Obblighi IVA per gli eredi di professionisti: competenze e adempimenti fiscali
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Obblighi IVA per gli eredi di professionisti: competenze e adempimenti fiscali

Pubblicato il28 Aprile 2025 di Sabatino Pizzano

La recente Risposta n. 118/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di adempimenti IVA relativi ai compensi professionali percepiti dagli eredi di un professionista deceduto. L'Amministrazione finanziaria ha delineato con precisione le procedure da seguire e gli obblighi che gravano sugli eredi, stabilendo regole chiare per la gestione fiscale delle parcelle postume.

Il caso concreto: compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA

Il quesito sottoposto all'Agenzia riguarda un erede che ha incassato nel dicembre 2024, in quota parte, un compenso professionale spettante al professionista defunto per prestazioni rese verso una società successivamente fallita. L'importo è stato percepito al netto dell'IVA, trattenuta dal curatore fallimentare. La particolarità del caso risiede nel fatto che la partita IVA del professionista era già stata chiusa mentre era ancora in vita.

Il curatore fallimentare, alla luce della recente revisione dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, ha comunicato all'erede l'impossibilità di procedere all'emissione dell'autofattura, richiedendo invece l'emissione di una fattura mediante l'avvio di una posizione fiscale. Solo a seguito di tale adempimento, la curatela si impegnava a corrispondere l'importo dell'IVA precedentemente trattenuta.

Il principio generale: cessazione dell'attività professionale e obblighi fiscali residui

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio fondamentale: la cessazione dell'attività professionale con conseguente estinzione della partita IVA non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti relativi alle operazioni attive e passive effettuate. Questo significa che un professionista non può chiudere la propria posizione IVA se persistono corrispettivi per prestazioni rese ancora da fatturare ai clienti.

Tale principio è stato precedentemente espresso nella Circolare n. 11/E/2007, dove si chiarisce che "l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale".

La posizione dell'Amministrazione finanziaria trova conferma anche nella Risoluzione n. 232/E/2009, che precisa ulteriormente come la cessazione dell'attività per il professionista non coincida con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello successivo in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

La trasmissione degli obblighi fiscali agli eredi

La normativa IVA disciplina specificatamente gli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista. L'articolo 35-bis del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) dispone che "gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data".

La Risoluzione n. 34/E/2009 ha chiarito che "in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella", salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal professionista deceduto.

L'obbligo di fatturazione si trasferisce pertanto agli eredi che dovranno emettere fattura non in nome proprio, ma in nome del professionista deceduto.

La soluzione al caso concreto: riapertura della partita IVA

Nel caso specifico esaminato, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la Risposta a interpello n. 163/E/2021, secondo cui, in caso di partita IVA cessata anticipatamente in violazione delle indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore (in questo caso l'erede) mantiene l'obbligo di emettere la fattura riaprendo a posteriori una nuova partita IVA e di realizzare i successivi adempimenti.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, l'erede dovrà procedere alla riapertura della posizione fiscale del de cuius per emettere la fattura richiesta dal curatore fallimentare.

Le novità normative sulla regolarizzazione delle fatture omesse

Un elemento di particolare interesse nel caso analizzato riguarda le modifiche apportate all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 7), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La nuova formulazione prevede che il cessionario/committente, in caso di omessa od irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per evitare l'applicazione della sanzione prevista, non debba più emettere autofattura e versare l'imposta all'erario, ma debba semplicemente comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare.

A tal fine è stato istituito il codice TD29, utilizzabile nel sistema di interscambio (SDI) a decorrere dal 1° aprile 2025.

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