L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le modalità di comunicazione dei dati POS con il provvedimento Prot. n. 142285/2025 del 21 marzo. Questo intervento ridefinisce completamente il sistema di trasmissione delle informazioni relative ai pagamenti elettronici, introducendo l’utilizzo del Sistema di Interscambio (S.d.I.) al posto di PagoPA. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, sostituendo quanto previsto dal precedente provvedimento del 30 giugno 2022.
La nuova comunicazione dei dati tramite Sistema di Interscambio
Il provvedimento aggiorna il sistema di trasmissione dei dati POS stabilito per gli operatori finanziari dall’art. 22, comma 5 del D.L. n. 124/2019. La scelta di abbandonare PagoPA in favore del Sistema di Interscambio nasce dall’esperienza negativa con il vecchio sistema, che aveva generato numerosi errori nelle comunicazioni e provocato l’invio di migliaia di lettere di compliance risultate poi inattendibili.
Gli acquirer – ovvero i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che consentono agli esercenti di accettare pagamenti elettronici tramite convenzionamento – dovranno adeguarsi a questa trasformazione digitale inviando direttamente all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni richieste attraverso il nuovo canale.
Dettaglio delle informazioni da trasmettere
Il provvedimento conferma e precisa le informazioni che gli acquirer devono obbligatoriamente comunicare. Questi dati comprendono:
- Il codice fiscale dell’acquirer,
- Il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente,
- Il codice univoco del contratto di convenzionamento,
- L’identificativo del rapporto come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari,
- L’identificativo univoco del POS utilizzato per le transazioni,
- La tipologia di POS (fisico o virtuale),
- La natura dell’operazione (distinguendo tra pagamento ed eventuale storno),
- La data contabile delle transazioni elettroniche,
- L’importo complessivo giornaliero delle transazioni effettuate dall’esercente,
- Il numero giornaliero delle transazioni effettuate.
Il meccanismo di verifica: la “fotografia di consistenza”
Un elemento innovativo del provvedimento riguarda la cosiddetta “fotografia di consistenza”. L’Agenzia delle Entrate fornirà annualmente a ciascun operatore obbligato una panoramica completa dei dati ricevuti nell’anno precedente. Questo strumento permetterà agli acquirer di verificare il corretto adempimento degli obblighi comunicativi, identificando eventuali incongruenze che dovranno essere tempestivamente corrette o integrate.
Il regime sanzionatorio
Per quanto riguarda le sanzioni, il provvedimento conferma il sistema già in vigore. Eventuali inadempimenti, errori o ritardi nella comunicazione dei dati POS continueranno ad essere puniti secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1-ter del D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le violazioni degli obblighi degli operatori finanziari.
Impatti operativi per gli esercenti e gli operatori finanziari
La modifica delle modalità di trasmissione comporterà significativi cambiamenti operativi per gli acquirer, che dovranno adeguare i propri sistemi informatici per dialogare con il Sistema di Interscambio. Gli esercenti, pur non essendo direttamente coinvolti nella trasmissione dei dati, potrebbero comunque riscontrare effetti indiretti di questo cambiamento, specialmente in termini di maggiore accuratezza nei controlli fiscali basati sui dati POS.
Il nuovo sistema mira a garantire maggiore affidabilità nelle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate, riducendo il rischio di controlli automatizzati basati su dati errati e migliorando l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale.
Tempistiche e preparazione al cambiamento
Con l’entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2026, gli operatori finanziari hanno circa nove mesi per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di trasmissione. Questo periodo transitorio dovrà essere utilizzato per implementare le modifiche tecniche necessarie e testare il corretto funzionamento dei nuovi flussi informativi.