per subire importanti cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2024. Il nuovo Regolamento (UE) 2023/2831, che sostituirà il precedente Regolamento n. 1407/2013, introduce novità significative per le imprese beneficiarie di tali aiuti. La Circolare n. 5 del 2024 dell’Associazione per le società italiane per azioni (Assonime) ha analizzato in dettaglio le principali modifiche apportate dal nuovo regolamento.

Ambito di Applicazione Esteso

Una delle prime novità riguarda l’ambito di applicazione degli aiuti de minimis. Il nuovo regolamento estende la possibilità di beneficiare di tali aiuti anche alle imprese attive nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. In precedenza, queste imprese erano disciplinate dal Regolamento (UE) 717/2014, che prevedeva massimali meno elevati. Inoltre, le imprese di trasporti, che prima erano soggette a un massimale più basso di 100.000 euro, sono ora equiparate alle imprese degli altri settori.

Aumento Significativo dei Massimali

Il nuovo regolamento porta con sé un aumento sostanziale dei massimali triennali per gli aiuti de minimis. Per le imprese in generale, il massimale passa da 200.000 a 300.000 euro, mentre per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il massimale sale da 500.000 a 750.000 euro. Questi importi rappresentano la soglia massima di aiuti che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni, senza violare le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Calcolo del Periodo Triennale su Base Mobile

Un aspetto cruciale da considerare è il modo in cui viene calcolato il periodo triennale per la verifica del rispetto dei massimali. Il nuovo regolamento prevede che tale periodo sia considerato su base mobile. Ciò significa che, per ogni nuova concessione di aiuti, è necessario prendere in esame, a ritroso, tutti gli aiuti de minimis concessi nei tre anni solari precedenti. Ad esempio, se un incentivo viene concesso il 5 aprile 2024, si dovrà considerare l’insieme degli aiuti de minimis erogati nel periodo compreso tra il 6 aprile 2021 e il 5 aprile 2024.

Momento di Concessione dell’Aiuto

È importante sottolineare che l’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a riceverlo, indipendentemente dalla data dell’effettivo pagamento. Questo principio si applica anche nel caso in cui l’aiuto sia erogabile in più soluzioni. In tal caso, l’aiuto dovrà essere contabilizzato al momento della concessione, applicando il tasso di attualizzazione disponibile in quel momento.

Modalità di Calcolo degli Aiuti

Per il calcolo del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte o altri oneri. Nel caso di aiuti concessi in forme diverse dalla sovvenzione diretta, l’importo da considerare corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (ESL). In altre parole, si tratta dell’importo dell’aiuto che sarebbe stato erogato sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Superamento del Massimale e Conseguenze

Il superamento del massimale a seguito della concessione di nuovi aiuti de minimis comporta conseguenze rilevanti per l’impresa beneficiaria. In tal caso, i nuovi aiuti non beneficiano del regolamento e l’impresa perde il diritto di ricevere l’intero importo dell’aiuto che ha determinato il superamento della soglia. Tuttavia, una recente apertura della Corte di Giustizia (C-608/19) ha introdotto la possibilità per l’impresa di modificare la domanda di aiuto, in modo da riportare l’importo spettante sotto la soglia ammissibile. Tale modifica deve essere effettuata prima della concessione dell’aiuto stesso.

Nozione di Impresa Unica

La verifica del superamento del massimale deve essere effettuata a livello di impresa unica. Il concetto di impresa unica non ha subito modifiche nel nuovo regolamento e comprende le imprese che sono collegate tra loro attraverso specifiche relazioni. Rientrano in questa definizione le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa, quelle che hanno il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa, quelle che hanno il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto, e le imprese azioniste o socie di un’altra impresa che controllano da sole la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Sono escluse dalla nozione di impresa unica le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche.

Cumulo con Altri Aiuti di Stato

Il nuovo regolamento prevede che gli aiuti de minimis non siano cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo porti al superamento delle intensità o degli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Tuttavia, gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Casi di Esempio

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici.

Esempio #1

Impresa A riceve un aiuto de minimis di 100.000 euro il 10 marzo 2024. Nei tre anni solari precedenti (dal 11 marzo 2021 al 10 marzo 2024), l’impresa aveva già ricevuto aiuti de minimis per un totale di 180.000 euro. In questo caso, l’impresa A non supera il massimale di 300.000 euro e può beneficiare dell’aiuto.

Esempio #2

Impresa B, attiva nel settore dei servizi di interesse economico generale (SIEG), riceve un aiuto de minimis di 400.000 euro il 20 giugno 2024. Nei tre anni solari precedenti (dal 21 giugno 2021 al 20 giugno 2024), l’impresa aveva già ricevuto aiuti de minimis per un totale di 500.000 euro. In questo caso, l’impresa B supera il massimale di 750.000 euro previsto per le imprese SIEG e non può beneficiare del nuovo aiuto. Tuttavia, se l’impresa B modificasse tempestivamente la domanda di aiuto, riducendo l’importo richiesto a 250.000 euro, rientrerebbe nei limiti del massimale e potrebbe beneficiare dell’aiuto.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se un’impresa supera il massimale degli aiuti de minimis?
R: Se un’impresa supera il massimale degli aiuti de minimis a seguito della concessione di nuovi aiuti, perde il diritto di ricevere l’intero importo dell’aiuto che ha determinato il superamento della soglia.

D:  È possibile modificare la domanda di aiuto per rientrare nei limiti del massimale?
R:  Sì, sulla base di una recente apertura della Corte di Giustizia, è possibile per l’impresa beneficiaria modificare la domanda di aiuto in modo da riportare l’importo spettante sotto la soglia ammissibile, purché tale modifica sia effettuata prima della concessione dell’aiuto stesso.

D: Cosa si intende per impresa unica ai fini degli aiuti de minimis?
R:  Per impresa unica si intende un insieme di imprese che sono collegate tra loro attraverso specifiche relazioni, come la detenzione della maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, il diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, o il controllo della maggioranza dei diritti di voto da parte di un’impresa azionista o socia.

D: Come si calcola il periodo triennale per la verifica del superamento del massimale?
R:  Il periodo triennale per la verifica del superamento del massimale si calcola su base mobile, considerando i tre anni solari precedenti la data di concessione del nuovo aiuto. Ad esempio, per un aiuto concesso il 5 marzo 2024, si considerano gli aiuti de minimis ricevuti dal 6 marzo 2021 al 5 marzo 2024.

D: Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con altri aiuti di Stato?
R:  Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Tuttavia, gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

 

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